Legge Regionale 29 gennaio 1974, n. 9.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 28 agosto 1981, n. 64 e 3 agosto 1982, n. 50.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 


Testo vigente della Legge Regionale 29 gennaio 1974, n. 9.

 

«Costruzione, con contributo regionale nei golfi del litorale della Campania, di impianti per la coltivazione dei frutti di mare»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1 (1)

La Regione Campania è autorizzata a concedere i contributi di cui alla presente legge per la costruzione di impianti di coltivazione di mitili di acque marine e per la costruzione di impianti di stabulazione.

 

(1) Articolo così sostituito dal primo comma, dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 50.


 

 

Art. 2 (2)

La concessione dei contributi di cui alla legge regionale 29 gennaio 1974, n. 9 è riservata alle cooperative di pescatori e di mitilicoltori, alle imprese individuali e collettive della molluschicoltura, ovvero ai Comuni o ai Consorzi di Comuni. (1)

La concessione è subordinata altresì alla capacità degli impianti di garantire un prodotto perfettamente commestibile sotto il profilo igienico - sanitario, secondo le direttive tecniche del Ministero della Sanità.

 

(1) Comma così sostituito dal primo comma dell'articolo 1, della legge regionale 28 agosto 1981, n. 64.

(2) Il presente articolo è da interpretare come peevisto dal secondo comma, dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 50.


 

 

Art. 3

Le cooperative di cui all'articolo precedente ovvero i Comuni o i Consorzi di Comuni che intendano richiedere i contributi di cui alla presente legge regionale devono produrre istanza diretta al Presidente della Regione, allegando la seguente documentazione:

a) progetto tecnico di massima per la esecuzione degli impianti da realizzarsi;

b) autorizzazione o concessione rilasciata dalla competente autorità amministrativa ai fini dell'utilizzazione dello specchio d'acqua nel quale si intende realizzare l'impianto;

c) atto costitutivo e statuto per le cooperative e le imprese collettive di cui al primo comma del precedente art. 2; (1)

d) deliberazione del Comune o del Consorzio dei Comuni relativa alla realizzazione dell'impianto, nel caso che l'iniziativa non sia stata assunta da cooperative;

e) piano economico - finanziario di massima con 'indicazione delle qualità e quantità produttive che si intendono realizzare nonchè dei mezzi finanziari per la realizzazione e la gestione.

f) certificato di iscrizione alla Camera per il commercio, industria, artigianato e agricoltura per le imprese di cui al primo comma precedente art. 2. (2)

L'istanza e la documentazione di cui al presente articolo devono essere prodotte entro il termine ultimo ed improrogabile di 4 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale.

 

(1) Comma così sostituito dal primo punto dell'articolo 2, della legge regionale 28 agosto 1981, n. 64.

(2) Comma aggiunto dal secondo punto dell'articolo 2, della legge regionale 28 agosto 1981, n. 64.


 

 

Art. 4

L'istruttoria delle domande e della documentazione esibita è demandata ad una Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta e composta da un Assessore che la presiede, da due funzionari tecnici, da un funzionario amministrativo, dal medico provinciale competente per territorio, da un rappresentante del Compartimento marittimo, competente per territorio, e da due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e di categoria.

La Commissione è tenuta ad espletare l'istruttoria entro il termine massimo di trenta giorni a partire dal ricevimento della domanda, salvo eventuali proroghe dipendenti esclusivamente dalla necessità di integrare le soluzioni progettuali prodotte dagli istanti.


 

 

Art. 5

La Giunta Regionale, sulla base della istruttoria di cui all'articolo precedente, provvede con propria deliberazione a concedere, entro i limiti complessivi dello stanziamento di cui al successivo art. 7, un contributo a fondo perduto al limite del 90% dell'opera che sarà stata ritenuta necessaria per la realizzazione di ciascun impianto in sede di istruttoria.


 

 

Art. 6

I beneficiari decadono dal contributo di cui all'articolo precedente, qualora, entro tre mesi dalla comunicazione della concessione del beneficio, non abbiano effettivamente dato inizio alle opere per la realizzazione degli impianti.

La graduale erogazione del contributo ha luogo sulla base della presentazione al competente Ufficio del Genio Civile degli stati di avanzamento delle opere e degli accertamenti tecnici sulla relativa esecuzione effettuati dal predetto Ufficio. Ciascuno degli stati di avanzamento deve riguardare un importo delle opere ammesse a contributo non inferiore al 20%.


 

 

Art. 7

L'onere a carico della Regione per la concessione dei contributi di cui alla presente legge regionale non può superare la somma complessiva di due miliardi di lire.

Alla relativa copertura si provvede con la seguente variazione al bilancio di previsione della spesa per l'anno 1973:

ENTRATA

TITOLO III - Entrate extratributarie - Categoria III - Rubrica n. 1 Capitolo 9 - Contributi dello Stato per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (articolo 9 legge 16 maggio 1970 n. 281) 2.000 milioni

SPESA

TITOLO II - Sez. IV - Rubrica n. 3 - Categoria X Capitolo 596 - (di nuova istituzione) «Interventi straordinari per la lotta all'infezione colerica e per la ripresa del settore della mitilicoltura gravemente danneggiata dal colera. Contributi nelle spese di costruzione di impianti di stabulazione per la coltivazione di frutti di mare» 2.000 milioni.

La presente legge regionale è dichiarata urgente a norma del 2º comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 29 gennaio 1974

Cascetta