Legge Regionale 24 aprile 1980, n. 25.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 7 aprile 1990, n. 16.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 24 aprile 1980, n. 25.

 

«Gettone di presenza ai componenti le Commissioni assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga


la seguente legge:

 

Art. 1 (1)

Ai componenti le Commissioni per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica, istituite ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, è corrisposto un gettone di presenza, fissato in lire cinquantamila per i Componenti ed in lire settantamila per il Presidente delle Commissioni stesse, di cui lire diecimila per il rimborso spese, al lordo delle ritenute fiscali, per ciascuna seduta della Commissione, intendendosi per seduta il complesso dei lavori svolti nella giornata solare, anche se in tempi frazionati, per un massimo di dodici sedute mensili.

 

(1) Articolo così sotituito dall'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1990, n. 16.


 

 

Art. 2

Il gettone come sopra stabilito è dovuto anche ai componenti ed ai segretari delle Commissioni costituite dagli Organi deliberanti della Regione per la formulazione di graduatorie o per l'individuazione degli operatori nel settore dell'edilizia agevolata - convenzionata in ordine a finanziamenti e contributi previsti per legge.


 

 

Art. 3

La Regione si fa carico dell'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare stabilito nel citato articolo 1 e l'ammontare previsto dalla vigente normativa. In caso di variazione di quest'ultimo, varierà corrispondentemente l'onere a carico della Regione, fermo restando l'importo del gettone come sopra determinato.


 

 

Art. 4

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 51 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e per gli anni successivi sul corrispondente capitolo di bilancio.


 

 

Art. 5

La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, II comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 24 aprile 1980

Cirillo