Legge Regionale 30 aprile 1975, n. 25.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della   Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 4 maggio 1981, n. 30, 23 luglio 1981, n. 45, 27 gennaio 2012, n. 1, 7 agosto 2014, n. 16, 5 aprile 2016, n. 6, 23 luglio 2018, n. 252 agosto 2018, n. 26 e 22 febbraio 2023, n. 1.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. 


 

Testo vigente della Legge Regionale 30 aprile 1975, n. 25.

 

«Referendum popolare»

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

 Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

CAPO I 

Esercizio dell'iniziativa di Referendum Popolare

 

 

Art. 1  

Il referendum abrogativo e il referendum consultivo, di cui agli articoli rispettivamente 54 e 60 dello Statuto della Regione Campania, sono regolati dalle norme di cui alla presente legge e sono proponibili nei seguenti casi:   

1) per l'abrogazione, totale o parziale, di leggi regionali, di regolamenti e di provvedimenti amministrativi di interesse generale;  

2) per la istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei Comuni;  

3)  per la consultazione su questioni di particolare interesse, sia generale che locale.

 

 

Art. 2  

Il referendum non è proponibile per l'abrogazione totale o parziale:   

a) dello Statuto regionale;   

b) delle leggi tributarie;  

c) delle leggi di bilancio;  

d) delle leggi relative a mutui e prestiti.

Non è altresì proponibile per l'abrogazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale riguardanti la mera esecuzione di norme legislative e regolamentari emanate dalla Regione e di mera esecuzione delle delibere consiliari.

Le richieste di referendum vanno proposte trascorsi trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo o amministrativo, di cui si chiede l'abrogazione totale o parziale.

 

 

Art. 3  

Il referendum abrogativo è indetto:   

a) quando lo richiedano 50.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, per l'elezione della Camera dei Deputati;  

b) quando lo richiedano due Consigli provinciali della Regione;  

c) quando lo richiedano uno o più Consigli comunali della Regione che rappresentino non meno di 50.000 elettori iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei Deputati.

Il referendum consultivo per la istituzione di nuovi Comuni, per la variazione delle circoscrizioni comunali o per il mutamento delle denominazioni è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Il referendum, previsto dal primo comma, numero tre, del precedente articolo 1, può essere richiesto da un quinto dei consiglieri regionali assegnati alla Regione o dalla Giunta regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti e da almeno 10.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, per la elezione della Camera dei Deputati. (1)

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo unico della legge regionale 23 luglio 1981, n. 45 (come modificato dall'articolo unico della legge regionale 29 novembre 1986, n. 36).   

 

 

Art. 4

Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini elettori per la Camera dei Deputati che siano iscritti:   

a) nelle liste elettorali dei Comuni della Regione per il referendum abrogativo;  

b) nelle liste elettorali dei Comuni o del Comune interessato per la istituzione dei nuovi Comuni o per la variazione delle circoscrizioni comunali e per il mutamento della denominazione di Comuni;  

c) nelle liste elettorali dei Comuni della Regione per il referendum consultivo su questioni di particolare interesse generale;  

d) nelle liste elettorali dei Comuni interessati per il referendum consultivo su questioni di particolare interesse locale.

Sono altresì ammessi a partecipare al referendum i cittadini che, benchè non iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, siano muniti di una delle sentenze di cui all'articolo 45 del Testo Unico 20 marzo 1967, n. 223.

 

 

Art. 5

Le richieste di referendum, per l'abrogazione totale di leggi regionali, di regolamenti e di provvedimenti amministrativi di interesse gegerale devono essere corredate da una relazione illustrativa dei motivi che le giustificano e devono contenere l'indicazione della legge o del regolamento o dell'atto amministrativo che si intende sottoporre all'abrogazione e, per le leggi e i regolamenti, deve altresì citarsi la data della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Le richieste di referendum per l'abrogazione parziale devono essere corredate da una relazione illustrativa dei motivi che le giustificano e devono contenere inoltre l'indicazione dell'articolo o degli articoli sui quali il referendum sia richiesto o l'indicazione del comma, nel quale ultimo caso dovrà essere integralmente trascritto il testo letterale della parte per la quale si propone l'abrogazione.

Le richieste di referendum per la istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei Comuni e per la consultazione su questioni di particolare interesse, sia generale che locale, devono contenere elementi sufficienti per la formulazione dei quesiti di cui ai successivi articoli 28  e 32, in modo che a questi si possa rispondere semplicemente «SI» o «NO».

 

 

Art. 6

Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere la richiesta di referendum da parte degli elettori, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nel Bollettino Ufficiale della Regione nel giorno successivo a cura dell'Ufficio di Presidenza; in esso vengono riportate le indicazioni prescritte dalla presente legge per la identificazione della legge o regolamento o atto di interesse generale di cui si chiede l'abrogazione totale o parziale. La stessa comunicazione è fatta al Presidente della Regione e al Commissario del Governo; quest'ultimo, accertato, attraverso la Prefettura, il numero degli elettori, lo comunica all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di referendum, con le indicazioni prescritte dalla presente legge per la identificazione della legge o regolamento o atto amministrativo che si intende abrogare totalmente o parzialmente.

Successivamente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'annuncio di cui innanzi, i fogli previsti sopra devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o alle segreterie comunali. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'Ufficio, la data e la firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui alle disposizioni precedenti.

Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il Comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate dai soggetti indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. (1) L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data deve indicare il numero di firme contenute nel foglio. (1)

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

Per le prestazioni del Notaio, del Cancelliere, del giudice conciliatore e del segretario comunale sono dovuti gli onorari come per le analoghe funzioni per i referendum dello Stato.

Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano le iscrizioni nelle liste elettorali dei Comuni medesimi. I Sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.

Il deposito presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta di referendum. Il deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarino all'Ufficio il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

Del deposito, a cura dell'Ufficio, si dà atto mediante processo verbale, copia del quale viene rilasciata ai presentatori.

 

(1) Periodo modificato dall'articolo 14, comma 1 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

 

 

Art. 7

Al fine di promuovere la richiesta del referendum da parte di due Consigli provinciali o da parte dei Consigli comunali che rappresentano almeno 50.000 elettori, il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale che intende assumere l'iniziativa deve adottare apposita deliberazione.

La deliberazione di richiedere il referendum deve essere approvata rispettivamente dal Consiglio provinciale o dal Consiglio comunale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati all'ente e deve contenere l'indicazione della legge regionale o del regolamento o dell'atto amministrativo nei cui confronti si vuole promuovere il referendum, con gli elementi di identificazione stabiliti dalla presente legge.

Quando abbia approvato tale deliberazione, il Consiglio stesso procede alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.

Tali deliberazioni sono comunicate, a cura del Presidente della Provincia o del Sindaco del Comune, rispettivamente ai Consigli provinciali e ai Consigli comunali della Regione, con l'invito, ove adottino uguale deliberazione, a darne notizia al Consiglio che ha preso l'iniziativa perchè vi sia dato seguito.

Il Presidente della Provincia o il Sindaco del Comune i cui rispettivi Consigli abbiano adottato tale deliberazione e abbiano nominato i propri delegati, ne danno comunicazione alla Provincia o al Comune che ha preso l'iniziativa perchè vi sia dato seguito.

I delegati rispettivamente dei Consigli provinciali o del numero idoneo di Consigli comunali che abbiano approvato identica deliberazione, redigono e sottoscrivono l'atto di richiesta, e lo presentano personalmente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale unitamente alle copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di referendum e di nomina dei delegati approvate da ciascun Consiglio.

Del deposito si dà atto in processo verbale con le modalità stabilite dalla presente legge per il deposito della richiesta da parte degli elettori.

Esso viene redatto in tanti originali quanti sono i Consigli presentatori più uno, in modo che un originale possa essere consegnato al delegato di ciascun Consiglio.

 

 

Art. 8

Qualora la richiesta, nel caso di referendum consultivo, sia effettuata dai membri del Consiglio regionale le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla segreteria del Consiglio la quale attesta al tempo stesso che essi sono consiglieri regionali in carica. Non è necessaria alcuna altra documentazione.

Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di un delegato, scelto tra i richiedenti, a cura del quale la richiesta è depositata presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione o elezione di domicilio in Napoli da parte dei presentatori.

Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione del presentatore e dell'Ufficio.

Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

 

 

Art. 9

Non può essere depositata richiesta ne può essere effettuato referendum nel semestre anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e in quello successivo alla sua elezione.

Nel caso di scioglimento del Consiglio regionale restano sospese tutte le procedure in corso riguardanti i referendum; esse vengono riprese dopo il semestre successivo alla elezione del nuovo Consiglio regionale.

2 bis. In caso di elezione del nuovo Consiglio regionale sono fatti salvi, altresì, i risultati dei referendum consultivi già svolti nel biennio precedente alle elezioni del nuovo Consiglio e pubblicati ai sensi dell'articolo 34. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 25, comma 3 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.

 

 

Art. 10 (1)

(Parere sull'ammissibilità dei quesiti referendari)

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Consulta di Garanzia Statutaria di cui all'articolo 57 dello Statuto regionale della Campania, esamina le richieste di referendum abrogativo o consultivo presentate entro il 30 settembre.

2. Le richieste di referendum non sono giudicate ammissibili qualora vi siano irregolarità nella presentazione della documentazione ovvero non siano rispettati i requisiti previsti dallo Statuto regionale e dalla legge.

3. La Consulta provvede, sentiti i promotori e i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25.


 

 

CAPO II 

Procedimento per il referendum popolare abrogativo di leggi, regolamenti e atti amministrativi regionali di indirizzo generale.

 

 

Art. 11  

Tutte le decisioni sull'ammissibilità delle richieste di referendum assunte dalla Consulta di garanzia statutaria, nonchè quelle relative alla concentrazione delle richieste, sono comunicate, entro il 15 gennaio dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta. (1)

Entro il 31 gennaio, con proprio decreto da pubblicarsi sul Bollettino degli Atti Ufficiali della Regione, il Presidente della Giunta, conformemente alle decisioni di cui al precedente comma, indica quali delle richieste di referendum siano ammesse e quali respinte perchè contrarie ai disposti dello Statuto e della presente legge. Per le richieste di referendum per le quali siano stati sanati vizi contestati o siano invano trascorsi i termini assegnati, il decreto del Presidente è emesso previa nuova decisione della Consulta di garanzia statutaria, secondo le disposizioni del precedente art. 10. (2)

 

(1) Comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), punto 1) della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25.
(2) Comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), punto 2) della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25.


 

 

Art. 12

Con proprio decreto il Presidente della Giunta, su conforme decisione della Giunta, indice il referendum, elencando le richieste di referendum sottoposte a votazioni e fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

La data del referendum è fissata in una domenica compresa fra il 50º ed il 70º giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

La Giunta può decidere, in relazione al numero delle richieste di referendum e comunque per motivi inerenti al migliore svolgimento delle operazioni di voto, di sottoporre a votazione, in due distinte giornate elettorali, anzichè in una sola, come previsto dal primo comma del presente articolo, le richieste di referendum ammesse.

In tal caso il Presidente della Giunta fissa con successivo decreto, una seconda data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1º ottobre ed il 15 novembre, indicando le richieste di referendum sottoposte a votazione in tale seconda data di convocazione degli elettori.

Non sono ammesse, per ogni anno, più di due convocazioni degli elettori per le votazioni di referendum abrogativi.

 

 

Art. 13

Il decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum deve essere notificato al Commissario del Governo ed al Presidente della Corte di Appello di Napoli e deve essere comunicato ai Sindaci ed ai Presidenti delle Commissioni elettorali Mandamentali della Regione.

I Sindaci dei Comuni della Regione provvedono a dare notizia agli elettori della votazione per il referendum mediante appositi manifesti che devono essere affissi 45 giorni prima della data stabilita per le votazioni stesse.

 

 

Art. 14

Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio regionale.

I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere dal 180º giorno successivo alla data delle suddette elezioni.

 

 

Art. 15

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalla legge dello Stato.

 

 

Art. 16

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale degli elettori medesimi, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

 

 

Art. 17

L'Ufficio di Sezione per il referendum è composto di un Presidente e tre scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente, e di un segretario.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonchè alle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente, di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentanti in Consiglio regionale e dei promotori del referendum.

Alla designazione dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli uffici circoscrizionali provinciali, persona munita di mandato, autenticato dal notaio, da parte del segretario provinciale del partito o del Presidente del gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e, per l'Ufficio centrale regionale per il referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del segretario regionale del partito, o del Presidente del gruppo politico o dei promotori del referendum.

 

 

Art. 18

Le schede per il referendum regionale sono fornite dalla Presidenza della Regione e sono di modello identico a quello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla legge statale 25 maggio 1970, n. 352.

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Nel caso in cui al terzo comma  del presente articolo, l'Ufficio di Sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione quale risulta dal decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum.

 

 

Art. 19

Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum sono costituiti, presso il Tribunale, in ogni capoluogo di provincia, gli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum composti nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, comma primo  e secondo.

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di Sezione di tutti i Comuni della provincia, ogni Ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Cancelleria del Tribunale; uno viene inviato per mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale per il referendum unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione ed ai documenti annessi e uno viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale.

I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.

 

 

Art. 20

Presso la Corte di Appello di Napoli è costituito entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum, l'Ufficio centrale regionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, comma terzo  e quarto.

L'Ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

 Il segretario dell'Ufficio regionale redige il verbale delle operazioni in tre esemplari.

 Un esemplare è depositato presso la Cancelleria della Corte di Appello, unitamente ai verbali ed agli altri atti relativi trasmessi dagli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum.

 I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale ed al Commissario del Governo.

 

 

Art. 21

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum o all'Ufficio centrale regionale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

 

 

Art. 22

Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo oggetto di referendum, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara la avvenuta abrogazione.

Il decreto è pubblicato immediatamente sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Il Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della stessa, può ritardare, nel decreto stesso, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

 

 

Art. 23

Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo oggetto di referendum, il Presidente della Giunta, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio centrale regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

[La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura ed in ogni caso, fermo il disposto dell'articolo 9, prima che siano trascorsi 5 anni.] (1)

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 180 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

 

 

 Art. 24

Se prima della data dello svolgimento del referendum la norma o il provvedimento amministrativo o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce siano stati abrogati, il Presidente della Giunta, con proprio decreto, stabilisce che le operazioni relative non hanno più corso.

 

 

CAPO III 

Procedimento per il referendum popolare relativo alla istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei Comuni.

 

 

Art. 25  

Per il referendum popolare previsto all'art. 1, comma unico, n. 2, per la istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei Comuni si applicano le norme contenute negli articoli 11, 12, 13, 14  e 15 della presente legge.

Partecipano al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o dei Comuni interessati, nonchè i cittadini che, benchè non iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione, siano muniti di una delle sentenze di cui all'articolo 45 del TU 20 marzo 1967, n. 223.

 

 

Art. 26

Il decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum deve essere notificato al Commissario del Governo e al Presidente della Corte di Appello di Napoli e al Presidente del Tribunale di Avellino, Benevento, Napoli, Salerno e S. Maria Capua Vetere, a seconda della provincia di appartenenza del Comune o dei Comuni interessati e deve essere comunicato al competente Presidente della Commissione elettorale mandamentale.

I Sindaci dei Comuni interessati provvedono a dare notizia agli elettori della votazione per il referendum mediante appositi manifesti che devono essere affissi 45 giorni prima della data stabilita per le votazioni stesse.

 

 

Art. 27

L'Ufficio di Sezione per il referendum è composto di un Presidente e 2 scrutatori, di cui uno con funzioni sostitutorie del Presidente, e di un segretario.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonchè alle operazioni dell'Ufficio centrale provinciale, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei gruppi politici o, in mancanza dei gruppi, dei partiti politici rappresentati in Consiglio regionale e nel Consiglio del Comune o di Comuni interessati.

Alla designazione dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato dal notaio, da parte del Presidente del gruppo politico o del Segretario provinciale del Partito. Il mandato da parte del Presidente del Gruppo politico può essere anche autenticato, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio regionale o dal Sindaco.

 

 

Art. 28

Le schede per il referendum sono fornite dalla Presidenza della Regione e contengono il quesito, a caratteri chiaramente leggibili, e formulato secondo del caso come segue:   

A) «Volete che sia istituito il nuovo Comune di mediante autonomia della frazione di o delle frazioni di del Comune di ?»  

B)  «Volete che le circoscrizioni dei Comuni di e di vengano modificate secondo il piano pubblicato?>>  

C)  «Volete che il Comune di assuma la nuova denominazione di Comune di ?»-  D) Volete che sia istituito il nuovo Comune di mediante la fusione dei Comuni di;

D) Volete che sia istituito il nuovo Comune di mediante la fusione dei Comuni di;  (1)

Dopo il quesito a caratteri più rilevanti va scritto: SI NO.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita, un segno sulla risposta o comunque nello spazio che la contiene.

 

(1) Lettera aggiunta dall'articolo unico della legge regionale 4 maggio 1981, n. 30.

 

Art. 29  

1. Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum è costituito presso il rispettivo Tribunale del capoluogo di provincia e per la provincia di Caserta, presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, l'Ufficio centrale provinciale per il referendum composto nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, comma primo e secondo. Nel caso di Comuni compresi in più circoscrizioni l'Ufficio centrale provinciale ha sede presso il Tribunale designato dal Presidente della Corte di Appello. (a)

2. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli uffici elettorali di Sezione, l'Ufficio centrale provinciale procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione dando atto del numero degli elettori iscritti nelle Sezioni e di quelli che hanno votato, nonchè dei risultati del referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati. Indi procede all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti favorevoli e dei voti validi contrari ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum. (1) (a)

3. Il referendum è valido se la percentuale dei votanti interessati alla consultazione referendaria superi il cinquanta per cento. (2)

4. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, la consultazione non è valida. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto. (3)

5. Nel caso di istituzione di nuovo Comune, i dati di cui al comma secondo devono essere computati anche distintamente per le sezioni elettorali comprese nel territorio proposto per l'autonomia e quelle comprese nel restante territorio; e nel caso di modifica di circoscrizioni egualmente i dati devono essere computati anche distintamente per ciascuno dei Comuni interessati. (a)

6. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Cancelleria del Tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici e sezioni e ai documenti annessi; uno viene inviato alla Presidenza del Consiglio regionale, e uno viene trasmesso, per mezzo di corriere speciale, al Presidente della Giunta regionale. (a)

7. Copie dei verbali sono altresì rimesse ai Sindaci dei Comuni interessati. (a)

8. I delegati hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la Cancelleria del Tribunale. (a)


(a) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per esigenze di uniformità del testo a seguito delle modifiche intervenute.

(1) Comma dapprima modificato dall'articolo 52, comma 24, lettera a) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 ed in seguito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 1.

(2) Comma dapprima sostituito dall'articolo 52, comma 24, lettera b) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 ed in seguito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 1.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 1.


 

 

Art. 30

Pubblicato il risultato ai sensi del successivo articolo 34, si dà inizio al procedimento legislativo, con la procedura d'urgenza, secondo le norme dello Statuto  e del Regolamento interno del Consiglio regionale.

 

 

Art. 31

Il risultato del referendum per la istituzione di nuovi Comuni viene pubblicato, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla proclamazione, sul Bollettino degli Atti Ufficiali della Regione.

Dopo di che ha inizio il procedimento legislativo per la costituzione del nuovo Comune.

Se la proposta di legge viene respinta dal Consiglio regionale, se ne dà notizia sul Bollettino degli Atti Ufficiali della Regione conformemente al precedente comma.

 

 

CAPO IV 

Procedimento per il referendum popolare relativo a questioni di particolare interesse sia generale che locale.

 

 

Art. 32  

Per il referendum popolare previsto dall'articolo 1, comma unico, n. 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dall'11 al 20 della presente legge, in quanto applicabili, tenendo conto delle disposizioni del presente capo IV, se trattasi di questioni di particolare interesse che investono l'intera popolazione della Regione, mentre si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27  e 29  della presente legge, in quanto applicabili, tenendo conto delle disposizioni del presente Capo IV, se trattasi di questioni di particolare interesse che investono la popolazione di una o più province o di uno o più Comuni.

 

 

Art. 33

Le schede per il referendum sono fornite dalla Presidenza della Regione e contengono il quesito, a carattere chiaramente leggibile, e formulato come segue: «Volete che la Regione provveda a ?»

Dopo il quesito, a caratteri più rilevanti, va scritto: SI  NO

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta o comunque nello spazio che la contiene.

 

 

CAPO V 

Disposizioni finali

 

 

Art. 34  

Il risultato di ciascun referendum previsto dalla presente legge viene pubblicato, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla proclamazione, sul Bollettino degli Atti Ufficiali della Regione.

Dopo di che si riprende il procedimento per pervenire all'atto conclusivo per il quale il referendum è stato richiesto.

All'atto di cui al comma precedente, che provvede positivamente o negativamente arrestando il procedimento iniziato, si dà notizia, con riferimento al referendum, sul Bollettino degli Atti Ufficiali della Regione entro venti giorni dalla sua esecutorietà.

 

 

Art. 35

Per quant'altro non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla legge statale 25 maggio 1970, n. 352, contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa, e in particolare gli articoli 51 e 52.

 

 

Art. 36

Le spese per lo svolgimento di referendum di cui alla presente legge sono a carico del bilancio regionale.

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei Comuni nonchè quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione.

Per le spese suddette si provvederà con gli appositi fondi iscritti nell'apposito Capitolo di previsione per ciascun anno finanziario.

All'onere, stabilito in Lire 5 milioni per il 1975, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al Capitolo 1896 - Titolo I - Sezione XIII dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso» e mediante l'iscrizione della somma di Lire 5 milioni al Capitolo 172 - Titolo I - Sezione II - di nuova istituzione dello stato di previsione medesimo con la seguente denominazione: «Spese per i referendum popolari».       

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 30 aprile 1975

Cascetta