Legge Regionale 25 novembre 1983, n. 34.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 65 del 7 dicembre 1983


«Modifiche alla legge regionale 17 marzo 1981, n. 16 per la concessione dei contributi ai cittadini dei Comuni colpiti dal sisma del 1980 per la costruzione, l'acquisto, il restauro di alloggi».

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

 

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

 

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Regione Campania, allo scopo di sopperire alle difficoltà di attuazione della legge regionale 17 marzo 1981, n. 16, emana le disposizioni di cui agli articoli che seguono.



Art. 2

A modifica dell'art. 1 della predetta legge regionale n. 16 del 1981, i contributi relativi alla costruzione e all' acquisto di alloggi sono concessi con il solo limite che non abbiano caratteristiche di lusso; i contributi sono concessi in conto capitale anzicchè in conto interesse direttamente ai soggetti aventi titolo.



Art. 3

A modifica dell'art. 2 della predetta legge regionale n. 16 del 17 marzo 1981, la concessione dei contributi è subordinata alla condizione che i beneficiari si impegnino, per la durata di anni dieci, a non trasferire la proprietà dell' immobile nè a concederlo in locazione.



Art. 4

A modifica dell'art. 3 della predetta legge regionale n. 16 del 1981, i contributi regionali sono determinati in misura differenziata a seconda della fascia di reddito di appartenenza dei singoli beneficiari, nelle seguenti misure:

- per i beneficiari il cui reddito non supera gli 8.000.000: contributi in conto capitale di ammontare pari al 40% dell' importo ammesso sino al massimo di 12 milioni;

- per i beneficiari il cui reddito sia compreso tra gli 8.000.000 ed i 10.000.000: contributi in conto capitale di ammontare pari al 35% dell' importo ammesso sino al massimo di 10.500.000;

- per i beneficiari il cui reddito sia compreso tra i 10.000.000 ed i 14.000.000: contributi in conto capitale pari al 30% dell' importo ammesso sino al massimo di 9.000.000.


 

Art. 5

A modifica dell'art. 4 della predetta legge regionale n. 16 del 1981, al comma 4º, sono soppresse le parole «sul pagamento degli interessi».



Art. 6

Le graduatorie già formulate ai sensi degli artt. 4 e 5 e 6 della predetta legge regionale n. 16 del 1981 sono valide ai fini della concessione del diverso tipo di contributo previsto dalla presente legge.

All' uopo la Giunta regionale dà notizia, entro 15 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, della nuova normativa ai cittadini interessati, i quali, entro i 15 giorni successivi, devono far pervenire alla Giunta stessa, mediante lettera raccomandata, dichiarazione di volersene valere.


 

Art. 7

Reiscrizione di somma alla competenza 1983

È reiscritta, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1983, ai sensi dell' ultimo comma dell'art. 73 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, la seguente somma assegnata alla Regione con vincolo di destinazione, iscritta al bilancio di previsione 1981 e non impegnata entro il termine del decorso esercizio:

- cap. 204 (capitolo di provenienza 501 del 1981): «Contributi negli interessi relativi a mutui per la ripresa edilizia nelle zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980»:


Residui

Competenza

Cassa

Previsione precedente

---

Pm

---

Variazione


25.000.000.000

25.000.000.000

Previsione attuale


25.000.000.000

25.000.000.000


Detta somma di L. 25 .000.000.000 viene dedotta dalle risultanze contabili dell'esercizio 1981.


 

Art. 8

All' onere derivante dall' attuazione della presente legge per il 1983 si fa fronte con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di cui al cap. 204 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 la cui denominazione viene così modificata: «Contributi ai cittadini colpiti dal sisma del 1980 per la costruzione, l' acquisto ed il restauro degli allogg.

All'onere per gli anni successivi sino al 1985 si farà fronte con l' apposito stanziamento di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 marzo 1970, n. 281.


 

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, II comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 25 novembre 1983

Fantini