Legge Regionale 9 agosto 1974, n. 35.

  Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 59 del 14 agosto 1974


«Sovvenzioni a favore delle Associazioni professionali dei coltivatori diretti e dei loro istituti di patronato»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

TITOLO I

 

 

Art. 1

La Regione Campania è autorizzata a concedere sovvenzioni annuali, per la realizzazione delle loro finalità istituzionali, alle Associazioni professionali dei Coltivatori Diretti che siano emanazione di organizzazioni nazionali operanti a livello regionale ed in tutte le Province della Campania.


 

 

Art. 2

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le sovvenzioni di cui all'articolo 1 per lo svolgimento di iniziative volte alla formazione professionale dei quadri contadini, alla propaganda e divulgazione dello sviluppo dell'associazionismo, alla tenuta dei Convegni, Congressi, Seminari e viaggi di studio, nonchè per l'assistenza legale, fiscale, tributaria, tecnica, sindacale e professionale a favore dei propri iscritti nonchè per ogni altra iniziativa riconosciuta utile dalla Regione allo sviluppo dell'impresa diretto - coltivatrice singola o associata.


 

 

Art. 3

L'Assessore regionale all'Agricoltura, su conforme deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 gennaio, dispone la concessione della sovvenzione su domanda delle Associazioni interessate da presentarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

I fondi destinati alle sovvenzioni di cui al precedente articolo 2 sono annualmente ripartiti tra le Associazioni di cui all'art. 1 nel modo seguente:

a) per il 20% in parti uguali tra le stesse;

b) per l'80% in proporzione diretta al volume di attività ed all'ampiezza di rappresentatività desumibile con i criteri recepiti in campo nazionale per il riparto dei contributi di assistenza contrattuale e sindacale dall'accordo interprofessionale vistato dal Ministero del Lavoro.


 

 

Art. 4

Per gli scopi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1975 la spesa di 150 milioni all'anno.


 

 

 TITOLO II

 

 

 Art. 5

La Regione Campania è altresì autorizzata a concedere sovvenzioni e contributi a favore dei Patronati ed Enti giuridicamente riconosciuti a norma del DLCPS 29 luglio 1947, n. 804, che abbiano adeguate strutture regionali e periferiche e che siano diretta emanazione di Associazioni professionali dei coltivatori diretti e abbiano, quindi, fra i loro scopi istituzionali, quello dell'assistenza in genere a favore dei mezzadri, compartecipanti, affittuari, enfiteuti, coltivatori diretti singoli o associati.

Per le finalità previste al precedente comma comma precedente è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari, 1974 e 1975, la spesa di 100 milioni all'anno.



 

Art. 6

L'Assessore regionale all'Agricoltura su conforme deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 gennaio, dispone la concessione della sovvenzione su domanda degli organi regionali degli enti di cui all'art. 5 da presentarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

I fondi destinati al finanziamento di cui al precedente articolo 5 sono assegnati, agli Enti aventi diritto, in proporzione diretta al volume di attività assistenziale svolta nell'ambito della Regione rilevabile dai Registri obbligatori sottoposti a controllo ispettivo.



 

NORME TRANSITORIE


 

 Art. 7

Per la utilizzazione dei fondi stanziati per l'esercizio finanziario 1974, le domande di sovvenzione debbono essere presentate, con comprovante documentazione dell'attività svolta, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore provvederà, su conforme deliberazione della Giunta regionale, alla ripartizione dei fondi.



 

Art. 8

All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 250 milioni annui, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al Capitolo 1864 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 Tit. I - Sez. XIII - «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» e mediante la iscrizione della somma di lire 250 milioni nel Capitolo 807, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo - Tit. I - Sez. VII - Rubr. n. 3 «Sovvenzioni a favore delle Associazioni professionali dei Coltivatori Diretti, dei loro Istituti di Patronato».



 

Art. 9

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma della Costituzione e 45 della Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 9 agosto 1974

Cascetta