Legge Regionale 3 agosto 1981, n. 55.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 57 del 6 agosto 1981


«Disciplina degli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga


la seguente legge:

Art. 1

Con la presente legge viene disciplinato l'esercizio delle funzioni regionali relative agli interventi per la ripresa delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364.


 

Art. 2

Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, con la legge di approvazione del bilancio annuale di previsione o di sue variazioni saranno determinati gli stanziamenti da utilizzare a titolo di anticipazione per gli interventi medesimi.

Le somme assegnate dallo Stato a termine della legge 25 maggio 1970, n. 364, ovvero di altri provvedimenti statali aventi la stessa finalità, saranno acquisite al bilancio della Regione, operando la compensazione prevista dall'art. 38 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

Le somme non reintegrate restano a carico della Regione Campania.


 

Art. 3

Sono delegate alle Comunità Montane, per i territori dei rispettivi Comuni, e alle Province, per i restanti territori, le funzioni amministrative relative all'attuazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, ad eccezione delle seguenti che restano di competenza regionale:

a) delimitazione del territorio danneggiato;

b) specificazione del tipo di provvidenze da applicare;

c) tutte le funzioni concernenti gli organismi di difesa, di cui agli artt. 14 e seguenti della legge stessa.


 

Art. 4

Al verificarsi di eventi eccezionali che abbiano interessato vaste zone con effetti dannosi esorbitanti dal normale rischio cui è soggetta l'impresa agraria, gli Enti delegati, effettuati gli opportuni accertamenti, entro 15 giorni dall'evento, trasmettono alla Giunta regionale una relazione dalla quale emergano l'eccezionalità dell'evento, la natura e l'entità dei danni verificatisi e nella quale sia riportata l'elencazione delle zone colpite.

La Giunta regionale, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364 , entro i successivi 30 giorni, provvede a:

- proporre al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste il riconoscimento dell'eccezionalità dello evento;

- specificare il tipo di intervento da applicarsi;

- delimitare il territorio danneggiato, ove necessario;

- determinare la somma da destinare alle singole categorie di intervento, avanzando proposte di prelievo della stessa dal «Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura».

L'efficacia della deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale, decorre, per quanto concerne la concessione delle provvidenze e la delimitazione - ove richiesto del territorio danneggiato, dall'emanazione del decreto ministeriale di dichiarazione dell'eccezionalità dell'evento.

Le domande intese ad ottenere le provvidenze previste dalla deliberazione di cui ai comma precedenti devono essere presentate nel periodo compreso fra la data di pubblicazione della suddetta deliberazione e il 90º giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento.


 

Art. 5

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di dichiarazione di eccezionalità dell'evento, la Giunta regionale provvede a ripartire e ad accreditare agli Enti delegati le somme necessarie.

La ripartizione delle somme, determinate ai sensi del II comma dell'articolo precedente, sarà effettuata in rapporto all'entità dei danni verificatisi nei singoli territori.

Contestualmente verranno accreditate agli Enti delegati le somme necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate, comprensive delle spese di personale e di funzionamento, calcolate nella misura del 5% delle somme assegnate. Tale misura è ridotta al 3% nell'ipotesi in cui gli Enti delegati si avvarranno della facoltà prevista al II comma dell'art. 12 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54.


 

Art. 6

Con la deliberazione di cui al precedente art. 5 la Giunta può fornire direttive specifiche, ai sensi dell'art. 3, II comma, della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54, concernente «Delega e subdelega di funzioni regionali ai Comuni, alle Comunità Montane e alle Province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti le funzioni delegate e sub - delegate».

Gli Enti delegati sono tenuti a fornire alla Giunta regionale al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, situazioni statistiche e contabili sugli interventi realizzati, distinte per eventi e per tipi di provvidenze.


 

Art. 7

Gli Enti delegati provvedono a ripartire le somme assegnate per gli interventi creditizi fra gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario di esercizio nel territorio di propria competenza.


 

Art. 8

Sui contributi in conto capitale per il ripristino di strutture agrarie e fondiarie danneggiate e per la ricostituzione di scorte vive e morte, di cui all'art. 4, I comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, all'atto della concessione possono essere erogati acconti nella misura del 50% dei contributi medesimi, con obbligo di restituzione, qualora le opere e gli acquisti non vengano realizzati con le modalità e nei termini fissati dal provvedimento di concessione. Il pagamento della residua quota verrà effettuato dopo l'ultimazione e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

Qualora la spesa ammessa non superi i 5 milioni di lire, la liquidazione della quota residua, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, viene effettuata su presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, reso ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che i lavori e gli acquisti sono stati eseguiti conformemente al preventivo approvato e l'importo della spesa effettivamente sostenuta.


 

Art. 9

I prestiti per la ricostituzione dei capitali di conduzione e per la provvista di capitali di esercizio, di cui agli artt. 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364 , sono concessi con le modalità previste dall'art. 8 della medesima legge , quando il loro importo non superi i 10 milioni.


 

Art. 10

I contributi per il ripristino delle infrastrutture rurali, delle reti idrauliche e degli impianti irrigui privati a servizio di più aziende, di cui all'art. 4, II comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono liquidati dagli Enti delegati all'atto dell'approvazione dei progetti, con obbligo da parte dei concessionari di rendicontazione delle spese sostenute e di restituzione delle somme, qualora le opere non risultino eseguite con le modalità e nei termini previsti dal provvedimento di concessione.


 

Art. 11

Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica integrale, di cui alla lettera b),dell'art. 3 ed al III comma dell'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364 , entro 30 giorni dal provvedimento della giunta regionale di cui al I comma del precedente art. 5, gli Enti delegati - sulla base delle richieste degli Enti che hanno in carico le opere e tenuto conto delle risorse disponibili - formulano un piano di finanziamento.

Alla liquidazione del finanziamento si provvede contestualmente all'approvazione di progetto, con l'obbligo da parte dei concessionari di rendicontazione e di restituzione delle somme, qualora le opere non risultino eseguite con le modalità e nei termini previsti dal provvedimento di concessione.

Nei casi in cui ragioni di pericolosità rendano necessaria l'immediata esecuzione di lavori attinenti ad opere di bonifica danneggiate, gli Enti che hanno in carico le opere danno immediata esecuzione ai lavori, su autorizzazione del Presidente della Comunità Montana o l'Amministrazione provinciale competente da rilasciarsi previa constatazione dello stato di urgenza o di somma urgenza da parte degli Uffici del Genio Civile. Entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento, dagli Enti suddetti dovrà essere presentata la perizia dei lavori per l'approvazione da parte dell'Ente delegato, che disporrà l'accredito delle somme necessarie.


 

Art. 12

Le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, di cui all'art. 70, II comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalla Giunta regionale.


 

Art. 13

In relazione a quanto previsto dagli artt. 2 e 5, II comma, della presente legge , sono disposte le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981:

a) Stato di previsione dell'Entrata

Cap.

Denominazione

Competenza

Cassa

175

Fondo nazionale di solidarietà in agricoltura

2.780.000.000

2.780.000.000



b) Stato di previsione della Spesa

Cap.

Denominazione

Competenza

Cassa

651

Concessione del concorso negli interessi e contributo nella rata di ammortamento per i prestiti di esercizio concessi dagli Istituti a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (art. 5, legge 25 maggio 1970, n. 364 e art. 22, legge regionale 29 maggio 1980, n. 54)

190.000.000

190.000.000

653

Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio erogati da Istituti od Enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati, nonchè alle Cooperative agricole, ai Consorzi ed alle Associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli danneggiati da eccezionali avversità atmosferiche (art. 7, legge 25 maggio 1970, n. 364)

350.000.000

350.000.000

654

Sovvenzioni a favore dei conduttori di aziende agricole e delle Cooperative di conduzione associate danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche - Contributi in conto capitale per ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi predetti e somme da corrispondere ai coltivatori diretti - Contributi in conto capitale a favore dei conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti singoli ed associati danneggiati dagli eventi medesimi (artt. 3 e 4, I comma e art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364)

170.000.000

170.000.000

655

Spesa per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico, nonchè delle reti idrauliche e degli impianti irrigui a servizio di più aziende danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche (art. 4, II comma, legge 25 maggio 1970, n. 364)

600.000.000

600.000.000

656

Spesa per i ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento ( artt. 3 e 4, legge 25 maggio 1970, n. 364)

400.000.000

400.000.000

657

Spese per l'esercizio della delega in materia di interventi in agricoltura a seguito di eccezionali calamità naturali

51.000.000

51.000.000


Alla maggiore spesa di L. 1.121.000.000, si farà fronte mediante la riduzione di un pari importo, alla competenza ed alla cassa dello stanziamento di cui al capitolo n. 201 «Fondo per spese d'investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione» dello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1981.


 

Art. 14

Le norme di cui alla presente legge si applicano a partire dagli eventi riconosciuti eccezionali in data successiva al 1º dicembre 1980.


 

Art. 15

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nella legge 25 maggio 1970, n. 364 e nella legge regionale 29 maggio 1980, n. 54.


 

Art. 16

Allo scopo di agevolare la ricostruzione ed il ripristino delle dotazioni fondiarie e agrarie distrutte o danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, anche in attuazione dell'art. 18 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nei Comuni della Campania individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, I comma, del decreto - legge 13 febbraio 1981, n. 19 , convertito con modificazione nella legge 15 aprile 1981, n. 128, si attuano gli interventi previsti dall'art. 4, I, II, III comma della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modificazioni ed integrazioni.

In tutto il territorio della Campania alle aziende agricole danneggiate dagli eventi sismici di cui al I comma, possono essere concesse le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modificazioni ed integrazioni.


 

Art. 17

Alle aziende agricole danneggiate ricadenti nei territori di cui al I comma del precedente art. 16, il contributo in conto capitale previsto al I comma dell'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, può essere concesso, in deroga alle vigenti disposizioni, nelle seguenti misure:

a) 100% della spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione e la riparazione di impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ivi comprese le stalle sociali, di fabbricati rurali, nonchè per la demolizione e il trasporto a rifiuto dei materiali;

b) 80% della spesa necessaria per la ricostruzione delle scorte vive e morte perdute e per la riparazione delle macchine ed attrezzature danneggiate.

Per i fabbricati ad uso abitazione l'aliquota di contributo di cui al precedente punto a) si applica a condizione che i fabbricati medesimi siano proporzionati alle esigenze della famiglia coltivatrice e/ o degli addetti stabilmente insediati nell'azienda. Negli altri casi il contributo è commisurato al 60% della spesa ammissibile.


 

Art. 18

Ai fini dell'ottenimento delle provvidenze di cui al precedente art. 16, in deroga a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 della presente legge le domande devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1982.

Effettuata l'istruttoria delle domande, il Presidente della Comunità Montana o dell'Amministrazione provinciale può autorizzare, nelle more dell'assegnazione dei fondi necessari, l'inizio dei lavori nei limiti finanziari globali che saranno indicati dalla Giunta regionale. Tali autorizzazioni, comunque, non costituiscono impegno per l'Amministrazione a concedere le agevolazioni.


 

Art. 19

Entro 15 giorni dall'assegnazione dei fondi, a norma dell'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, la Giunta propone al Consiglio regionale un provvedimento con il quale:

- viene determinata la quota di risorse da destinare agli interventi di cui al precedente art. 16;

- viene ripartita la quota restante fra gli interventi per lo sviluppo delle zone agricole danneggiate dagli eventi sismici da realizzare nell'ambito del provvedimento legislativo concernente le azioni per lo sviluppo dell'agricoltura in Campania;

- vengono disposte le necessarie variazioni al bilancio.


 

Art. 20

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, II comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 3 agosto 1981

Emilio De Feo