Legge Regionale 4 maggio 1987, n. 28.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 25 agosto 1989, n. 12, 5 agosto 1999, n. 5, 11 agosto 2001, n. 10 e 29 dicembre 2005, n. 24.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 4 maggio 1987, n. 28.

 

«Provvidenze per lo sviluppo e la promozione dell'artigianato»

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

sono decorsi i termini per il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Titolo I

Agevolazioni finanziarie

 

Art. 1

Disposizioni generali

La Regione Campania, in conformità del dettato costituzionale e delle disposizioni di cui alla legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443, con la presente legge si propone in armonia con la programmazione regionale di favorire la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato.


 

Art. 2

Finalità

La Regione, in armonia con le finalità di cui al precedente art. 1, per favorire l'insediamento di nuove iniziative e l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico degli impianti esistenti idonei ad incrementare la produttività e l'occupazione nel settore delle imprese minori, concede alle imprese artigiane, singole ed associate, iscritte agli Albi Provinciali di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, aventi sede legale ed operanti nel territorio della Regione, agevolazioni finanziarie in conto capitale ed in conto interesse.


 

Art. 3

Piano degli interventi

Al fine di garantire particolari esigenze di sviluppo dell'artigianato campano, o dei suoi specifici comparti, anche in rapporto all'articolazione territoriale del settore, il Consiglio Regionale, con la legge di approvazione del Bilancio di previsione, approva gli indirizzi, i criteri prioritari e selettivi per la redazione del piano degli interventi di cui alla presente legge.

Per gli anni 1987- 1988 sono ammessi ai benefici di cui al successivo articolo 4 i settori esclusi o sospesi dai contributi di cui alla Legge 1 marzo 1986, n. 64.


 

Art. 4

Contributi in conto capitale sulle spese d'investimento

Alle imprese artigiane, singole od associate, sono concessi contributi in conto capitale sulle spese d'investimento per:

a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico dei laboratori;

b) l'installazione dei servizi tecnici, amministrativi e sociali, ivi inclusa la spesa per l'acquisizione dell'area nel limite del 10% del costo globale dell'investimento;

c) gli allacciamenti elettrici, idrici e fognanti;

d) gli impianti atti a prevenire e/o eliminare gli inquinamento;

e) le installazioni idonee all'utilizzazione integrata delle fonti energetiche;

f) l'adozione di misure antinfortunistiche ed igienico - ambientali atte a salvaguardare la salute dei lavoratori.

I contributi in conto capitale, sono concessi, entro i limiti dello stanziamento annuale di bilancio, nella misura del 40% della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 50% per gli interventi di cui ai precedenti punti d) e e).

Eguale maggiorazione si applica a favore delle imprese beneficiarie operanti nell'ambito delle comunità montane e/o in zone classificate depresse o che si trasferiscono nei Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP).

La spesa ammissibile non può superare il massimale dei ducento milioni, elevabile a 300 milioni per le imprese di cui alla lettera c), articolo 4 Legge 8 agosto 1985, n. 443, per piano di investimento e non può essere inferiore ai 30 milioni se riferita ad attrezzature e macchinari ed ai 50 milioni se attinente ad opere murarie.


 

Art. 5

Cumulabilità di contributi

I contributi in conto capitale sono cumulabili con le agevolazioni creditizie derivanti da leggi nazionali e regionali fino al 70% della spesa ritenuta amimissibile.


 

Art. 6

Contributi in conto interesse

La Regione Campania, concede contributi in conto interesse sui mutui contratti dalle imprese artigiane, loro cooperative e consorzi, destinati all'impianto, all'ampliamento ed all'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi; tali agevolazioni sono estese anche alle operazioni di locazione fnanziaria di cui all'art. 23 Legge 240/81.

Agli effetti della concessione dei contributi di cui al precedente comma, la Regione si avvale della Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane e partecipa con proprio conferimento, ai sensi dell'art. 1 della Legge 7 agosto 1971, n. 685, alla dotazione del fondo per il concorso sul pagamento degli interessi istituito presso la Cassa e di cui all'art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni.

Il conferimento regionale è destinato alla concessione dei contributi in conto interessi sulla parte di finanziamento eccedente l'importo massimo ammissibile dalla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane indipendentemente dal conferimento regionale medesimo.

La domanda di contributo a carico del conferimento regionale è presentata alla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane con le modalità previste dalla Legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni.

In sede di rendicontazione dei fondi, di cui al presente articolo, la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane e' tenuta a dimostrare l'utilizzo degli stessi secondo gli scopi di cui al primo comma ovvero di quelli di seguito elencati:

A) Consorzio Fidi Unitari:

1) contributo, entro il limite massimo di lire 1 miliardo, al fondo rischi dei Consorzi di garanzia di secondo grado unitari fra Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

2) eventuale partecipazione al capitale sociale degli stessi Consorzi con una quota superiore al venti per cento;

3) contributo alla loro attività nella misura del settanta per cento delle spese annuali di gestione.

L'intervento relativo ai punti 1), 2) e 3), del presente comma, non potrà comunque superare l'importo complessivo di lire 2 miliardi in un biennio e potrà essere ripetuto nei bienni successivi.

B) Società di promozione e di assistenza alle imprese:

1) Contributo all'attività, nella misura del settanta per cento delle spese annuali di Gestione di Società o Società Consortili partecipate da uno o più Consorzi di garanzia di primo e secondo grado e/o da due o più Associazioni di categoria di livello, almeno, provinciale, aventi per scopo la realizzazione di attività di animazione economica e/o di informazione tecnica e/o di assistenza all'avvio e alla riallocazione di Imprese e/o di promozione e assistenza tecnica alle Imprese artigiane e minori per l'accesso al credito e/o di fornitura di servizi avanzati;

2) Eventuale partecipazione al capitale sociale delle stesse nella misura massima del sessanta per cento.

L'intervento relativo ai punti 1) e 2) del presente comma non potrà, comunque, superare l'importo complessivo di lire 2 miliardi in un biennio e potrà essere ripetuto nei bienni successivi.

C) Società di commercializzazione e di intermediazione:

1) sostegno all'attività nella misura del settanta per cento delle spese annuali di Gestione di Agenzie regionali di sviluppo costituite in forma societaria da due o più associazioni della categoria artigiana, maggiormente rappresentative di livello regionale aventi per scopo l'assistenza tecnica alle Imprese artigiane e minori in materia di servizi alla commercializzazione alla internazionalizzazione nonché in materia di insediamenti collettivi e di aree attrezzate;

2) eventuale partecipazione al capitale sociale delle stesse nella misura massima del venti per cento.

L'intervento relativo ai punti 1) e 2) del presente comma non potrà superare l'importo complessivo di lire 2 miliardi in un biennio e potrà essere ripetuto nei bienni successivi.

D) Strumenti per la formazione manageriale nelle PMI.

I soggetti di cui ai punti A), B) e C), sono abilitati, in associazioni con Enti specializzati con organismi universitari, alla formazione di manager, titolari e quadri per la piccola e media impresa. Per tale attività, l'Artigiancassa concederà contributi entro il limite massimo dell'ottanta per cento delle spese complessive di gestione e comunque non superiori a lire 250 milioni. Per le necessità di cui al presente comma, l'Artigiancassa e' autorizzata ad una spesa non superiore a lire 5000 milioni in un biennio.

In sede di prima applicazione le domande di accesso ai benefici vanno presentate all'Artigiancassa, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente norma sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, dalle Associazioni o dai soggetti consortili di cui ai punti A9, B), e C), corredate da una descrizione delle attività previste e delle spese da sostenere, nonché dalla bozza di Statuto dei costituendi soggetti destinatari dell'intervento.

L'Artigiancassa delibera, con giudizio tecnico insindacabile e definitivo, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, l'accoglimento delle istanze anche sulla base delle priorità di seguito indicate e nei limiti delle disponibilità di bilancio:

1) progetti avanzati unitariamente dalle quattro Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

2) progetti avanzati da Consorzi di garanzia di primo o di secondo grado operanti da almeno tre anni e/o da almeno due Associazioni di categoria aderenti a differenti Confederazioni nazionali;

3) progetti che prevedono la partecipazione di Enti pubblici e/o istituti bancari che abbiano sportelli in Campania;

4) numerosità delle imprese associate ai Consorzi e/o alle Associazioni proponenti il progetto;

5) ordine cronologico di presentazione delle domande a parità di valutazione.

L'Artigiancassa erogherà i contributi di cui al presente provvedimento, su richiesta dei beneficiari, per successivi stati di avanzamento, ciascuno pari al venticinque per cento della spesa complessiva, dietro presentazione dei giustificativi delle spese sostenute almeno pari alla somma richiesta. L'Artigiancassa potrà erogare i suddetti stati di avanzamento, a richiesta dei soggetti beneficiari, anche in forma di anticipazione dietro presentazione di una fidejussione bancaria o assicurata. (1)

La Regione Campania, per le operazioni non assistite dal Fondo Centrale di Garanzia di cui alla Legge 14 ottobre 1964, n. 1078 può intervenire con propria fidejussione a favore degli artigiani richiedenti che per insufficienza o mancanza di garanzie reali, comprovate dall'Istituto di Credito prescelto, non possono beneficiare dei finanziamenti assistiti dal contributo statale ai sensi della Legge 949/52 e da quello regionale a norma del presente articolo.

La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con istituti di credito operanti sul territorio della Regione per attuare il predetto intervento.

La fidejussione prestata dalla Regione per la durata massima di dieci anni, garantisce, fino al 100% del capitale, interessi ed accessori, la perdita che gli istituti di credito dimostrino di aver effettivamente sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva nei confronti dei beneficiari.

Nel caso in cui la garanzia concessa sia soltanto parziale, questa si estingue con il rientro delle prime quote del capitale per un importo pari alla garanzia stessa.

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 31 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5.


 

Art. 7

Termini di presentazione delle istanze

Le domande per beneficiare del contributo, di cui al precedente art. 4, unitamente alla documentazione prescritta degli articoli seguenti, dovrà essere inoltrata, a mezzo raccomandata postale con avviso di ritorno, entro il sessantesimo (60) giorno successivo a quello della pubblicazione sul B.U. R.C. della Legge di Bilancio per l'anno per il quale si richiede il contributo, al Servizio Industria ed Artigianato della Regione Campania. (1)

Entro la stessa data, a pena di decadenza, copia della suddetta domanda e della documentazione prescritta deve essere inviata all'ERSVA.

In deroga a quanto stabilito al primo comma, gli artigiani che abbiano realizzato investimenti nell'anno 1986 o intendono realizzarli nell'anno 1987 possono presentare l'istanza per beneficiare del contributo entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 24, comma 1, lettera a) della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10.


 

Art. 8 (1)

1. L'istruttoria, le procedure e l'erogazione delle richieste di contributo sono affidate con procedura di evidenza pubblica dall'Assessore alle Attività produttive secondo propri indirizzi, sentite le maggiori Associazioni di categoria, ad una o più Istituti Bancari o Società di servizi dalle stesse partecipate, operanti nel settore dell'assistenza al credito a favore delle piccole e medie imprese ed aventi le caratteristiche di cui al punto 1, comma B dell'articolo 31 delle L.R. 5 agosto 1999, n. 5.

2. La Giunta regionale si avvale delle procedure e dei soggetti bancari e societari di cui al comma 1 anche per i regimi di aiuto di cui all articolo 3 della presente legge

3. I relativi oneri cedono a carico delle rispettive norme.

4. Il termine per l'utilizzazione dei contributi in conto capitale ed in conto interessi concessi, ai sensi della L.R. n. 5 del 6 marzo 1995 e n. 3 del 16 giugno 1992 e ripartiti con le delibere di Giunta Regionale n. 9127/1999 e 9681/1999, è prorogato di dodici mesi, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente Legge.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 come sostituito dall'articolo 38, comma 4 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15.


 

Art. 9

Documentazione delle istanze

La domanda di contributo, redatta in carta legale, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- certificato di iscrizione all'Albo Provinciale per l'Artigianato ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443 e per le cooperative e società atto costitutivo e relativo Statuto;

- relazione tecnica, economica e finanziaria, predisposta su apposito modulo.

Per la concessione dei contributi per le costruzioni e/o ammodernamento dei locali è richiesto:

- copia della concessione edilizia del Comune ad eseguire le opere e le ventuali varianti, laddove occorra;

- copia del progetto approvato dal Comune e vistato dalla Commissione Edilizia laddova occorra;

- computo metrico estimativo dei lavori da eseguire redatto in conformità ai prezzi vigenti determinati dai competenti organi regionali o statali;

- certificato rilasciato dal Sindaco attestante la data di eventuale inizio dei lavori;

- copia dell'atto di acquisto dell'immobile aziendale annotato presso i pubblici registri, detto documento ai soli fini della determinazione della spesa ammissibile, può essere sostituito dal contratto preliminare di vendita;

- in caso di eventuale comunione o comproprietà di beni il consenso degli altri aventi titolo ad esercitare l'attività per un periodo tale da consentire il rispetto degli obblighi di cui al seguente articolo 12.

Qualora si tratti di acquisto di immobili è richiesto:

- copia dell'atto notarile di compravendita annotato presso i pubblici registri, ovvero contratto preliminare di vendita registrato efficace esclusivamente per la determinazione della spesa ammissibile e contributo;

- planimetria catastale dell'immobile, ovvero copia della richiesta di accatastamento;

- perizia stragiudiziale per le determinazioni dell'incidenza del valore del suolo, non ammissibile al contributo, ed eventualmente, il computo metrico estimativo relativo all'immobile acquistato;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal venditore attestante che per l'immobile non sono state erogate precedenti erogazioni finanziarie, ovvero la natura e l'ammontare delle agevolazioni ottenute.

Qualora si tratti di locazione di immobili è richiesta:

- copia autentica del contratto di locazione conforme alle norme vigenti, debitamente registrato.

Per la concessione di contributo su macchinari e attrezzature è richiesto:

- elenco analitico dei macchinari, degli impianti e delle atrezzature con le caratteristiche principali e con il prezzo al netto dell'IVA;

- planimetria in adeguata scala, riportante le ubicazioni dei macchinari e delle attrezzature, i tracciati delle reti di distribuzione degli impianti;

- fatture e/o preventivi.

Le domande devono essere inoltre corredate:

- dal progetto tecnico e relazione illustrativa intesa a specificare gli obiettivi, anche di carattere occupazionale, cui tende l'investimento;

- nel caso di progetti relativi all'installazione atte a prevenire e ad eliminare inquinamenti, parere di conformità degli Enti e degli Organismi competenti in materia.

Sono ammissibili ai benefici della presente legge anche gli investimenti realizzati nel corso dell'anno 1986.


 

Art. 10

Obblighi del beneficiario

L'impresa beneficiaria, sotto comminatoria di revoca del contributo concesso, è tenuta:

a) ad utilizzare nell'ambito dell'impresa i beni per i quali è stato erogato il contributo;

b) a non alienare le opere e gli impianti ammessi alle agevolazioni finanziarie e sottoposti a vincoli di destinazione per un periodo di almeno cinque anni dalla data di completamento ed entrata in funzione degli impianti stessi. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione a cura e spese del beneficiario presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari;

c) a non alienari i macchinari ammessi alle agevolazioni finanziarie, per almeno tre anni dalla data di acquisto risultante dalle relative fatture;

d) a garantire la continuità dell'attività per i successivi cinque anni dalla data della concessione del contributo.


 

Art. 11

Erogazione dei contributi e collaudo

L'erogazione dei contributi in conto capitale è subordinata alla presentazione di fatture di quietanzate, munite di dichiarazioni liberatorie per importo superiore ad un milione, alla verifica e controllo, da parte dei collaudatori iscritti all'Albo regionale previsto dall'art. 42 della Legge Regionale 21 ottobre 1978, n. 51, dell'avvenuta esecuzione delle opere e dell'acquisto ed installazione ei macchinari, nonchè, in caso di opere murarie, alla presentazione di certificazione, rilasciata dal Comune, di inizio ed ultimazione dei lavori.

L'imprenditore dovrà anche produrre un certificato del Tribunale rilasciato in data non anteriore a tre mesi attestante che nei confronti della ditta beneficiaria del contributo non sono in corso procedure fallimentari, di concordato o di amministrazione controllata.

La nomina dei collaudatori di cui al I comma è disposta dall'Assessore all'Artigianato, il quale propone la liquidazione delle relative parcelle a norma delle vigenti disposizioni regionali.

Ove le spese effettuate e dimostrate per qualsiasi causale siano inferiori a quelle preventivate l'intervento regionale viene ridotto in misura proporzionale in sede di erogazione.


 

Art. 12

Anticipo dei contributi

Sulla spesa ammessa a contributo in conto capitale l'impresa artigiana può chiedere l'erogazione di un acconto fino al 30% del contributo, previa presentazione degli ordini di acquisto dei macchinari e delle attrezzature e delle relative quietanze di acconto.

Analogo acconto nella stessa misura, può essere richiesto per l'acquisto o la costruzione di laboratori previa presentazione della relativa documentazione comprovante le spese già sostenute.


 

[Titolo II (1)

Istruzione Artigiana

 

Art. 13 (1)

Incentivazione per l'apprendistato

[Allo scopo di tutelare la continuità della tradizione artigiana e di promuovere la formazione di nuova mano d'opera nell'artigianato, la Regione concede, nella misura e con le modalità specificate dagli articoli seguenti, contributi finanziari alle imprese artigiane che assumono giovani in qualità di apprendisti.]

 

(1) Il presente titolo e gli articoli che lo compongono sono stati soppressi dall'articolo 25, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.


 

Art. 14 (1)

Soggetti beneficiari

[Possono essere ammesse a fruire del contirbuto le imprese artigiane, singole ed associate, che assumono, in qualità di apprendisti, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 19 gennaio 1955, n. 25, giovani con età tra i 15 e i 35 anni. (2)

che abbiano assolto l'obbligo scolastico di cui alla Legge 31 dicembre 1962, n. 1829.

Il contributo potrà avere durata triennale e sarà concesso, sulla scorta della documentazione di spesa dimostrata annualmente, a parziale copertura del salario, comprensivo di eventuali oneri riflessi, corrisposto dall'imprenditore artigiano.

La misura del contributo è graduata come segue:

- 60% per il primo anno;

- 50% per il secondo anno;

- 40% per il terzo anno.

Alle imrpese artigiane che entro il periodo massimo del tirocinio assumeranno a tempo indeterminato i giovani con la qualifica professionale relativa al mestiere che hanno formato oggetto dell'apprendistato, sarà concesso un contributo una tantum di L. 3.000.000.

In deroga, le imprese artigiane, cui all'articolo 4 lett. c, legge 8 agosto 1985, n. 443, beneficeranno anche il quarto anno del contributo nella misura prevista per il terzo anno.

Ciascuna impresa artigiana può fruire del contributo regionale per non più di tre giovani assunti.]


(1) Il presente titolo e gli articoli che lo compongono sono stati soppressi dall'articolo 25, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 24, comma 1, lettera a) della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10.


 

Art. 15 (1)

Termini di presentazione delle domande

[La domanda, in carta legale, dovrà essere annualmente presentata, con le modalità ed ai destinatari di cui al precedente articolo 7 entro il termine perentorio del 31 gennaio successivo all'anno in cui l'apprendista è stato assunto.

Alla stessa dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato di nascita dei giovani per i quali si richiede il contributo;

b) attestato comprovante che i giovani per i quali si richiede il contributo abbiano assolto l'obbligo scolastico di cui alla Legge 1829 del 31 dicembre 1962;

c) certificato di iscrizione all'Albo Provinciale per l'Artigianato ai sensi della Legge n. 443 dell'8 agosto 1985, e per le cooperative e società, atto costitutivo e relativo Statuto;

d) relazione sottoscritta dal titolare dell'impresa artigiana dalla quale si evince il tipo di attività e le caratteristiche dei locali in cui la stessa viene svolta, le attrezzature disponibili ed il numero dei dipendenti utilizzati, con la precisazione delle rispettive categorie di appartenenza;

e) posizione assicurativa INPS ed INAIL dell'imprenditore artigiano;

f) dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che al personale dipendente vengono corrisposte retribuzioni non inferiori a quelle minime previste dai contratti nazionali di lavoro di categoria stipulati con le organizzazioni sindacli maggiormente rappresentative;

g) dichiarazione attestante il numero ed il tipo degli eventuali contributi fruiti negli anni precedenti.]

 

(1) Il presente titolo e gli articoli che lo compongono sono stati soppressi dall'articolo 25, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.


 

Art. 16 (1)

Condizioni per i contributi

[Per concorrere all'assegnazione dei benefici della presente legge gli interessati devono:

a) non aver proceduto a riduzione di personale ovvero a sospensione di lavoro nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;

b) di non essere stati sottoposti alle sanzioni di cui all'articolo 29 della Legge 19 gennaio 1955, n. 25 in relazione al rapporto di apprendistato al quale il beneficiario si riferisce.]

 

(1) Il presente titolo e gli articoli che lo compongono sono stati soppressi dall'articolo 25, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.


 

Art. 17 (1)

Istruttoria delle istanze

[L'istruttoria delle istanze è regolamentata dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9 della presente legge, ad accezione del termine di cui al 1° comma dell'articolo 8, fissato al 31 marzo.]

 

(1) Il presente titolo e gli articoli che lo compongono sono stati soppressi dall'articolo 25, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.


 

Art. 18 (1)

Erogazione contributi

[Il contributo, concesso a parziale copertura del salario corrisposto al dipendente apprendista, è erogato in unica soluzione previa acquisizione del certificato di cui al 2° comma del precedente art. 11.]

 

(1) Il presente titolo e gli articoli che lo compongono sono stati soppressi dall'articolo 25, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.


 

TITOLO III

Promozione economica a favore di prodotti campani

 

Art. 19

Finalità

La Regione, esercita le proprie funzioni in materia di promozione economica, in Italia e all'estero, a favore dei prodotti campani dell'Artigianato e della piccola e media impresa:

a) partecipando a mostre, fiere, azioni ed iniziative conoscitive, pubblicitarie ed esportative nazionali ed internazionali;

b) concedendo contributi ad aziende, consorzi, cooperative, unione di produttori, Enti pubblicci e privati, Enti locali, Istituti, Associazioni e Confederazioni di categoria che partecipano o attivano azioni ed iniziative promozionali e mostre.


 

Art. 20

Programmazione

Per le attività di cui al punto a) del precedente art. 19 e più specificamente previsto dal successivo art. 21 la Giunta regionale entro il 25 settembre di ogni anno, su proposta dell'Assessore per l'Industria e l'Artigianato, approva le previsioni relative al successivo anno.

Le attività che per la loro natura e per le loro caratteristiche, per i tempi di attuazione e per i tempi di diffusione della informativa, non possono essere comprese nelle previsioni annuali, vengono approvate di volta in volta dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore per l'Industria e per l'Artigianato.


 

Art. 21

Iniziativa

Le attività di cui al precedente art. 19 lett. a) consistono:

a) nell'organizzazione di iniziative di promozione economica e conoscitiva, di mostre e fiere, di piani di azione coordinate di «promotion» sia in Italia che all'estero o nella partecipazione a tali iniziative, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e del DPCM dell'11 marzo 1980 per le attività all'estero.

Su proposta dell'Assessore per l'Industria e Artigianato, personale regionale con specifica esperienza ed amministratori regionali possono essere incaricati di seguire, in Italia ed all'estero, le iniziative fornendo la necessaria assistenza alle aziende produttrici o curando direttamente gli espositivi.

L'organizzazione e la partecipazione possono avvenire in forma diretta o in collaborazione con l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE), con l'Ente Regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell'Artigianato (ERSVA), con il Centro Regionale per il Commercio Estero della Campania, con la Unione Regionale delle Camere di Commercio, con Enti o Società fieristiche nazionali ed internazionali;

b) nell'organizzazione, nelle forme previste dal precedente comma del presente articolo, di missioni di oepratori esteri in italia o di operatori italiani all'estero, accompagnati, se del caso, da tecnici, dirigenti e amministratori regionali e funzionari, designati su proposta dell'Assessore per l'Industria e per l'Artigianato, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 del DPR 616/77 e del DPCM dell'11 marzo 1980 e delle intese governative;

c) in ricerche di mercato, nella preparazione di studi settoriali e di guide agli acquisti e nell'attuzione di campagne pubblicitarie e promozionali svolte da organismi, enti e società pubbliche e private in Italia e all'estero, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 del DPR 616/77 e del DPCM dell'11 marzo 1980 per le attività all'estero.


 

Art. 22

Concessione contributi

Le attività di cui al precedente articolo 19 lett. b) consistono nella concessione di:

a) contributi ad enti fieristici che organizzano o attuano iniziative promozionali a carattere regionale, nazionale ed internazionale;

b) contributi ad associazioni, unione di produttori, enti, confederazioni artigiane, organismi a livello locale, regionale e nazionale, centri studi ed istituzioni che attuano o organizzano manifestazioni fieristiche, mostre, studi settoriali, incontri, conferenze, seminari, convegni, azioni promozionali e conoscitive a favore delle categorie e dei prodotti campani dell'artigianato e della piccola e media impresa;

c) contributi ad enti locali e pro - loco per la organizzazione e l'attuazione di manifestazioni fieristiche di rilevante importanza economica e promozionale;

d) contributi a cooperative e consorzi anche di secondo grado costituite da piccole imprese e ad imprese singole che partecipano in Italia ed all'estero a mostre, fiere e manifestazioni promozionali per i settori produttivi di appatenenza, per le quali non sia prevista una partecipazione o compartecipazione della Regione.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi per una sola manifestazione o iniziativa all'anno e non possono cumularsi con altri contributi concessi dalla Regione o dallo Stato per le stesse finalità.


 

Art. 23

Presentazione dell'istanza

Per i contributi previsti dalle lett. a), b), c) dell'articolo 22 lett. a), b), c), dell'articolo 22 della presente legge, gli interessati devono far pervenire alla Giunta Regionale, Assessorato Industria e Artigianato, domanda in carta legale, preventivo delle entrate e delle spese per la manifestazione o l'iniziativa con la specificazione dei contributi concessi da altri organismi pubblici o privati e eventuale rendiconto delle spese sostenute nell'ultima edizione, nonchè, al termine delle iniziative, manifestazioni, progetti, studi ecc., relazione consuntiva e copia della documentazione delle spese sostenute a fronte del contributo concesso.

Per i contributi di cui alla lett. d) dell'articolo 22 della presente legge, le domande in carta legale, devono recare indicazione della manifestazione cui il richiedente ha partecipato e pervenire, a pena di decadenza, alla Giunta Regionale - Assessorato Industria e Artigianato - entro sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- certificato recente di iscrizione all'Albo o delle Imprese Artigiane o piccola e media impresa, in competente bollo;

- fattura originale o copia conforme in competente bollo relativa all'espositivo allestito e arredato;

- nota scritta dell'Ente organizzatore dalla quale risulti l'effettiva partecipazione alla manifestazione;

- elenco aggiornato dei soci, per le cooperative e per i consorzi;

- dichiarazione sostitutiva di notorietà di non usufruire o non avere usufruito di altro contibuto da parte di enti pubblici per le stesse finalità.


 

Art. 24

Limite del contributo

L'ammontare del contributo di cui alla lett. a) dell'articolo 22 della presente legge, non può superare il 30% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di L. 50.000.000 per ogni iniziativa.

L'ammontare del contributo di cui alla lett. b) dell'articolo 22 della present elegge, non può superare il 70% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di L. 30.000.00 per ogni iniziativa.

L'ammontare del contributo, di cui alla lett. c) dell'articolo 22 della presente legge, non può superare il 35% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di L. 40.000.000 per ogni iniziativa.

L'ammontare del contributo di cui alla lett. d) dell'articolo 22 della presente legge non può superare il 90% della spesa relativa all'acquisizione dell'area espositiva allestita e arredata.


 

Titolo IV

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali in vigore

 

Art. 25

Presidenza del Comitato Tecnico Regionale di cui all'articolo 1 della Legge 7 agosto 1971, n. 685

La Presidenza del Comitato Tecnico Regionale, come previsto dall'art. 1 della Legge 7 agosto 1971, n. 685, è assunta dall'Assessore preposto al Servizio Industria e Artigianato della Regione Campania o dal suo delegato.


 

Art. 26

Indennità di presenza ai componenti il Comitato Tecnico Regionale di cui all'articolo 1 della Legge 7 agosto 1971, n. 685

Il secondo comma dell'articolo 3 della Legge regionale 2 agosto 1982, n. 39 è così modificato: -

L'importo è stabilito nella misura di L. 100.000 lorde per tutti i componenti il Comitato ad esclusione del Presidente se nella personale dell'Assessore.

L'onere relativo graverà per il 1987 sullo stanziamento di cui al capitolo 66 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987, che presenta usfficiente disponibilità, e per gli anni successivi sui corrispondenti capitoli di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.


 

Art. 27

Indennità di carica e gettone di presenza agli organismi ERSVA

[Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della Legge Regionale 9 agosto 1974, n. 39, è stabilita che al Oresidente ed al Vice Presidente è dovuta, rispettivamente, una indennità di carica pari a L. 1.000.000 ed a L. 600.000 mensili lorde.] (1)

[A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci è concesso un gettone di presenza, per ciascuna seduta, pari a L. 50.000 lorde, per un massimo di cinque sedute mensili, ivi comprese quelle effettuate per lavori di Commissione.] (1)

Fino a quando non saranno rideterminate con apposita Legge Regionale le indennità spettanti agli Amministrazioni degli Enti strumentali della Regione, le indennità per gli amministratori ed il Collegio dei Sindaci sono così rideterminate: al Presidente spetta un'indennità di carica che comprensiva del rimborso spese, pari ad un assegno mensile corrispondente al 60% delle indennità spettanti ai Consiglieri regionali di cui alla lett. a), articolo 1, Legge Regionale 5 agosto 1972, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, al Vice Presidente spetta l'indennità di carica del Presidente decurtata del 40%; a tutti i componenti del Consiglio Generale, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Sindaci, ad esclusione del Presidente e Vice Presidente è concesso un gettone di presenza, per ciascuna seduta pari a L. 100.000 lorde per un massimo di cinque mensili ivi comprese quelle effettuate per lavori di commissioni.

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 1 della legge regionale 25 agosto 1989, n. 12.


 

Art. 28

Rimborso spese organismi ERSVA

Ai componenti degli organismi di cui alla Legge Regionale 9 agosto 1974, n. 39 e 3 gennaio 1985, n. 1 è dovuta l'indennità di missione secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti regionali del livello più alto.

Le missioni e l'uso del mezzo proprio devono essere, in ogni caso, autorizzate dal Presidente dell'ERSVA.


 

Art. 29

Modifica articolo 11 Legge regionale 3 giugno 1983, n. 21

L'indennità prevista per i componenti e del segretario delle Commissioni Provinciali di cui all'articolo 22 della legge statale 219/1981, è fissata in L. 15.000 per ogni perizia approvata, in aderenza a quanto stabilito dalla legge statale n. 80 del 18 aprile 1984 per le Commissioni Tecniche Comunali.

L'onere relativo graverà per il 1987 sugli stanziamenti di cui ai capitolo 420, 422 e 424 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 e per gli anni successivi sui corrispondenti capitoli di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 22 della Legge 14 maggio 1981, n. 219.


 

Art. 30

Modifica dell'art. 7 Legge regionale 3 gennaio 1985, n. 2

L'articolo 7 della Legge regionale 3 gennaio 1985, n. 2 è così modificato:

«Al fine di incoraggiare la costituzione di Consorzi di secondo grado tra le Cooperative previste dalla presente legge con finalità di coordinamento e di assistenza all'esercizio delle Cooperative stesse, la Regione concede ai Consorzi un contributo annuo di L. 5.000.000 per ogni Cooperativa aderente.

La domanda di concessione del contributo viene presentata alla Commissione Provinciale per l'artigianato competente per territorio dal Presidente del Consorzio nei termini previsti dall'articolo 4. La domanda deve essere corredata dalla documentazione indicata nella apposita deliberazione della Giunta Regionale da adottarsi entro 45 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Per l'anno 1987 le domande sono presentate entro 90 giorni dalla esecutività della delibera di cui al precedente comma.

Entro il 30 giugno dell'anno successivo alla concessione del contributo il Presidente del Consorzio trasmette dettagliato rendiconto circa l'utilizzo delle somme ricevute al competente Assessorato».


 

Art. 31

Integrazione articolo 7 Legge regionale 3 gennaio 1985, n. 2

Dopo l'articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 2 aggiungere il seguente articolo 7 bis:

«Ai Consorzi di Cooperative artigiane di garanzia che costituiscono appositi fondi rischi per agevolare l'accesso al credito delle imprese associate la Regione concede un contributo straordinario ad integrazione del fondo rischi medesimo, pari a L. 1.000.000 per ogni impresa artigiana associata possono beneficiare del contributo i Consorzi e le società consortili iscritte nell'albo speciale di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 che abbiano associate almeno 200 imprese artigiane.

La domanda per la concessione del contributo di cui ai commi precedenti è presentata contestualmente all'Assessorato regionale all'Industria e all'Artigianato ed all'ERSVA che provvede alla concessione e all'erogazione del contributo stesso, previa verifica dei requisiti richiesti.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione indicata in apposita deliberazione da adottarsi, da parte della Giunta Regionale, entro 45 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Il termine per la presentazione è fissato nel 28 febbraio di ogni anno. Per il corrente 1987 la domanda potrà essere presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della delibera della Giunta Regionale di cui al comma precedente.

Qualora l'ERSVA non provveda alla concessione di erogazione dei contributo entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande il provvedimento di concessione del contributo, previa verifica dei requisiti richiesti, è adottato dalla Giunta Regionale e trasmesso all'ERSVA per la erogazione che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della delibera di concessione.

Qualora le disponibilità di bilancio non siano sufficienti a coprire le richieste presentate nei termini ed aventi i requisiti di legge, il contributo è attribuito con riduzione proporzionale della sua entità tra tutti i richiedenti.


 

Art. 32

Norme finanziarie

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stabiliti in complessive L. 3.500.000.000 per il 1987, si fa fronte con i capitoli, di nuova istituzione (b), dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987 denominati:

- Contributo in c/c alle imprese artigiane, singole o associate, sulle spese di investimento (articolo 4 della presente legge) con lo stanziamento di L. 2.000.000.000 (competenza).

- Contributi in conto interessi sui mutui contratti dalle imprese artigiane, loro cooperative e consorzi (articolo 6 - comma 1° della presente legge) con lo stanziamento di L. 300.000.000 (competenza).

- Spese per la presentazione di garanzie fidejussoria a favore delle imprese artigiane (articolo 6 - 5° comma della presente legge) con lo stanziamento di L. 100.000.000 (competenza).

- Contributi alle imprese artigiane per l'incentivazione dell'apprendistato (articolo 13 della presente legge) con lo stanziamento di L. 550.000.000 (competenza).

- Interventi per la promozione in Italia e all'estero dei prodotti dell'artigianato e della piccola e media impresa (articolo 19 della presente legge) con lo stanziamento di L. 550.000.000 (competenza) mediante prelievo, ai sensi dell'articolo 3° della Legge regionale 27 luglio 1978, n. 20 della somma di L. 3.500.000.000 dello stanziamento di cui al capitolo 301 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1986, che si ridute di pari importo.

Agli oneri per gli anni 1988 e 1989 si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.


 

Art. 33

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 4 maggio 1987

FANTINI