Legge Regionale 28 dicembre 1985, n. 57

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 16 novembre 1998, n. 19.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.



Testo vigente della Legge Regionale 28 dicembre 1985, n. 57.

 

«Norme per il trasferimento ai Comuni dei beni e del personale dei centri di educazione permanente, ai sensi dell'art. 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616»

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

 

la seguente legge:

Art. 1

Il trasferimento dei beni e del personale dei Centri di Educazione Permanente (Centri di Lettura, Centri Sociali di Educazione Permanente, Corsi di Orientamento Musicali, Corsi di Perfezionamento Culturale per Materie) disposto ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 616/77 è disciplinato con le modalità e con le disposizioni contenute nella presente legge.


 

Art. 2

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non si sia già provveduto, viene redatto verbale di consistenza dei beni da inventariare a cura dei Comuni.

Il verbale è curato da funzionari all'uopo incaricati dalla Regione, dal competente Provveditorato agli Studi e dalla Amministrazione Comunale interessata sulla base delle risultanze dei prescritti elenchi predisposti dai responsabili dei Centri.

I beni di cui innanzi, inventariati dai Comuni destinatari, sono da questi ultilizzati per le finalità di educazione permanente e di promozione culturale, in conformità anche a quanto disposto dalla LR n. 4/1983.


 

Art. 3

Il personale incaricato nei Centri di Educazione Permanente trasferiti dallo Stato, ai sensi dell'art. 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e quello successivamente assunto e confermato annualmente con formali atti deliberativi regionali perfetti ai sensi di legge (n. 815 unità alla data dell'8 ottobre 1985 per una dotazione programmata dallo Stato per un totale di 1022 unità), per la natura giuridica assunta dal rapporto di lavoro instauratosi con la Regione, è immesso in un ruolo speciale organico della Giunta Regionale.

Per l'attuazione della delega in materia di educazione permanente e promozione culturale ai sensi della LR 29 maggio 1980, n. 54 (art° 16) e della LR 1 settembre 1981, n. 65, detto personale è assegnato alle Amministrazioni Locali sul cui territorio hanno sede le strutture educative di cui al precedente art. 1 anche per l'espletamento delle attività di promozione culturale, in armonia con quanto disposto dagli artt° 2 e 3 della LR 3 gennaio 1983, n. 4.

3. Al personale viene riconosciuto il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali. (1)

4. Il servizio prestato dalla data di trasferimento delle funzioni alle Regioni, in attuazione dell'articolo 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , viene riconosciuto ai soli fini giuridici a far data dal 31 dicembre 1985 e pertanto il suddetto personale viene inquadrato giuridicamente nel VI livello funzionale. Il riconoscimento economico avviene dall'entrata in vigore della presente legge. (1)

 

(1) Comma così sostituito dal primo comma, dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1998, n. 19.


 

Art. 4

In relazione alle esigenze del servizio di educazione permanente, la Giunta Regionale - su proposta dell'Assessore alla Istruzione e Cultura - di concerto con l'Assessore agli Affari Generali e Personale, sentiti gli Enti locali interessati e previo parere della VI Commissione Consiliare, procede, sulla base dei Centri di educazione Permanente trasferiti dallo Stato, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, alla ridistribuzione dei Centri sull'intero territorio regionale.


 

Art. 5

L'inquadramento del personale nel ruolo speciale di cui al precedente art. 3 avverrà previo superamento di concorso da espletarsi ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale nº 69/9 del 26 febbraio 1976 recante il Regolamento di esecuzione della LR 16 marzo 1974, n. 11 e da bandire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale inquadrato nel ruolo di cui all'art. 3 della presente legge è utilizzato per le attività dei Centri di Educazione Permanente e per l'espletamento presso i Comuni delle attività culturali di cui alla LR n. 4/83. Previo nulla osta delle Amministrazioni locali interessate è consentito annualmente il trasferimento a domanda del personale dei Centri di Educazione Permanente da un Comune all'altro della Regione, nonchè scambi di sedi tra operatori o il trasferimento in sedi resesi vacanti, nei termini e secondo le modalità delle relative ordinanze di servizio che la Giunta regionale - su proposta degli Assessori alla istruzione e Cultura e Affari Generali e del Personale - delibererà a tal fine.


 

Art. 6

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte per il 1985 con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di cui al capitolo 1302 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985 che presenta sufficiente disponibilità .

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 28 dicembre 1985

Fantini