Legge Regionale 7 febbraio 1979, n. 12.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 7 febbraio 1979, n. 12.

 

«Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14: "Istituzione della Consulta regionale per la soluzione dei problemi relativi alla condizione della donna"»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga


la seguente legge:

Art. Unico

Al fine di promuovere un programma di iniziative tese, in armonia allo spirito della Costituzione repubblicana e dello Statuto della Regione Campania ed in conformità della risoluzione delle Nazioni Unite, ad agevolare l'effettiva partecipazione della donna alle determinazioni e scelte di politica economica e sociale del Paese, è costituita la Consulta regionale per la condizione della donna, composta:

a) dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato;

b) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato;

c) da un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative;

d) da una rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori autonomi, maggiormente rappresentative;

e) dalle rappresentanti delle Organizzazioni femminili dei partiti che concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale;

f) da una rappresentante per ogni Associazione o movimento femminile a carattere nazionale o regionale istituzionalmente finalizzati al perseguimento della soluzione dei problemi inerenti alla condizione della donna.

f-bis) dalle presidenti o dalle coordinatrici delle CPO degli ordini professionali della Regione Campania. (1)

 

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 26 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.


 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 7 febbraio 1979

Russo