Legge Regionale 3 gennaio 1985, n. 2.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 4 maggio 1987, n. 28, 3 giugno 1997, n. 15, 11 agosto 2001, n. 10 e 26 luglio 2002, n. 15.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 3 gennaio 1985, n. 2.

 

«Nuove provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia - Abrogazione legge regionale 19 novembre 1973, n. 22»

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

La Regione concorre alla costituzione e allo sviluppo delle Cooperative artigiane di garanzia, nei limiti risultanti dalle somme annualmente stanziate a tal fine in bilancio, mediante:

a) contributi in conto capitale ed integrazione del patrimonio sociale, anche quando occorra reintegrarlo per effetto di insolvenze nelle operazioni garantite;

b) contributi in conto interessi nell'ammortamento delle operazioni finanziarie per credito di esercizio, per le quali i soci beneficiano della garanzia da parte della Cooperativa.


 

Art. 2 (1)

Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo uno le cooperative artigiane di garanzia che associano imprese artigiane e piccole e medie imprese che esercitano le attività previste dall'articolo 29 comma I della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, e che sono iscritte nell'apposita sezione dell'elenco degli intermediari finanziari non bancari di cui all'articolo 106 del Testo Unico in materia bancaria e creditizia, così come disposto dall'articolo 155 comma 4 del T.U. La Regione può nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione delle Cooperative artigiane di garanzia.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 38, comma 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15.


 

Art. 3

Per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge le Cooperative artigiane di garanzia, con sede nella Regione, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite tra artigiani, operanti nel territorio regionale ed iscritti agli albi provinciali delle imprese artigiane ai sensi della Legge 443/85, nonché da piccole e medie imprese nei limiti previsti dal comma 3 dell'articolo 6 della medesima legge; (1)

b) avere un numero di soci non inferiore a cento;

c) avere un capitale sociale non inferiore a 5 milioni di lire.

Per le Cooperative artigiane di garanzia operanti nelle Comunità Montane o nei territori riconosciuti particolarmente depressi con provvedimento legislativo, il numero dei soci può essere ridotto a cinquanta unità. Il capitale sociale non può essere inferiore a 2.500.000 lire.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 38, comma 2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15.


 

Art. 4

Il contributo in conto capitale di cui alla lettera a) del precedente art. 1 può essere concesso in ragione del doppio delle quote sociali sottoscritte e versate dai soci, entro il limite massimo di quindici quote sottoscritte e versate da ciascun socio.

Qualora il numero dei soci aumenti dopo la concessione del contributo, può essere concessa la integrazione del contributo medesimo sull'incremento delle quote sociali sottoscritte e versate dai soci. (1)

Qualora il numero dei soci raggiunga le duecento unità, la misura del contributo di cui al presente articolo può essere portata a tre volte le quote sociali sottoscritte e versate nei limiti previsti dal 1º e 2º comma.

[Il contributo di cui ai commi precedenti non può in ogni caso superare per ciascuna cooperativa l'importo massimo di lire 100.000.000.] (2)

La concessione dei contributi di cui agli articoli precedenti avviene su domanda delle Cooperative artigiane di garanzia, presentata entro il 28 febbraio di ogni anno alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato che provvedono con proprio deliberato, entro 30 giorni all'accertamento della esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 3 e trasmettono gli atti alla Giunta regionale - Servizio Artigianato.

La domanda deve essere corredata:

a) da copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente delle Cooperative; (3)

b) da una dichiarazione sostitutiva di notorietà del Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa nella quale viene riportato l'elenco nominativo dei soci risultanti dall'apposito libro alla data del 31 dicembre dell'anno precedente con l'inclusione di ciascun nominativo del numero d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al repertorio economico amministrativo della Camera di Commercio; (4)

c) da una dichiarazione congiunta del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e del Presidente del Collegio Sindacale della Cooperativa in caso di incremento del numero dei soci e di incremento dell'ammontare delle quote sottoscritte e versate dai soci nell'anno;

d) da una dichiarazione degli Istituti di Credito convenzionati con le Cooperative da cui risulti l'importo delle operazioni garantite nell'anno;

e) da una copia dell''ultimo bilancio approvato e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

f) da una dichiarazione autenticata del Presidente del Consiglio di Amministrazione convenzionato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

 

(1) Comma così sostiuito dall'articolo 24, comma 2, lettera a) della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10.

(2) Comma abrogato dall'articolo 24, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10.

(3) Lettera così sostiuita dall'articolo 24, comma 2, lettera c) della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10.

(4) Lettera così sostiuita dall'articolo 24, comma 2, lettera d) della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 poi modificata dall'articolo 38, comma 3 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15.


 

Art. 5

Qualora le Cooperative artigiane di garanzia subiscano perdite in conseguenza dell'insolvenza nelle operazioni garantite, il contributo di cui al precedente art. 4 può essere rinnovato entro il limite del 70% della perdita sofferta da ciascuna Cooperativa.

Le domande per beneficiare del presente disposto sono prodotte annualmente dalla Giunta regionale Servizio Artigianato entro il 28 febbraio di ciascun anno, corredate da documentazione atta a provare l'irrecuperabilità della partita che ha dato origine all'insolvenza.


 

Art. 6

Il contributo in conto interessi di cui alla lettera b)del precedente art.1, per prestiti non superiori a ventiquattro mesi, può essere concesso in ragione del 40% del tasso di riferimento determinato con apposito decreto del Ministro del Tesoro per i finanziamenti alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 maggio 1952, nº 949 - Cap. VI, e successive modificazioni.

Il contributo di cui al presente articolo in misura non superiore a lire 3.000.000 per operazione, è versato direttamente all'Istituto di Credito che ha concesso il prestito secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, la Cooperativa artigiana di garanzia e l'Istituto di Credito.

La convenzione di cui al precedente comma - preventivamente approvata dalla Giunta regionale - dovrà in particolare prevedere:

a) le condizioni per l'ammissibilità delle domande ed i relativi criteri selettivi e di priorità per la precisazione che esse dovranno in seguito adeguarsi alle direttive che verranno di volta in volta impartite dalla Giunta regionale;

b) l'ammontare massimo del prestito cedibile a ciascun artigiano ai fini della concessione del concorso regionale sugli interessi;

c) la documentazione da produrre e le relative modalità;

d) l'obbligo dell'Istituto di Credito di operare i necessari accertamenti sulla effettiva utilizzazione dei contributi alle occorrenze di esercizio delle imprese finanziate;

e) le modalità ed i tempi di erogazione dei finanziamenti.

Per beneficiare del contributo di cui al presente articolo, le Cooperative artigiane di garanzia devono produrre apposita domanda corredata dai seguenti documenti:

1) estratti delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione da cui risulti la concessione della garanzia a favore dei soci interessati;

2) copia autentica della concessione da parte dell'Istituto di Credito dei relativi affidamenti;

3) copia autentica del provvedimento dal quale risulti la misura dei contributi in conto interessi eventualmente concessi da altri Enti.


 

Art. 7 (1)

Al fine di incoraggiare la costituzione di Consorzi di secondo grado tra le Cooperative previste dalla presente legge con finalità di coordinamento e di assistenza all'esercizio delle Cooperative stesse, la Regione concede ai Consorzi un contributo annuo di lire 10 milioni per ogni Cooperativa aderente.

La domanda di concessione del contributo viene presentata alla Commissione Provinciale per l'artigianato competente per territorio dal Presidente del Consorzio nei termini previsti dall'articolo 4. La domanda deve essere corredata dalla documentazione indicata nella apposita deliberazione della Giunta Regionale da adottarsi entro 45 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Per l'anno 1987 le domande sono presentate entro 90 giorni dalla esecutività della delibera di cui al precedente comma.

Entro il 30 giugno dell'anno successivo alla concessione del contributo il Presidente del Consorzio trasmette dettagliato rendiconto circa l'utilizzo delle somme ricevute al competente Assessorato.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 30 della legge regionale 4 maggio 1987, n. 28 successivamente il primo comma è stato sostituito dall'articolo 24, comma 2, lettera e) della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10.


 

7 bis (1)

La Regione Campania al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane concorre per gli anni 1997, 1998 e 1999 alla formazione del fondo di garanzia dei consorzi regionali aventi per scopo la riassicurazione del credito garantito delle cooperative artigiane di primo grado.

2. Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge i consorzi artigiani di garanzia che associno un minimo di 5 cooperative a carattere provinciale iscritte all'ufficio italiano cambi.

3. Le domande, dirette alla Regione dovranno essere presentate entro il 30 settembre di ciascun esercizio cui si riferisce il finanziamento di cui alla presente norma.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dello statuto consortile, del bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato dall'assemblea dei soci e dell'elenco dei soci.

4. I contributi saranno concessi con delibere di Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

5. Per l'esercizio finanziario 1997 l'ammontare del contributo è fissato in lire 2.500.000.000, mentre quello delle successive annualità sarà determinato con la legge di bilancio

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 31 della legge regionale 4 maggio 1987, n. 28 successivamente sostituito dall'articolo 26 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 15.


 

Art. 8

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con analoghi contributi previsti allo stesso titolo da leggi regionali o statali.


 

Art. 9

I provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla presente legge sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Artigianato.


 

Art. 10

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 400 milioni per il 1984, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1011 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, mediante prelievo della somma di lire 400 milioni dallo stanziamento di cui al capitolo 300 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.


 

Art. 11

Norme finali e transitorie

La legge regionale 19 novembre 1973, n. 22 è abrogata.

Le istanze per contributi in conto capitale presentate ai sensi della suddetta legge regionale 19 novembre 1973, n. 22 e comunque non definite all'atto dell'entrata in vigore della presente legge dovranno essere riprodotte con le modalità e la documentazione di cui alla presente normativa.

I contributi verranno erogati in conformità alla normativa di cui alla presente legge decurtati degli importi già concessi per il medesimo titolo ai sensi della legge regionale 19 novembre 1973, n. 22.

Restano di sciplinati dalla legge regionale 19 novembre 1973, n. 22 i prestiti già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge.


 

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 - II comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 3 gennaio 1985

Fantini