Legge Regionale 30 agosto 1978, n. 27.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 39 del 9 settembre 1978


«Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1974, n. 42, concernente: decorrenza del prestito quinquennale per il finanziamento del programma di balneazione 1974»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

La decorrenza della estinzione del prestito di cui alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 42, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge stessa dal 1º gennaio 1975 - rinviata al 1º gennaio 1976, per effetto dell'articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 56, al 1º gennaio 1977, per effetto dell'articolo unico della legge regionale 3 maggio 1976, n. 10 e al 1º gennaio 1978, per effetto dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1977, n. 70 - è ulteriormente differita al 1º gennaio 1979, per la correlativa differita somministrazione del mutuo all'anno 1978.


 

 

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del II comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 30 agosto 1978

Russo