Legge Regionale 8 agosto 1977, n. 42.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 35 del 13 agosto 1977

 

«Integrazione delle provvidenze economiche a favore degli affetti dal morbo di Hansen»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

In favore degli hanseniani, sia assistiti a domicilio nel territorio della Regione, perchè vi abbiano la residenza, sia ricoverati in Istituti di cura anche fuori del territorio della Regione, è fissata una indennità giornaliera di Lire 3.000 integrativa delle provvidenze economiche di cui alle leggi n. 404 del 3 giugno 1971 e n. 4 del 12 gennaio 1974.

La predetta indennità è riassorbita da eventuali futuri miglioramenti economici determinati con legge dello Stato.


 

 

Art. 2

L'onere finanziario derivante dalla applicazione della presente legge è a totale carico della Regione e costituisce spesa obbligatoria.

L'indennità integrativa giornaliera, prevista dalla presente legge, non si cumula con analoga indennità eventualmente concessa da altre Regioni.

Ove altre Regioni vadano a determinare analoga indennità in favore degli hanseniani considerati residenti nel loro territorio, ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 gennaio 1958, n. 136, la Regione Campania promuoverà il rimborso nei confronti delle stesse, delle somme corrisposte agli assistiti nei limiti fissati dalla presente legge regionale.


 

 

Art. 3

La decorrenza della indennità di cui al precedente articolo 1 è fissata all'1 gennaio 1976.

La medesima verrà liquidata con le modalità previste nelle leggi 3 giugno 1971, n. 404 e 12 gennaio 1974, n. 4.


 

 

Art. 4

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito per l'anno 1977 in L. 30.000.000 graverà sul Capitolo 617 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 avente ad oggetto «Sussidi per la lotta contro il morbo di Hansen anche a titolo di concorso giornaliero agli infermi ed ai loro familiari a carico (legge 3 giugno 1971, n. 404) - Spesa obbligatoria» opportunamente incrementato mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del Cap. 599 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 avente ad oggetto «Spese di spedalità per ammalati affetti dal morbo di Hansen - art. 2 legge 27 giugno 1967, n. 533 - Spesa obbligatoria».

Per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio.


 

 

Art. 5

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 8 agosto 1977

Russo