Legge Regionale 1 febbraio 1980, n. 10.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 30 Gennaio 2008, n. 1.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 1 febbraio 1980, n. 10.


«Convenzione tra la Regione e le Organizzazioni Professionali a carattere nazionale operanti sul piano regionale nel settore agricolo per l'espletamento delle funzioni a favore degli utenti motori agricoli (UMA) esercitate dalla Regione Campania in attuazione del DPR 24 luglio 1977, n. 616»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga


la seguente legge:


Art. 1 (1)

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le organizzazioni professionali a carattere nazionale operanti sul territorio regionale nel settore agricolo e con i Centri di Assistenza Agricola (CAA), autorizzati ai sensi di legge. Le organizzazioni ed i Centri, che ne fanno richiesta, danno la loro collaborazione nell'espletamento delle pratiche inerenti le funzioni trasferite dal soppresso ente utenti motori agricoli (UMA) alla Regione. I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) devono risultare in regime di convenzione con l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nell'anno per il quale facciano richiesta di convenzione alla Giunta regionale.


(1) Articolo così sostituito dall'articolo 41, comma 8 della legge regionale 30 Gennaio 2008, n. 1.




Art. 2

La convenzione è rinnovabile, di anno in anno, su richiesta avanzata dalle Organizzazioni professionali e dai Centri di Assistenza Agricola (CAA) interessate entro il 30 novembre di ciascun anno all'Assessore per l'Agricoltura e le Foreste, che provvederà a sottoporre la relativa proposta alla Giunta regionale. (1)


(1) Comma così sostituito dall'articolo 41, comma 9 della legge regionale 30 Gennaio 2008, n. 1.




Art. 3

Per la collaborazione di cui al precedente articolo 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di L. 60 milioni.

In caso di richiesta di rinnovo delle convenzioni, per gli esercizi 1981 e successivi con la legge di approvazione del bilancio sarà determinata la somma necessaria per l'espletamento dei compiti di cui alle convenzioni medesime.




Art. 4

L'approvazione della convenzione di cui allo art. 1 della presente legge è demandata alla Giunta regionale, la quale individuerà altresì termini e modalità per il pagamento delle somme spettanti alle Organizzazioni stipulanti.




Art. 5

Nel caso che il totale dei corrispettivi spettanti alle Organizzazioni e ai Centri di Assistenza Agricola (CAA) stipulanti superi l'ammontare dello stanziamento di bilancio, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'Agricoltura e Foreste, disporrà la riduzione proporzionale dei relativi importi in modo da contenere la spesa nei limiti dello stanziamento medesimo. (1)


(1) Comma così sostituito dall'articolo 41, comma 10 della legge regionale 30 Gennaio 2008, n. 1.




Art. 6

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 60 milioni per il 1980 si farà fronte mediante la istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa 1980 con una dotazione, nei termini di competenza e di cassa, di pari importo utilizzando quota parte delle risorse di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 1 febbraio 1980

       Cirillo