Legge Regionale 5 giugno 1975, n. 50.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 27 del 20 giugno 1975


«Provvedimenti per il trattamento globale dell'emofilia»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

La Regione Campania promuove con la presente legge, ai sensi e per gli effetti del DPR 11 febbraio 1961, n. 249 e del DM 12 giugno 1972, e fatte salve le competenze proprie del Ministero della Sanità, l'istituzione di Centri Ospedalieri nell'ambito del proprio territorio, per la diagnosi e terapia delle sindromi emofiliche e similemofiliche.


 

 

Art. 2

Ciascun Centro persegue il fine fondamentale di assicurare ai malati emofilici servizi idonei e moderni, garantendo l'assistenza sanitaria gratuita.

Il Centro ha le seguenti finalità:

a) curare la ricerca e l'accertamento dei casi di malattia e degli stati di predisposizione alla malattia;

b) attuare le misure di profilassi e prevenzione;

c) erogare prestazioni ambulatoriali e domiciliari a favore degli ammalati;

d) curare, quando si rende necessario, il ricovero degli ammalati in ospedale;

e) effettuare i controlli sanitari periodici dei soggetti affetti dall'emofilia e stabilizzati;

f) eseguire studi e ricerche sull'origine della malattia sociale di cui si occupa e curare la propaganda e l'educazione sanitaria per tutti gli aspetti connessi alla emofilia.


 

 

Art. 3

Ogni Centro provvede all'assistenza ambulatoriale e domiciliare dei soggetti emofilici e ne cura quella ospedaliera.

Il Centro assicura, in particolare, le seguenti prestazioni:

1) servizio diagnostico della natura e dell'entità della alterazione emostatica;

2) servizio terapeutico ospedaliero, ambulatoriale e domiciliare a seconda delle necessità dei malati;

3) servizio per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e preparazione dei suoi derivati più idonei per il trattamento degli emofilici;

4) servizio di rieducazione e riabilitazione psicofisica.


 

 

Art. 4

I Centri per l'attività di cui al precedente articolo 3 sono dotati, nell'ambito dell'organico ospedaliero, di personale medico, non medico ed ausiliario sufficiente.

I Centri si avvalgono, nei casi di necessità, di tutta l'organizzazione ospedaliera al fine dell'assistenza sanitaria ai soggetti emofilici.


 

 

Art. 5

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Igiene e alla Sanità, sentita la competente Commissione Consiliare, provvede alla stipula delle convenzioni con gli Enti Ospedalieri per l'attuazione della presente legge.


 

 

Art. 6

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in Lire 100 milioni per il 1975, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al Capitolo 1896 - Titolo I - Sezione XIII , dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso» e mediante l'iscrizione della somma di Lire 100 milioni al Capitolo 1562 - Titolo I - Sezione XI, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo con la seguente denominazione: «Interventi per il trattamento globale dell'emofilia». L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi finanziari successivi farà carico sugli appositi capitoli di Bilancio.


 

 

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, II comma, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 5 giugno 1975

Cascetta