Legge Regionale 17 marzo 1981, n. 16.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 25 novembre 1983, n. 34

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 17 marzo 1981, n. 16.

 

«Mutui agevolati per la ripresa edilizia nelle zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

La Regione Campania, al fine di favorire la costruzione e l'acquisto di un alloggio avente i requisiti dell'edilizia residenziale pubblica, nonchè gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e completamento d'immobili ad uso di abitazione nei Comuni, colpite dal sisma del 23 novembre 1980 e compresi nell'elenco previsto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, concede, nei limiti del fondo di lire 25 miliardi, ai soggetti di cui al successivo articolo 2 contributi nel pagamento degli interessi relativi a mutui con tratti per la durata non superiore a 15 anni.


 

Art. 2

Hanno titolo alla concessione dei benefici previsti dalla presente legge i cittadini residenti nei Comuni dichiarati terremotati a seguito del sisma del 23 novembre 1980 e che:

a) non siano titolari essi stessi o i membri del loro nucleo familiare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su di un alloggio idoneo. Per alloggio idoneo s'intende l'abitazione avente i requisiti di abitabilità e composta da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia con un minimo di due e un massimo di cinque vani;

b) non abbiano ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con contributi di Enti pubblici.

La concessione dei contributi previsti dall'articolo seguente è subordinata alla condizione che i beneficiari s'impegnino a non trasferire la proprietà dell'immobile nè a concederlo in locazione per tutta la durata del mutuo. Il mancato rispetto di tale impegno comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo per i beneficiari di restituire il contributo regionale, maggiorato degli interessi calcolati al tasso corrente bancario.


 

Art. 3

I mutui possono essere concessi dagli Istituti di Credito fino al 75 per cento del prezzo di acquisto o del costo della costruzione ivi compresa la spesa per l'acquisizione eventuale dell'area, nonchè della spesa necessaria per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione o completamento dell'immobile.

La durata massima del mutuo è stabilita in anni 15.

La concessione dei contributi è subordinata alle condizioni previste per i finanziamenti agevolati da apposita convenzione stipulata dal Presidente della Giunta Regionale con gli Isitutti di Credito individuati dalla stessa Giunta Regionale.

L'importo massimo di ciascun mutuo ammesso a fruire del concorso regionale è di lire 30 milioni.

Il limite massimo di reddito per l'accesso ai mutui agevolati è fissato in lire 14 milioni e l'entità del contributo regionale è fissata nelle seguenti misure:

1) fino a lire 8 milioni di reddito, contributo regionale del 10 per cento;

2) da L. 8.000.000 a L. 10.000.000, contributo regionale del 7 per cento;

3) da L. 10.000.001 a L. 14.000.000, contributo regionale del 5 per cento.

Ai fini della determinazione del contributo regionale si tiene conto del reddito complessio familiare quale risulta dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 1979.


 

Art. 4

La Giunta Regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla predisposizione dello schema di domanda ed a dare pubblicità alle provvidenze previste dalla presente legge.

Le domande per la concessione del contributo dovranno essere presentate al Presidente dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio nei 30 giorni successivi.

La Giunta Provinciale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate alla rispettiva Provincia, nei 60 giorni successivi formula la graduatoria di merito sulla base delle seguenti priorità:

1) reddito complessivo del nucleo familiare risultante da apposita dichiarazione resa dall'interessato sotto la propria responsabilità, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla base delle quali la Giunta Provinciale provvederà a formulare una graduatoria di ammissione, escludendo progressivamente i redditi più elevati;

2) numero dei componenti il nucleo familiare.

Ai fini della formulazione della graduatoria di ammissione al contributo regionale, il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di L. 500.000 per ogni figlio a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio a carico, sono calcolati nella misura del 75 per cento. (1)

Va comunque garantito che almeno la metà dei beneficiari sia composto da nuclei familiari il cui reddito proviene in misura non inferiore ai 2/3 da lavoro dipendente.

 

(1) Comma cosi sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 25 novembre 1983, n. 34.


 

Art. 5

Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3, sono ripartite per il 10,36% alla Provincia di Avellino; per il 7,47% alla Provincia di Benevento; per l'11,26% alla Provincia di Caserta; per il 53,33% alla Provincia di Napoli; per il 17,58% alla Provincia di Salerno.


 

Art. 6

La graduatoria provvisoria, di cui all'articolo 4, è depositata per 30 giorni presso la Segreteria di ciascun Comune della Provincia ed il deposito è reso noto attraverso pubblico manifesto. Gli interessati nello stesso periodo potranno presentare ricorso avverso la graduatoria; nei 20 giorni successivi il Consiglio Provinciale approva in via definitiva la graduatoria pronunziandosi sui ricorsi presentati. Sulla base di tale delibera, il Presidente della Giunta Regionale emana i decreti di ammissione al finanziamento. Trascorsi inutilmente i termini di cui agli articoli 4 e 6, la Giunta Regionale nomina apposito Commissario il quale si avvale degli Uffici Provinciali e può richiedere funzionari istruttori al Servizio Edilizia Economica e Popolare della Giunta Regionale.


 

Art. 7

Allonere derivante dallattuazione della presente legge, stabilito in lire 25 miliardi, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 501, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per lanno finanziario 1981 «Contributi negli interessi relativi a mutui per la ripresa edilizia nelle zone colpite dal sisma del 23 novembre 1980», mediante prelievo, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, della predetta somma di lire 25 miliardi dal fondo globale di cui al capitolo 203 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, che si riduce di pari importo, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi dell'articolo 7, lettera c), della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Agli oneri per gli anni successivi, per tutta la durata dei mutui assistiti dai contributi regionali, si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.


 

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 - II comma - della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 17 marzo 1981

Emilio De Feo