Legge Regionale 27 dicembre 1980, n. 79.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 28 agosto 1981, n. 59.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 27 dicembre 1980, n. 79.

 

«Normativa regionale per l'attuazione degli interventi della legge 3 aprile 1980, n. 116, per i Comuni colpiti dal sisma dell'agosto 1962»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

Per gli ulteriori interventi connessi al completamento della ricostruzione, allo sviluppo economico ed al riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, sentiti i Comuni interessati e loro Consorzi e le Comunità Montane, si applicano le norme di cui alla presente legge.


 

 

Art. 2

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale formula, con apposita legge di indirizzi, i criteri per l'elaborazione dei piani dei Comuni terremotati singoli o associati, relativi al risanamento e alla ricostruzione del patrimonio edilizio, definendo le priorità d'intervento.

Sulla proposta di indirizzi, la competente Commissione Consiliare Permanente acquisisce le istanze dei Comuni interessati, dei loro Consorzi e delle Comunità Montane, al fine di armonizzare le esigenze poste.

I Piani hanno validità quadriennale con stralci annuali di intervento e prevedono:

a) la quantificazione del fabbisogno finanziario per la ricostruzione delle unità immobiliari di proprietà di privati distrutte o danneggiate dal sisma sulla base di due distinti elenchi nominativi dei beneficiari previsti dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1341.

Sono inclusi nel primo elenco i proprietari di immobili danneggiati dal terremoto del 21 agosto 1962, comunque in possesso del titolo di proprietà antecedentemente al 3 aprile 1980, se gli stessi ed i componenti del nucleo familiare non posseggano altro alloggio idoneo alle esigenze familiari nel Comune di residenza e non abbiano avuto in assegnazione a nessun titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica

Il secondo elenco conterrà i nominativi dei soggetti la cui condizione non consente l'iscrizione nel primo elenco.

La condizione soggettiva per l'inclusione nel primo elenco va riferita alla data di formazione dell'elenco stesso e riguarda non solo il soggetto titolare del beneficio ma tutti i componenti del suo nucleo familiare così come composto alla data del 3 aprile 1980.

L'acquisizione del diritto al contributo per compravendita o donazione dell'immobile distrutto o danneggiato comporta l'inclusione nel secondo elenco indipendentemente dalla condizione soggettiva dell'attuale titolare del diritto ovvero di quella del dante causa.

Nei due elenchi vanno unicamente comprese le istanze tendenti ad ottenere i benefici di legge che siano corredate da attestazione idonea relativa all'ammontare del danno ed alla diretta dipendenza del danno stesso dall'evento sismico del 1962.

Gli elenchi vanno corredati da certificazione del sindaco dalla quale risulti per ogni singola istanza se la ricostruzione sia stata già completata, se sia stata iniziata ma non ancora completata, se non sia stata ancora iniziata. Per le ricostruzioni e riparazioni già completate va altresì attestato l'anno di completamento dei lavori; (1)

b) l'adeguamento degli strumenti urbanistici, con l'obbligo dell'adozione del PRG e relativo piano di zona n. 167;

c) l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria e secondaria delle aree incluse nei piani 167;

d) la ristrutturazione e risanamento dei vecchi centri abitati;

e) l'acquisizione delle aree e l'eventuale utilizzazione degli immobili di cui all'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431;

f) l'acquisizione, demolizione e riutilizzazione delle case distrutte o pericolanti;

g) l'individuazione delle opere pubbliche, comprese quelle infrastrutturali necessarie al conseguimento delle finalità della legge .

Dal piano vanno escluse le opere di edilizia di culto, di edilizia demaniale e di ripristino o restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico tutelato ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089.

Con successivo provvedimento legislativo, la Regione impartirà le direttive e stabilirà le priorità per le opere di ricostruzione, tenuto conto dei piani elaborati dai Comuni.

Per gli interventi ritenuti urgenti ed indilazionabili, nelle more dell'adozione dei piani di cui sopra, la Regione interviene mediante la concessione di contributi in capitale, nella misura del 50% della spesa riconosciuta necessaria, utilizzando, per far fronte alle predette esigenze, lo stanziamento di cui al capitolo n. 300 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, per le finalità di cui all'art. 8 della legge regionale 30 agosto 1978, n. 36.

Dei contributi concessi per interventi urgenti di cui al comma precedente sarà tenuto conto in sede di riparto di cui al successivo art. 4.

Nei casi in cui si dovesse riscontrare ingiustificata inerzia da parte degli Organi comunali nella realizzazione degli interventi e degli adempimenti di cui alla presente legge, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore ai LLPP delegato nomina uno o più Commissari ad acta, scelti tra i funzionari del Servizio LLPP con l'incarico di adottare i provvedimenti omessi.

 

(1) Lettera così sostituita dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1981, n. 59 quest'ultimo articolo successivamente modificato dall'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 51.


 

 

Art. 3

Allo scopo di assicurare il coordinamento dei piani comunali, gli stessi debbono essere preventivamente muniti del parere della Sezione del Comitato Tecnico regionale, competente per il territorio.

Il parere della predetta Sezione del Comitato si intende espresso positivamente in assenza di richiesta motivata di riesame al Comune, entro il 60º giorno dalla ricezione.


 

 

Art. 4

Entro 90 giorni dall'acquisizione al bilancio regionale dei fondi di cui all'art. 1 della citata legge n. 116, per ognuno degli esercizi finanziari, la Regione provvede ad assumere gli impegni finanziari, ad assegnare i fondi agli Enti delegati ed a ripartire le disponibilità tra:

a) contributi a privati per la riparazione o costruzione di unità immobiliari danneggiate;

b) contributi a Comuni per gli interventi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) dei piani comunali di cui al precedente art. 2;

c) interventi nel settore agricolo.


 

 

Art. 5

Ai contributi di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo è riservato non meno del 95% delle disponibilità finanziarie.


 

 

Art. 6 (1)

I fondi sono ripartiti tra i Comuni in proporzione diretta al numero delle istanze di cui al primo elenco previsto dall'art. 2, lettera a) sino alla completa copertura di tale fabbisogno. La parte residua dei fondi è ripartita tra i Comuni in proporzione diretta al numero delle istanze di cui al secondo elenco previsto dall'art. 2, lettera a).

 

(1) Articolo così sotituito dall'articolo 4, della legge regionale 28 agosto 1981, n. 59.


 

 

Art. 7

I fondi per contributi ai Comuni sono ripartiti in base ai piani presentati dai Comuni e con riferimento alle priorità indicate dalla legge di indirizzi di cui all'art. 2, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta.


 

 

Art. 8

Con le stesse modalità di cui all'articolo precedente, con vincolo di destinazione e obbligo di rendiconto, sono ripartiti fra le Comunità Montane interessate per i territori dei rispettivi Comuni e le provincie per i restanti territori i fondi per interventi nel settore agricolo e quelli per eventuali interventi urgenti ed indilazionabili.


 

 

Art. 9

I programmi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 7 della legge regionale 30 agosto 1978, n. 36, sono, in via prioritaria, localizzati nei vecchi centri dei Comuni terremotati.

La Regione, nell'elaborare i piani di riparto dei fondi di cui all'art. 7 della legge regionale 30 agosto 1978, n. 36, considererà prioritari i programmi dei Comuni che localizzano detti interventi nei vecchi centri dei Comuni terremotati.


 

 

Art. 10 (1)

[L'importo del contributo di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1975, n. 183, limitatamente ad una sola unità immobiliare, a favore di aventi diritto che non siano proprietari di altra unità immobiliare idonea alle esigenze del proprio nucleo familiare, che non abbiano goduti di altri finanziamenti pubblici per edilizia abitativa, che non abbiano avuto in assegnazione, a nessun titolo, alloggi economici e popolari, è elevato fino al limite massimo di 15 milioni.

Gli aventi diritto che ancora non hanno iniziato la ricostruzione dell'immobile prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere, in aggiunta al contributo in conto capitale di cui al comma precedente, un mutuo quindicennale fino al limite massimo di L. 10 milioni al tasso di interesse annuo non superiore al 7%.

Gli aventi diritto, inoltre, possono chiedere, in aggiunta al contributo in conto capitale di cui al I comma, un mutuo quindicennale, fino al limite massimo di L. 10 milioni, ad un tasso di interesse annuo non superiore al 7%.

Sulla base dei programmi annuali di finanziamento delle istanze per l'accesso al mutuo di cui ai commi precedenti, la Regione determina la quota delle risorse per la copertura dei mutui da prelevare dai fondi della legge n. 116 del 3 aprile 1980.

La Regione, sulla base dei programmi annuali di ripartizione di cui all'art. 4 e nei limiti degli stanziamenti previsti da detti programmi, corrisponde direttamente agli Enti mutuati la differenza tra il predetto tasso del 7% e quello convenuto dagli Istituti di Credito.

Con successivo provvedimento, la Giunta regionale stabilirà le modalità ed i tempi dell'intervento regionale, la forma di garanzia, nonchè ogni altra normativa atta a regolare i rapporti con i mutuatari e gli Istituti di Credito, con i quali provvederà a stipulare apposita convenzione.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 3, comma 2 della legge regionale 28 agosto 1981, n. 59.


 

 

Art. 11 (1)

[Il contributo resta fissato nella misura prevista dall'art. 8 della legge 26 maggio 1975, n. 183 , in tutti gli altri casi].

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 3, comma 2 della legge regionale 28 agosto 1981, n. 59.


 

 

Art. 12 (1)

[È concesso un contributo aggiuntivo, pari al 10% del contributo spettante, a favore dei proprietari di immobili per i quali non sia ancora iniziata, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'opera di ricostruzione, purchè la stessa venga effettuata nell'ambito del vecchio centro abitato.

Per le finalità di cui alla presente legge, i Consigli comunali interessati dovranno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa, delimitare ed approvare con deliberazione il perimetro del vecchio centro.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 3, comma 2 della legge regionale 28 agosto 1981, n. 59.


 

 

Art. 13

Restano valide tutte le norme della legge regionale, n. 36 del 30 agosto 1978, non modificate dalla presente legge.


 

 

Art. 14

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, II comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 27 dicembre 1980

Emilio De Feo