Legge Regionale 5 giugno 1975, n. 51.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale dalle leggi regionali 3 giugno 1997, n. 15, 12 novembre 2004, n. 829 dicembre 2005, n. 24, 30 gennaio 2008, n. 1 e 6 maggio 2013, n. 5.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 5 giugno 1975, n. 51.

 

«Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani e dei loro istituti di patronato»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni per la realizzazione delle loro finalità istituzionali, alle Associazioni professionali degli artigiani che siano emanazione di organizzazioni nazionali componenti del CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro o firmatarie di CCNL - Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro - operanti a livello regionale ed in tutte le Province della Campania operanti a livello regionale ed in tutte le province della Campania. (1)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.


 

 

Art. 2

Le sovvenzioni di cui all'art. 1 possono essere concesse per iniziative volte alla formazione professionale dei quadri artigiani, alla propaganda e divulgazione dello sviluppo dell'associazionismo, alla organizzazione di Convegni, Congressi Seminari di studio, nonchè per l'assistenza legale, fiscale, tributaria, tecnica, sindacale e professionale a favore dei propri iscritti e per ogni altra iniziativa riconosciuta utile dalla Regione allo sviluppo dell'impresa artigiana campana singola o associata.


 

 

Art. 3 (1)

1. Il Presidente della Giunta regionale, secondo le disponibilità di bilancio e su conforme deliberazione della Giunta, entro il 31 gennaio, dispone la concessione della sovvenzione in base alle domande delle Associazioni interessate presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

2. I fondi destinati alle sovvenzioni di cui all'articolo 2 sono annualmente ripartiti, tra le associazioni provinciali dell'artigianato di cui all'articolo 1, proporzionalmente al numero delle imprese associate certificate dalle organizzazioni nazionali di cui all'articolo 1 o dall'INPS. (2)

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 34, comma 1 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 15 come modificato dall'articolo 2, comma 9 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8.
(2) Comma così modificato dapprima dall'articolo 2, comma 9 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 successivamente dall'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, dall'articolo 41, commi 18 e 19 della legge regionale
30 gennaio 2008, n. 1 ed infine dall'articolo 1, comma 79 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.


 

 

Art. 4

Per gli scopi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di 60 milioni.


 

 

TITOLO II


 

Art. 5 (1)

[La Giunta Regionale è altresì autorizzata a concedere sovvenzioni e contributi a favore dei patronati ed enti giuridicamente riconosciuti con DLCPS 29 luglio 1947, n. 804, che abbiano adeguate strutture regionali e periferiche e che siano diretta emanazione di associazioni professionali degli artigiani e abbiano, quindi, fra i loro scopi istituzionali quello dell'assistenza in genere a favore degli artigiani.

Per le finalità previste al comma precedente è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di 40 milioni.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 34, comma 2 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 15.


 

Art. 6

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, entro il 31 gennaio, dispone la concessione della sovvenzione in base alle domande degli organi regionali degli enti di cui all'art. 5 presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

I fondi destinati al finanziamento di cui al precedente art. 5 sono assegnati, agli enti aventi diritto, in proporzione diretta al volume di attività assistenziale svolta nell'ambito della Regione rilevabile dai Registri obbligatori sottoposti a controllo ispettivo.


 

 

Art. 7

Per la utilizzazione dei fondi stanziati per l'esercizio finanziario 1975, le domande di sovvenzione debbono essere presentate, con comprovata documentazione dell'attività svolta, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro 60 giorni successivi, il Presidente della Giunta regionale provvederà, su conforme deliberazione della Giunta regionale, alla ripartizione dei fondi.


 

 

Art. 8

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 100 milioni per il 1975, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al Cap. 1896 Titolo I - Sezione XIII , dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso» e mediante l'iscrizione della somma di lire 100 milioni al Capitolo 1791 - Titolo I - Sezione XII , di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo con la seguente denominazione: «Provvidenze a favore delle Associazioni professionali e dei loro Istituti di patronato».

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi finanziari successivi farà carico sugli appositi Capitoli di Bilancio.


 

 

Art. 9

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 2º comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 5 giugno 1975

Cascetta