Legge Regionale 4 maggio 1981, n. 31.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 32 del 12 maggio 1981


«Provvedimenti finanziari per la costruzione, per l'ammodernamento e per la manutenzione straordinaria degli impianti a fune»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga


la seguente legge:

Art. 1

La Regione Campania, al fine di assicurare la regolarità dell'esercizio nonchè di favorire la costruzione di nuovi impianti che rispondano ad esigenze territoriali e sociali concede contributi in conto capitale per la costruzione, per l' ammodernamento e per la manutenzione straordinaria di impianti a fune terrestri ed arei nella misura massima del 100% della spesa riconosciuta ammissibile.


 

Art. 2

I contributi di cui al precedente articolo possono essere assegnati ai Consorzi tra Comuni e province che svolgono servizio di pubblico trasporto, alle Aziende Speciali di cui al TU, approvato con RD 15 ottobre 1925, n. 2578, agli Enti Locali, alle Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, alle Gestioni commissariali regionali, alle Cooperative fra Aziende ed Enti, alle Aziende o Imprese di diritto privato, ai Consorzi o Cooperative tra Aziende private che esercitano o intendano esercitare impianti a fune, sulla base di progetti e piani finanziari presentati alla Presidenza della Giunta regionale, all'inizio di ciascun anno.

Sono esclusi dai contributi di cui alla presente legge, gli impianti a fune per esclusivo uso sportivo.

La misura del contributo ammissibile da erogare sarà fissata per ogni impianto, tenendo conto della sua importanza territoriale, sociale, delle caratteristiche tecniche, del tipo di esercizio e del relativo programma e del piano finanziario presentato unitamente al progetto.

Il piano di ripartizione dei contributi è approvato dalla Giunta regionale sentito il parere della Commissione Consiliare competente.


 

Art. 3

Per i lavori, per la costruzione, per l'ammodernamento e per la manutenzione straordinaria degli impianti a fune saranno applicate le norme previste dalla legge regionale 13 ottobre 1978, n. 51, previo parere di ammissibilità di massima al contributo da parte dell'Assessorato regionale ai Trasporti, Aeroporti, Opere Marittime e portuali.


 

Art. 4

Per le stesse finalità e con i limiti di cui al precedente art. 2 agli Enti ed Aziende indicati all'art. 1, la Regione Campania può concedere sovvenzioni integrative di esercizio per il ripianamento economico della gestione, degli impianti a fune, sulla base del piano finanziario che verrà presentato e sugli accertamenti che verranno effettuati.


 

Art. 5

Le domande per la concessione delle sovvenzioni per le finalità indicate al precedente art. 3 dovranno essere dirette alla Presidenza della Giunta regionale corredate da un piano finanziario, nelle quali dovrà essere indicato:

- il programma di esercizio con il prospetto degli orari dei servizi effettuati;

- le tariffe in atto;

- una relazione tecnica che riproduca l'attività dell'impianto nell'anno precedente, con l'indicazione del numero dei viaggiatori trasportati riferiti al mese ed all'anno.


 

Art. 6

La Regione Campania nel concedere l'eventuale sovvenzione, ha facoltà di imporre modifiche di orari, tariffe e programmi di esercizio degli impianti per i quali viene richiesta la sovvenzione; la riduzione degli orari e dei programmi di esercizio o qualsiasi modifica tecnica apportata all'impianto senza la preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale comporta la revoca della sovvenzione per l'anno per il quale viene accertata l'inadempienza.


 

Art. 7

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 2 miliardi (di cui L. 1 .500 milioni per la costruzione di nuovi impianti o per l'ammodernamento di impianti esistenti e L. 500 milioni per il ripianamento delle gestioni degli impianti a fune esistenti) per il 1981, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo n. 401, di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 «Interventi finanziari per gli impianti a fune», prelevando l'occorrente importo dal capitolo n. 201 del medesimo stato di previsione «fondo per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione», che si riduce di pari somma.

All'onere per gli anni successivi e sino al 1985 si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di approvazione di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 4 maggio 1981

Emilio De Feo