Legge Regionale 6 maggio 1985, n. 51.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 26 del 9 maggio 1985

 

«Modifica ed integrazione della legge regionale n. 59 del 28 agosto 1981: normativa di indirizzi per l'elaborazione dei piani previsti dalla legge regionale n. 79 del 27 dicembre 1980»

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

 

la seguente legge:

Art. 1

1. Con la presente legge viene confermata la delega a suo tempo concessa, con la legge regionale n. 36 del 30 agosto 1978, ai Comuni colpiti dal terremoto del '62. Nella materia in argomento le Amministrazioni Comunali operano nel rispetto delle leggi vigenti e con il solo obbligo del rendiconto; le stesse si sostituiscono, pertanto, alla Regione Campania in ogni adempimento relativo alla trattazione delle pratiche, ivi compresa la legittimazione attiva e passiva in giudizio.


 

Art. 2

1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 28 agosto 1981, n. 59, è modificato come segue:

- «Sono inclusi nel primo elenco i proprietari di immobili danneggiati dal terremoto del 21 agosto 1962, comunque in possesso del titolo di proprietà antecedentemente al 3 aprile 1980, se gli stessi ed i componenti del nucleo familiare non posseggano altro alloggio idoneo alle esigenze familiari nel Comune di residenza e non abbiano avuto in assegnazione a nessun titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica».


 

Art. 3

1. Al comma I , punto 1, dell'art. 3 della legge n. 59 del 28 agosto 1981, sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero i lavori iniziati siano stati eseguiti, alla data del 31 marzo 1985 per un importo non superiore a 1/3 della previsione della perizia, sulla base di documento attestato dal Direttore dei lavori certificati dal Sindaco».


 

Art. 4

1. All'art. 3 della legge 28 agosto 1981, n. 59 è aggiunto il seguente punto:

4) all'importo rivalutato di 2,5 volte di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1975, n. 181, per coloro che, pur avendo titolo soggettivo alla inclusione nel primo elenco, hanno iniziato i lavori in data antecedente alla formulazione dell'elenco medesimo.


 

Art. 5

1. Per l'esame delle pratiche da finanziare con i fondi di cui alla legge n. 116 del 3 aprile 1980, ai componenti delle Commissioni previste dall'art. 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, compete lo stesso compenso previsto da detta legge .

2. La relativa spesa graverà sui fondi assegnati al Comune ai sensi della presente legge.

3. Ai componenti delle Commissioni di cui sopra compete il rimborso delle spese di viaggio e vitto, secondo le diarie vigenti per il personale direttivo regionale.

Gli interessi sui fondi depositati presso gli Istituti di credito possono essere attribuiti ai Comuni che ne facciano richiesta, a condizione che gli stessi siano sprovvisti di adeguato ufficio tecnico.

Delle somme come sopra percepite dovrà essere dato rendiconto alla Regione Campania.


 

Art. 6

1. Il Comune può utilizzare il fondo assegnato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1981, n. 59 per la realizzazione di alloggi per nuclei familiari rimasti privi di abitazione a seguito del terremoto, anche in seguito a delega degli stessi.

2. Gli assegnatari degli alloggi di cui al precedente comma possono chiedere al Comune il riscatto, in permuta dell'unità immobiliare distrutta o gravemente danneggiata dal terremoto, con divieto di alienazione o di locazione per un decennio.


 

Art. 7

1. Agli interessati cui sia stato concesso il contributo prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 59 del 28 agosto 1981 e che non abbiano potuto iniziare i lavori per mancanza della licenza edilizia o, comunque, se il fatto sia dipeso da azioni od omissione da attribuire alla pubblica amministrazione, compete l'integrazione del contributo fino alla misura prevista dall'art. 3 della legge regionale n. 59 del 28 agosto 1981, su documentata istanza dell'interessato.


 

Art. 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 6 maggio 1985

Fantini