Legge Regionale 4 maggio 1987, n. 27.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 25 del 18 maggio 1987

 

«Modifica all'articolo 24 - comma 3° - della Legge regionale 15 marzo 1984, n. 11, recante: norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale»

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. Unico

Il terzo comma dell'articolo 24 della Legge regionale 15 marzo 1984, n. 11, è così modificato:

«Il piano di ristrutturazione dovrà essere realizzato, a decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge, nei termini appresso indicati:

a) entro tre mesi, per i presidi che offrono prestazioni unicamente ambulatoriali;

b) entro sei mesi, per i presidi che offrono prestazioni in regime di seminternato;

c) entro dodici mesi per i presidi che offrono prestazioni in regime di internato.

Oltre tali termini, non sarà consentita l'iscrizione all'Albo regionale di strutture non aventi le caratteristiche disposte dalla legge».

      La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 4 maggio 1987

FANTINI