Legge Regionale 7 giugno 1975, n. 70.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 27 del 20 giugno 1975


«Norme generali sulla delega delle funzioni amministrative regionali alle Province, ai Comuni e agli altri Enti locali»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

 

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

si intende apposto per decorso del termine di legge

 

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga


la seguente legge:

 

Art. 1

La Regione Campania, allo scopo di conseguire i fini statutari di decentramento, di rafforzamento delle strutture democratiche e di promozione delle autonomie locali, assume la delega come normale modo di esercizio delle funzioni amministrative relative alle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Sono escluse dalla delega le attività ed i servizi che, per loro natura e dimensione, non possono essere esercitate dagli Enti locali e che con legge regionale sono attribuite ad Enti o aziende regionali in conformità dell'art. 69 della Statuto.


 

 

Art. 2

Nei casi e per le attività per cui non sia stato o non sia possibile sperimentare ricorso alla delega, con la sola eccezione contemplata all'ultimo comma del precedente articolo, la Regione si avvale, per l'esercizio della propria attività, degli Uffici delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali.

Le leggi di delega non potranno riconoscere alla Regione poteri diversi da quelli previsti dallo Statuto e dalla presente legge.


 

 

Art. 3

Destinatari generali della delega di funzioni amministrative regionali sono:

a) i Comuni;

b) le Province;

c) i Consorzi tra Enti locali territoriali ed istituzionali;

d) Distretti scolastici di cui alla legge 13 gennaio 1975, n. 2;

e) le Comunità Montane;

f) gli altri Enti locali che siano emanazione delle Assemblee elettive locali o che siano comunque previsti dallo Statuto della Regione.


 

 

Art. 4

Quando sussistano particolari motivi, la delega può essere conferita ad Enti singoli o a gruppi di Enti che abbiano carattere di sostanziale omogeneità in relazione alla natura delle funzioni delegate.

La Regione può proporre che le funzioni delegate siano esercitate, ai sensi dell'art. 51, 2° comma, dello Statuto, attraverso strutture associative degli Enti destinatari.

La Regione può, altresì, subordinare il conferimento della delega alla condizione che le funzioni delegate siano esercitate attraverso strutture associative degli Enti destinatari, quando ciò sia necessario per garantire lo svolgimento delle funzioni delegate in un adeguato ambito territoriale.


 

 

Art. 5

Per il miglior esercizio delle funzioni delegate, l'esame dei disegni e proposte di legge regionali che disciplinano il conferimento della delega ha luogo previa consultazione con gli Enti destinatari della singola proposta di legge.

Il Consiglio regionale può ascoltare gli altri Enti, di cui all'articolo 3, anche se non risultano destinatari della proposta di discussione.

È fatto obbligo alla Giunta:

a) provvedere, fin dalla fase di elaborazione dei disegni di legge, ad ogni opportuna forma di collaborazione e partecipazione degli Enti interessati;

b) accertate l'idioneità organizzativa e funzionale dell'Ente destinatario a ricevere la delega.

È fatto obbligo:

1) all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di notificare agli Enti interessati i testi integrali dei disegni o proposte di legge regionali in materia di delega, entro 5 giorni dalla relativa iscrizione all'ordine del giorno generale del Consiglio, dando termine non inferiore a 30 giorni per l'esame dei testi;

2) alla competente Commissione consiliare permanente, cui sia assegnata in via principale l'istruttoria, di acquisire formalmente agli atti i pareri scritti o espressi nel corso di apposite consultazioni degli Enti interessati facendone menzione nella relazione al Consiglio e motivando, in caso di mancato accoglimento delle proposte o delle eccezioni, il diverso avviso.


 

 

Art. 6

Le leggi regionali di delega devono, in ogni caso, contenere:

a) l'indicazione degli Enti destinatari della legge di delega e delle relative funzioni;

b) la definizione delle materie cui si riferiscono le funzioni delegate;

c) gli indirizzi di massima per l'esercizio delle attività delegate;

d) gli obiettivi che gli Enti destinatari devono concorrere a perseguire nel rispetto della legislazione regionale e nel quadro della programmazione regionale;

e) i criteri per la ripartizione delle disponibilità destinate, dal bilancio regionale o dalle altre fonti di provvista comunque rimesse alla decisione della Regione, alle attività che costituiscono oggetto della delega, in modo che l'esercizio delle funzioni delegate non incida sul bilancio ordinario dell'Ente delegato;

f) i criteri generali di organizzazione delle attività delegate;

g) l'assunzione a carico della Regione degli oneri per l'assolvimento da parte degli Enti destinatari delle funzioni delegate, tenuto conto delle assegnazioni di personale regionale che, nel quadro delle leggi regionali di delega, fosse posto alle dipendenze funzionali degli Enti delegati, nonchè del conferimento di beni o servizi.


 

 

Art. 7

Il Consiglio regionale provvede, con propria deliberazione, su proposta della Giunta, ad emanare direttive necessarie per l'applicazione degli indirizzi e dei criteri di cui alle lettere c) e d) o il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d), del precedente articolo 6.

L'Ente delegato, qualora ritenga le direttive del Consiglio in contrasto con lo Statuto, con la presente legge o, comunque, con i principi dell'autonomia, può richiedere il riesame dei punti controversi dinanzi al Consiglio regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione delle deliberazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sul ricorso di cui al comma precedente, il Consiglio regionale provvede, entro 60 giorni, con deliberazione motivata. Nelle more, restano fermi gli effetti della deliberazione della quale è stato richiesto il riesame.

Gli oneri derivanti dall'accoglimento delle eccezioni proposte ricadono sulla Regione.


 

 

Art. 8

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate, dopo essere stati sottoposti al controllo previsto dall'art. 21 della legge regionale 24 marzo 1972, n. 4, hanno carattere definitivo e sono imputati agli Enti delegati.

Gli Enti delegati devono fare espressa menzione della delega ricevuta sia nella emanazione degli atti, sia nell'espletamento dei servizi, sia nell'esecuzione di opere effettuate nel corso della delega.

Nel caso che la delega abbia per oggetto o comporti l'esecuzione di opere pubbliche queste entrano a far parte del Demanio e del Patrimonio della Regione, salvo che sia diversamente disposto dalla legge regionale.

Gli oneri di manutenzione e l'esercizio dei poteri di tutela rispetto a detti beni sono a carico dell'Ente che esercita la funzione pubblica alla quale il bene stesso è destinato.


 

 

Art. 9

La Regione e gli Enti delegati debbono fornirsi vicendevolmente informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.


 

 

Art. 10

La delega può essere revocata, tanto in via provvisoria che definitiva, quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) grave e reiterata violazione di legge;

b) rilevante e persistente disapplicazione delle direttive di cui al 1º comma del precedente articolo 7;

c) divergenza sistematica e generalizzata degli Enti delegati dagli obiettivi assegnati dalle leggi regionali di delega ai sensi ed ai fini di cui alla lettera d) dell'articolo 6.

Nella ipotesi di cui alla precedente lettera c), la revoca può essere disposta soltanto in via generale; in quelle di cui alle lettere a) e b) può essere disposta anche nei confronti dei singoli Enti.

La revoca deve essere preceduta da un formale contestazione, adottata con deliberazione della Giunta regionale e con invito a desistere dalla inosservanza della legge o dalla disapplicazione delle direttive di cui al 1º comma dell'art. 7, entro un termine perentorio, e può essere disposto solo se le controdeduzioni dell'Ente o il suo comportamento entro il termine anzidetto non abbiano fornito univoche assicurazioni sul ripristino dell'osservanza della legge o delle direttive.

La revoca, nei casi, nei limiti e nei modi, di cui ai commi precedenti del presente articolo, può essere disposta soltanto con legge regionale, previa osservanza della medesima procedura stabilita per il conferimento.


 

 

Art. 11

Qualora l'Ente delegato non provveda o ritardi a provvedere in ordine a specifici atti obbligatori inerenti a funzioni delegate, la Regione può sostituirsi ad esso per il compimento di singoli atti, previa diffida da parte del Presidente della Giunta regionale ad adempiere entro un tempo determinato.

La sostituzione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare permanente.

È esclusa ogni forma di avocazione.


 

 

Art. 12

Per l'esercizio delle funzioni delegate, la legge regionale può disporre:

a) che personale della Regione, il cui contingente sarà determinato con il consenso degli Enti interessati, sia posto, mediante comando, alle dipendenze funzionali degli Enti delegati anzidetti;

b) il conferimento in uso agli Enti delegati di beni immobili e mobili di proprietà della Regione;

c) la fruizione di servizi a carico della Regione.

Di quanto previsto dal presente articolo si terrà conto ai fini di cui alla lettera g) del precedente articolo 6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 7 giugno 1975

Cascetta