Legge Regionale 18 gennaio 1983, n. 15.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 8 del 26 gennaio 1983


«Individuazione delle aree occorrenti alla realizzazione dei programmi di Edilizia Residenziale».


Il Consiglio Regionale

ha approvato

 

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

 

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Per l'attuazione dei programmi già finanziati di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla individuazione delle aree occorrenti agli insediamenti di edilizia sovvenzionata, si applicano le seguenti norme.



Art. 2

Individuazione delle aree

I Comuni individuano le aree in zone destinate ad Edilizia Economica e Popolare, ai sensi dello strumento urbanistico vigente o adottato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Nei Comuni che non dispongono del piano di cui al comma precedente o nel caso in cui le aree individuate nei piani predetti risultano insufficienti o geologicamente inidonee, il Comune indica le aree necessarie all'intervento edilizio nell'ambito delle zone residenziali dei Piani Regolatori e dei Programmi di Fabbricazione sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.

In tutte le ipotesi previste dai precedenti commi, i Comuni adottano deliberazione di localizzazione la quale è immediatamente depositata nella Segreteria comunale e l'eseguito deposito è reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere nell'Albo del Comune. Entro dieci giorni dall'affissione all'Albo dell'avviso di deposito, gli interessati possono presentare al Comune le proprie opposizioni. Trascorso il termine predetto, la deliberazione, unitamente alle opposizioni presentate, viene trasmessa all'Ente competente ai sensi della legge regionale 20 marzo 1982, n. 14. L'Ente adotta le proprie definitive determinazioni sul piano di individuazione delle aree nel termine di venti giorni dalla ricezione della deliberazione comunale.

Trascorso tale termine il piano s'intende approvato e le opposizioni respinte.


 

Art. 3

Le procedure di cui all'articolo precedente si applicano al programma costruttivo unitariamente inteso e comprensivo delle urbanizzazioni primarie e secondarie.


 

Art. 4

Organo competente ad emettere i provvedimenti espropriativi

I provvedimenti relativi all'occupazione temporanea di urgenza, la determinazione dell'indennità nonchè tutti gli altri provvedimenti previsti dal Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, sono emessi dagli Organi competenti ai sensi delle leggi regionali 19 aprile 1973, n. 23 e 31 ottobre 1978, n. 51.


 

Art. 5

Dichiarazione pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere

L'individuazione delle aree comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.


 

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 - II comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 18 gennaio 1983.

Fantini