Legge Regionale 6 febbraio 1981, n. 7.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 12 del 16 febbraio 1981


«Finanziamento straordinario ai Comuni per opere di urbanizzazione ed acquisizione aree»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga


la seguente legge:

Art. 1

Con la presente legge la Regione Campania intende dare immediato avvio ad un programma di infrastrutturazione da realizzarsi a cura dei Comuni e finalizzato a favorire e predisporre le condizioni di base per lo sviluppo delle capacità insediative del proprio territorio.



Art. 2

Gli interventi, da realizzarsi a totale carico dei fondi regionali, saranno indirizzati alla acquisizione di aree e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a servizio di nuclei insediativi di edilizia residenziale pubblica.



Art. 3

Il riparto dei fondi di cui all'art. 8 sarà approvato dal Consiglio Regionale sulla base di un apposito programma predisposto dalla Giunta Regionale.



Art. 4

Le richieste di finanziamento, corredate dai necessari elaborati tecnici, vanno inviate, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, al Presidente dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio, il quale provvederà a trasmettere le stesse richieste al Presidente della Giunta Regionale entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla suddetta pubblicazione della legge.

Tale trasmissione avverrà mediante una proposta attuativa globale con riferimento a motivate scale di priorità.



Art. 5

Gli indirizzi da osservare nella formulazione della proposta e nella individuazione delle priorità di cui al precedente articolo, saranno riferiti:

- alla opportunità di integrare e completare iniziative già assunte allo scopo di consentire una rapida e piena utilizzazione dei programmi costruttivi in corso o di dotare delle indispenzabili infrastrutture aree già insediate;

- alla necessità di favorire una più rapida realizzazione dei programmi costruttivi di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

- alla necessità di privilegiare interventi infrastrutturali che a parità di costi di investimento consentano di determinare la massima capacità ricettiva.



Art. 6

La Regione, entro i successivi sessanta giorni dal termine assegnato alle Amministrazioni Provinciali di cui al precedente art. 4 approva il piano dandone comunicazione agli enti locali interessati.



Art. 7

Il Presidente della Giunta Regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione dei finanziamenti concessi, dispone i relativi accrediti a favore dei Comuni interessati ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.



Art. 8

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in Lire 65 miliardi, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, del Capitolo 458, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981 «Programma straordinario per il finanziamento di opere di urbanizzazione e per l'acquisizione di aree, mediante prelievo, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, della predetta somma di Lire 65 miliardi dal fondo globale di cui al Capitolo 203 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, che si riduce di pari importo, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 7, lettera c) della legge 2 maggio 1976, n. 183.



Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, II comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 6 febbraio 1981

Emilio De Feo