Legge Regionale 7 dicembre 1972, n. 11.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 32 del 9 dicembre 1972


Interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 9, della legge regionale 5 agosto 1972 n. 5 su «determinazione delle indennità spettanti ai componenti della Giunta e degli uffici consiliari in relazione alle funzioni esercitate, in attuazione dell'articolo 20, numero 21, dello statuto regionale »


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. Unico

Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 per esigenze di coordinamento sistematico con gli articoli 9, comma 3 e 11, comma 1 della legge Regione Campania 5 agosto 1972, n. 5, ed a correzione dell'evidente errore materiale del testo approvato, deve leggersi come segue: «Alla liquidazione delle competenze previste dall'articolo 4, nonchè del trattamento di missione per i componenti della Giunta regionale, provvede la Giunta medesima».

La presente legge è dichiarata urgente a norma del 2º comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 7 dicembre 1972

Mancino