Legge Regionale 30 agosto 1977, n. 52.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 41 del 16 settembre 1977


«Rifinanziamento della legge regionale 9 novembre 1974, n. 59 - Provvedimenti contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

Per le finalità previste dalla Legge regionale 9 novembre 1974, n. 59, è autorizzata, per ciascuno degli anni del triennio 1977- 1979, la spesa di L. 1.000.000.000 (un miliardo).


 

 

Art. 2

All'onere, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1977 di lire 1.000.000.000, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al Capitolo 785 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977:

«Fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione» e mediante iscrizioni della somma di lire 1.000.000.000 al Capitolo 643, Titolo II, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesima, con la seguente denominazione: «Provvedimenti contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo».

All'onere derivante per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio.


 

 

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, II comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 30 agosto 1977

Russo