Legge Regionale 3 gennaio 1985, n. 6.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 6 maggio 1985, n. 42.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 


Testo vigente della Legge Regionale 3 gennaio 1985, n. 6.


«Integrazione e modifica della legge regionale 20 marzo 1982, n. 14»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

Il punto 2 del Capo III, Titolo III dell'allegato alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, dalle parole «la realizzazione a cura dei proprietari...» alle parole « ... deliberazione del Consiglio regionale n. 119/1 in data 28 luglio 1977» è sostituito come segue: 2) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di quelle necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, nonchè il pagamento di una somma pari al costo di una quota parte di quelle secondarie determinata con deliberazione del Consiglio comunale in proporzione all'entità ed alle caratteristiche degli insediamenti della lottizzazione.

La valutazione del costo delle opere di urbanizzazione secondaria viene effettuata sulla base delle tabelle parametriche e dell'art. 3 delle norme per l'applicazione delle stesse, entrambe approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 119/1 in data 28 luglio 1977 e successive modificazioni.

Al Comune spetta in ogni caso la possibilità di richiedere anzichè la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria e di quelle necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, il pagamento di una somma determinata con i criteri di cui al articolo 1, comma 2 del punto 2.

Ai sensi dell'art. 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, a scomputo parziale della quota dovuta per oneri di urbanizzazione nel rilascio di concessioni saranno detratte le spese delle opere eseguite in sede di lottizzazione e/o le somme versate al Comune per la realizzazione delle stesse, nei limiti stabiliti dall'art. 3 delle norme per l'applicazione delle tabelle parametriche approvate con deliberazione 28 luglio 1977, n. 119/1 del Consiglio regionale e successive modificazioni.

[Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alle tabelle parametriche approvate dal Consiglio regionale con deliberazione n. 119/ 1 in data 28 luglio 1977 e successive modificazioni, vengono adeguati direttamente dai Consigli comunali, ogni due anni dall'entrata in vigore della presente legge, assumendo l'incremento subito dalla data della precedente delibera degli indici generali nazionali «ISTAT» relativi al «costo di costruzione di un fabbricato residenziale»]. (1)

[Il primo incremento viene effettuato dai Consigli comunali, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge]. (1)

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 42.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 3 gennaio 1985

Fantini