Legge Regionale 23 luglio 1981, n. 47.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 57 del 6 agosto 1981


«Promozione culturale e diffusione dell'informazione attraverso la lettura del giornale nelle scuole della Campania»

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga


la seguente legge:

Art. 1

La Regione Campania, riconoscendo nell'infomazione giornalistica uno strumento utile all'educazione ed alla formazione culturale, promuove la diffusione nelle scuole di giornali quotidiani nazionali e regionali, nonchè di periodici nazionali e di interesse locale.


 

Art. 2

A partire dall'anno scolastico 1982/1983 la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare alle scuole medie di I e II grado, statali e non statali legalmente riconosciute, operanti nel territorio della Campania, la somma di lire 1 miliardo per l'acquisto dei giornali quotidiani e dei periodici di cui all'art. 1.

Per l'anno scolastico 1981/1982 la somma da assegnare è di lire 500 milioni.

I fondi sono attribuiti, entro il 30 aprile, ai Consigli scolastici provinciali in proporzione al numero dei corsi delle scuole medie di I grado e, al numero delle classi delle scuole medie di II grado.

Entro il 31 luglio i Consigli scolastici provinciali ripartiscono, secondo il criterio proporzionale di cui al comma precedente, i fondi assegnati dalla Regione tra le scuole delle propria circoscrizione che ne abbiano fatto domanda.

La richiesta va presentata ai Consigli scolastici provinciali entro il precedente 31 maggio.

Per l'anno scolastico 1981/1982 i termini di cui ai precedenti III, IV e V comma, sono rispettivamente modificati in quelli di dieci, quaranta e novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 3

Spetta a Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei docenti, decidere sulla scelta, sulle modalità di acquisto e sull'utilizzazione dei quotidiani e dei periodici, di cui all'art. 1.

I fondi assegnati dalla Regione vanno destinati, almeno nella misura del 50%, all'acquisto di quotidiani di interesse regionale con redazione in Campania e dei periodici di cui all'art. 1 che abbiano la redazione e la tipografia in Campania.


 

Art. 4

I Consigli di Istituto inviano ai Consigli scolastici provinciali, entro la fine del mese di febbraio, una relazione sull'utilizzazione dei quotidiani e dei periodici nella scuola, con particolare riferimento all'impiego dei fondi assegnati dalla Regione.

I Consigli scolastici provinciali redigono conseguentemente un rapporto annuale sull'informazione promossa mediante la lettura dei giornali nelle scuole.

Il rapporto annuale dei Consigli scolastici provinciali è inviato, entro il 31 marzo, alla Giunta regionale che ne cura la comunicazione al Consiglio regionale.


 

Art. 5

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 500 milioni per il 1981 si provvede con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo n. 919, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, con la denominazione:

«Spese per la promozione culturale e diffusione dell'informazione attraverso la lettura del giornale nelle scuole della Campania», mediante prelievo della somma di lire 500 milioni dal fondo globale di cui al capitolo n. 200 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

All'onere per gli anni successivi, stabilito in lire 1 miliardo, si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla regione, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.


 

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, II comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 23 luglio 1981

Emilio De Feo