Legge Regionale 20 agosto 1981, n. 57.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 66 del 15 settembre 1981


«Modalità di applicazione dell'art. 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 per il passaggio ai Comuni del Servizio Nazionale di Lettura»

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Beni

I beni del Servizio Nazionale di Lettura, in dotazione ai Centri Rete, sono trasferiti ai Comuni in cui esso esplica la propria attività, alla data di entrata in vigore della presente legge.

La consistenza delle dotazioni, nonchè i diritti ed obblighi inerenti, devono risultare in apposito verbale redatto in contradditorio da un funzionario a ciò delegato dall'Amministrazione Provinciale di Avellino, Benevento e Salerno, e Comunale di Napoli e Caserta, che hanno avuto in gestione il Servizio Nazionale di Lettura, e da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dalla Giunta regionale e dall'Amministrazione Comunale destinataria, in base alle risultanze dei prescritti elenchi predisposti dai responsabili dei Centri Rete.


 

Art. 2

Personale

In attuazione del DPR 24 luglio 1977, n. 616, artt. 47 e 137, il personale comunque in servizio presso il Servizio Nazionale di Lettura alla data del 23 luglio 1977 e tuttora operante, che non sia dipendente da altre Amministrazioni, è trasferito ai Comuni nel cui territorio il Servizio medesimo ha sede, conservando lo stesso rapporto giuridico di lavoro esistente.


 

Art. 3

I compiti finora svolti dal Servizio Nazionale di Lettura, finalizzati alla diffusione ed alla organizzazione della pubblica lettura, vengono devoluti ai Comuni che li esercitano in armonia con le direttive impartite dalla Regione in attuazione dell'art. 16 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54.


 

Art. 4

Oneri finanziari

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte per il 1981 con lo stanziamento di cui al Cap. 900 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 e, per gli anni successivi, con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 20 agosto 1981

Emilio De Feo