Legge Regionale 31 ottobre 1978, n. 50.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 52 del 14 novembre 1978



«Modifica ed integrazione dell'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, concernente: "il funzionamento dei Gruppi consiliari"»



Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

L'art. 1 della legge regionale 3 aprile 1973, n. 11, è così modificato:

L'Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi Consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti:

a) due unità per ogni Gruppo Consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza;

b) unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due Consiglieri o frazione iscritti a ciascun Gruppo consiliare di almeno quattro unità.


 

 

Art. 2

Il punto b), dell'art. 3 della legge 5 agosto 1972, n. 6, è così modificato:

«Da una quota variabile ragguagliata a L. 150.000, per ogni Consigliere regionale iscritto al Gruppo».

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, è così modificato:

«A valere sull'anzidetto contributo i Gruppi provvedono autonomamente, secondo i rispettivi regolamenti ed a cura dei propri organi direttivi».


 

 

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'ultimo quadrimestre in L. 12.000.000, si provvederà con la previsione di spesa di cui al capitolo n. 5 «Contributo per il funzionamento dei Gruppi consiliari» del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978.

All'onere derivante per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 31 ottobre 1978

Russo