Legge Regionale 19 gennaio 1974, n. 7.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 9 agosto 1974, n. 37, 29 maggio 1980, n. 47 e 17 marzo 1981, n. 18.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 19 gennaio 1974, n. 7.

 

«Trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza del personale dipendente dalla Regione»

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1 (1)

Il personale di ruolo in servizio alle dipendenze della Regione Campania è iscritto:

a) alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli Enti Locali (CPDEL) ai fini del trattamento di quiescenza. Con esclusione del personale sanitario, Medici e Veterinari, che è iscritto alla Cassa per la Pensione ai Sanitari;

b) all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti Locali (INADEL) ai fini del trattamento previdenziale;

c) all'Ente Nazionale di Previdenza dei Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico ai fini del trattamento assistenziale per malattia.

 

(1) Articolo così sostituito dal punto 1) dell'articolo unico della legge regionale 9 agosto 1974, n. 37 come modificato dall'articolo unico della legge regionale 28 aprile 1975, n. 22.


 

 

Art. 2

L'iscrizione di cui al precedente articolo 1 decorre:

a) dalla data di nomina in ruolo, per il personale assunto direttamente dalla Regione ai sensi della legge che disciplina lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale;

b) dalla data di inquadramento nel ruolo, per il personale trasferito alla Regione per effetto dei decreti delegati 14 gennaio 1972 nn. da 1 a 6 e 15 gennaio 1972 nn. da 7 a 11, nonchè per quello comandato o comunque utilizzato dalla Regione nella fase di primo funzionamento, che sia inquadrato a norma della legge sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

Ai fini previdenziali e del trattamento di quiescenza, l'iscrizione di cui al precedente articolo 1, per il personale di cui alla lettera b) del presente articolo, decorre a partire dalla data in cui esso ha effettivamente iniziato a prestare servizio presso la Regione qualora nel periodo intercorrente fra detta data e quella dell'inquadramento in ruolo non sia stato iscritto ad alcun fondo previdenziale o pensionistico.

I contributi relativi a detto periodo sono integralmente a carico della Regione.


 

 

Art. 3

Il dipendente che, all'atto della nomina o dell'inquadramento nel ruolo del personale regionale, già risulta iscritto alla Cassa e all'Istituto di cui all'art. 1 prosegue nella iscrizione senza soluzione di continuità.

Al personale che provenga dall'Amministrazione statale si applicano, ai fini previdenziali e del trattamento di quiescenza, le disposizioni vigenti in materia di ricongiungimento dei servizi. A favore del personale transitato anche a domanda alla Regione cessato dal servizio anteriormente all'1 aprile 1973, è liquidato a carico del bilancio regionale, ad integrazione della pensione definitiva conferita dalla CPDEL e dalla CPS, una quota fissa di pensione virtuale da determinarsi secondo le norme previste dall'ordinamento delle citate Casse Pensioni, con l'applicazione delle aliquote indicate nell'allegato A) della legge 26 luglio 1965, n. 965, con le seguenti specificazioni:

a) prendendo come parte della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio omnicomprensiva corrispondente al livello retributivo da attribuire al dipendente, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, per effetto dell' inquadramento nei ruoli regionali ed eventuali benefici derivanti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336;

b) considerando come servizio utile quello complessivamente computato per la liquidazione della pensione definitiva da parte della CPDEL e della CPS, la quota fissa integrativa di pensione da corrispondere effettivamente a carico della Regione a decorrere dall'1 gennaio 1980, è pari alla differenza tra l'ammontare risultante per il trattamento totale di cui al comma precedente e quello della pensione corrisposta dalla CPDEL e della CPS alla data di cessazione del servizio ed è reversibile con le modalità e le condizioni previste dalle predette Casse. (1)

 

(1) Comma cosi integrato dall'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 1981, n. 18.


 

 

Art. 4 (1)

[Per il tempo occorrente alla liquidazione del trattamento di previdenza la Regione concede agli aventi diritto una anticipazione non superiore ai 9/10 della somma presumibilmente spettante in base agli elementi di valutazione già accertati alla data di cessazione dal servizio.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 5 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 47.


 

 

Art. 5

Per la esecuzione delle disposizioni di cui alla presente legge regionale la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono autorizzati a provvedere alle convenzioni con gli Enti ed Istituti interessati ed agli adempimenti conseguenziali.


 

 

Art. 6 (1)

Per il trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza dell' eventuale personale a contratto si applicano le disposizioni previste dagli ordinamenti della ENPDEDP, dell' INADEL e della CPDEL.

 

(1) Articolo così sostituito dal punto 2) dell'articolo unico della legge regionale 9 agosto 1974, n. 37.


 

Art. 7

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati sui capitoli 4 - 18 - 28 e 47 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 19 gennaio 1974

Cascetta