Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 18 gennaio 2016, n. 15 aprile 2016, n. 6, 8 agosto 2016, n. 22, 31 marzo 2017, n. 10, 2 agosto 2018, n. 26, 8 agosto 2018, n. 287 agosto 2019, n. 16 e 4 dicembre 2019, n. 2628 dicembre 2021, n. 319 marzo 2022, n. 229 dicembre 2022, n. 18 e 5 luglio 2023, n. 11.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.



 

Testo vigente della Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15.


 

"Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 


Art. 1

(Oggetto e principi generali)

1. La Regione Campania riconosce che l'acqua è un bene collettivo di origine naturale, che va tutelato ed utilizzato prioritariamente per le occorrenze della vita umana, nel rispetto degli altri bisogni della flora e della fauna presenti nel territorio regionale e dei diritti inviolabili spettanti alle generazioni future per la fruizione di un integro patrimonio ambientale.

2. La presente legge detta norme in materia di servizio idrico integrato per:

a) individuare l'ambito territoriale ottimale di livello regionale per il servizio idrico integrato nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) riordinare la disciplina regionale del servizio idrico integrato e di quella concernente la tutela della risorsa idrica, nei limiti della competenza regionale;

c) definire la disciplina transitoria per garantire la continuità del sistema.

3. Il servizio idrico integrato è gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e leale cooperazione con gli enti locali, nonché nel rispetto degli esiti del referendum del 2011.

4. La Regione Campania e gli enti locali del territorio regionale perseguono il bilanciamento fra offerta e domanda idrica per uso civile, nel rispetto ecocompatibile con gli altri usi produttivi e ambientali. Riconoscono che la disponibilità e l'uso dell'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni umani a tutti gli abitanti della Regione costituiscono diritti inviolabili ed inalienabili della persona.

5. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

6. Per conseguire gli obiettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa vigente, la Regione Campania:

a) assicura l'approvvigionamento dell'acqua;

b) tutela il diritto di ciascun individuo al minimo giornaliero quale condizione essenziale per la vita umana;

c) tutela la corretta utilizzazione delle risorse idriche secondo principi di solidarietà, di salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e di risparmio delle risorse e di uso multiplo, compreso l'uso irriguo, anche attraverso la promozione della realizzazione ed uso di reti duali. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche sono sufficienti e a condizione che non pregiudichino la qualità e gli equilibri dell'ecosistema;

d) favorisce il riutilizzo delle acque, nel rispetto dei parametri fisici, chimici e microbiologici, secondo le norme vigenti e sulla base dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili.


 

 

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) Sistema idrico integrato: l'insieme delle fonti naturali, infrastrutture civili, impianti tecnologici e relativi modelli gestionali di cui si compone il ciclo integrato delle acque in ambito regionale;

b) Servizio idrico integrato: l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura, depurazione e riutilizzo delle acque reflue;

c) Ambito territoriale ottimale: la dimensione territoriale regionale per lo svolgimento delle funzioni di governo attribuite all'Ente Idrico Campano;

d) Ente Idrico Campano o Ente Idrico: l'ente di governo regionale, rappresentativo degli enti locali della Regione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale identificato;

e) Ambito distrettuale: la dimensione territoriale al cui livello sono individuati i soggetti gestori ai sensi dell'articolo 147, comma 2 bis, del decreto legislativo 152/2006;

f) Piano d'ambito regionale: lo strumento di pianificazione e programmazione degli interventi relativi al ciclo integrato delle acque su scala regionale;

g) Piano d'ambito distrettuale: lo strumento di pianificazione e programmazione degli interventi su scala distrettuale che costituisce la base del programma degli interventi, delle opere e delle manutenzioni straordinarie nonché il programma temporale e finanziario di esecuzione allegato al disciplinare del contratto con il gestore;

h) Tariffa: il corrispettivo del servizio idrico integrato determinata dall'Ente Idrico secondo quanto previsto dal metodo tariffario definito dall'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambienti (ARERA) e composta dalla somma delle seguenti componenti:  (1)

1) Tariffa d' ambito: la tariffa di base, predisposta dall'Ente Idrico Campano al fine della redazione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 152/2006 quale componente della tariffa perequata a livello regionale, da applicare all'utenza previa eventuale integrazione dell'Ambito distrettuale, in conseguenza delle indicazioni del Piano d'ambito, così come integrate dal Piano d'ambito distrettuale;

2) Tariffa di distretto: la tariffa conseguente al Piano economico finanziario di distretto come corrispettivo del servizio idrico integrato che è composta dalla tariffa base oltre le eventuali integrazioni necessarie in ambito distrettuale in applicazione dell'articolo 154 del decreto legislativo 152/2006;

i) Infrastrutture strategiche: le grandi reti di adduzione alimentate da fonti esterne al territorio regionale, le reti di adduzione che alimentano più Ambiti distrettuali, nonché tutte le opere individuate da delibera di Giunta regionale sulla base dell'elaborazione del Piano d'ambito regionale.

 

(1) Lettera dapprima modificata dall'articolo 14, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 in seguito dall'articolo 62, comma 1, lettera e) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.


 

 

Art. 3

(Funzioni della Regione)

1. La Regione Campania, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali e fatte salve le attribuzioni statali e locali:

a) disciplina a livello regionale il Servizio idrico integrato nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e comunitaria in materia assicurando la separazione tra l'esercizio delle funzioni di programmazione e regolamentazione e quelle di gestione, nonché principi di differenziazione territoriale e di proporzionalità ed adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;

b) esercita le funzioni di programmazione e di pianificazione di settore e, in particolare, adotta e approva il Piano di tutela delle acque e il Piano regionale degli acquedotti e i relativi aggiornamenti;

c) destina risorse agli interventi previsti dal Piano d' ambito;

d) vigila sulle attività dell'Ente Idrico Campano ed esercita i poteri sostitutivi, anche mediante la nomina di commissari ad acta, ai sensi dell'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;

e) promuove ogni azione utile per assicurare il coordinamento efficace ed efficiente delle attività poste in essere dall'Ente Idrico Campano e dai soggetti gestori del Servizio idrico integrato, anche al fine di salvaguardare la risorsa idrica e assicurarne un uso equo, razionale e solidale, nonché le aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;

f) definisce le modalità e gli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, tecnico, economico, gestionale ed infrastrutturale per garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordina le rispettive analisi e possibilità di impiego e promuove inoltre la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti;

g) provvede alla costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo, definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli strumenti di pianificazione vigenti e delle politiche regionali in materia ambientale e di servizi pubblici locali;

h) partecipa al controllo sui piani e programmi di investimento per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e per la realizzazione degli interventi di interesse strategico regionale;

i) verifica la compatibilità e coerenza del Piano d'ambito con gli obiettivi di programmazione di pianificazione regionali;

l) promuove, nel rispetto delle disponibilità finanziarie appostate dalle singole leggi di bilancio istituti perequativi di finalità sociale e solidale a vantaggio dell'utenza meno abbiente garantendo, tra l'altro, l'erogazione giornaliera di 50 litri per persona, quale quantitativo minimo vitale per l'alimentazione e l'igiene umana, nonché meccanismi premiali per l'oculato uso della risorsa idrica; (1)

m) esercita ogni altra funzione e competenza prevista dalla presente legge e dalla legislazione statale e comunitaria in materia;

m-bis. esercita le competenze in materia tariffaria relativamente alle tariffe all'ingrosso per la parte relativa esclusivamente all'approvvigionamento idrico dell'utenza campana, in linea con la disciplina regolatoria esercitata da ARERA. (2)

2. La Giunta regionale individua, con delibera, le infrastrutture strategiche ai fini di cui al comma 1, lettera c), nonché dell'articolo 16 comma 2 e partecipa all'elaborazione del piano degli interventi per le stesse. A tal fine sono considerate in ogni caso strategiche le grandi reti di adduzione alimentate da fonti esterne al territorio regionale nonché quelle che alimentano più Ambiti distrettuali. Sono altresì considerate infrastrutture strategiche regionali le infrastrutture della grande adduzione primaria di interesse regionale ad uso potabile, irriguo, industriale ed energetico, dedicate esclusivamente alla popolazione ed alle attività economiche insistenti sul territorio della Regione Campania,le cui modalità di gestione sono disciplinate in conformità agli indirizzi della Giunta regionale. (3)

3. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione del Servizio idrico integrato campano.


(1) Lettera così sostiuita dall'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 62, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18 ed in seguito modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

(3) Periodo aggiunto dall'articolo 62, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18 ed in seguito modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.


 

 

Art. 4

(Competenze degli Enti Locali)

1. Gli Enti locali, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali e dalla legislazione statale e comunitaria in materia, svolgono attraverso l'Ente Idrico Campano, le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione ed il relativo controllo di cui al Titolo II.


 

 

TITOLO II

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO


 

CAPO I

Disposizioni generali

 

 

Art. 5

(Ambito Territoriale Ottimale regionale - ATO)

1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato, l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 152/2006, coincide con il territorio regionale ed è suddiviso in Ambiti distrettuali come definiti dall'articolo 6. (1)


(1) Comma modificato dapprima dall'articolo 35, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31 in seguito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 9 marzo 2022, n. 2.


 

 

Art. 6 (1)

(Ambiti distrettuali)

1. Per conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, nel rispetto dei criteri di differenziazione territoriale e socioeconomica, e dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza, rispetto alle caratteristiche del servizio, l'affidamento del servizio idrico integrato è organizzato per Ambiti distrettuali. 

2. In attuazione del comma 1, il territorio dell'ATO regionale è ripartito in Ambiti distrettuali individuati con deliberazione di Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, anche in conseguenza dell'istituzione di nuovi Comuni o della modificazione di Comuni esistenti, può modificare la composizione o il numero degli Ambiti distrettuali individuati, fermo il rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 152/2006. Con la stessa delibera, la Giunta regionale assegna all'Ente Idrico Campano un termine non superiore a trenta giorni per l'approvazione delle conseguenti modifiche al proprio Statuto.


(1) Articolo sostituito da dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 9 marzo 2022, n. 2. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'articolo 35, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.


 

 

CAPO II

Ente di Governo dell'Ambito Ottimale regionale

 

 

Art. 7

(Ente Idrico Campano - EIC)

1. Il soggetto di governo dell'ATO regionale è l'Ente Idrico Campano (EIC) istituito con la presente legge, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano.

2. L'EIC ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ha sede legale in Napoli con sedi periferiche nei singoli ambiti distrettuali.

3. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da:

a) un fondo di dotazione istituito all'atto della costituzione dell'EIC dagli enti locali nella misura definita dallo Statuto;

b) gli eventuali conferimenti in natura effettuati dagli enti locali nonché ogni altro conferimento in natura, beni o servizi;

c) le acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.

4. L'EIC impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi ed ha una contabilità di carattere finanziario.

5. La Giunta regionale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con delibera lo Statuto dell'EIC. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo Statuto detta l'ordinamento dell'Ente, le modalità di partecipazione degli Enti locali agli organi dell'Ente medesimo attraverso l'elezione dei componenti degli organi e le regole di funzionamento degli stessi, nonché il criterio di riparto tra gli Enti locali dei conferimenti patrimoniali in favore dell'Ente idrico, sulla base dell'entità della rispettiva popolazione residente alla data di approvazione dello Statuto medesimo. In sede di prima applicazione, il comitato esecutivo dell'EIC provvede ad aggiornare lo statuto entro 60 giorni dal completamento della costituzione degli organi dell'Ente. (1)

6. Salvo quanto previsto dallo Statuto, il costo di funzionamento dell'EIC è a carico della tariffa nei limiti di quanto previsto dall'ARERA. (2)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(2) Comma modificato dall'articolo 62, comma 1, lettera e) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.


 

 

Art. 8

(Competenze dell'EIC)

1. L'Ente Idrico Campano:

a) predispone, adotta, approva ed aggiorna il Piano d'Ambito su scala regionale di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 152/2006, secondo le procedure di cui all'articolo 16 e lo trasmette, entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla Regione, all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; (1)

b) affida, per ogni Ambito distrettuale, la gestione del Servizio idrico integrato al soggetto gestore sulla base delle indicazioni di ciascun Consiglio di distretto in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia;

c) predispone la convenzione e i relativi disciplinari che regolamentano i rapporti con i soggetti gestori sulla base delle indicazioni dell'ARERA; (1)

d) svolge ogni altra funzione e competenza prevista dal decreto legislativo 152/2006.

2. Nell'espletamento delle sue funzioni l'EIC ha il compito di:

a) definire indici di produttività per la valutazione dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;

c) definire i parametri a supporto delle politiche tariffarie, nel rispetto delle competenze in capo all'EIC e all'ARERA; (1)

d) individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia, per l'azione di vigilanza a tutela dell'ambiente;

e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;

f) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria.

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 62, comma 1, lettera e) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.


 

 

Art. 9

(Organi dell'EIC)

1. Sono organi dell'EIC:

a) il Presidente;

b) il Comitato esecutivo;

[c) il Direttore generale;] (1)

d) i Consigli di distretto;

e) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, all'EIC si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

 

(1) Lettera soppressa dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.




Art. 10

(Comitato esecutivo e Presidente)

1. Il Comitato esecutivo si compone di venti membri. Sono membri di diritto i coordinatori dei Consigli di distretto di cui all'articolo 13; gli altri membri sono eletti dai Consigli di distretto tra i propri componenti, in ragione di un componente ogni trecentocinquantamila abitanti. (2)

2. Il Comitato esecutivo provvede:

a) all'adozione del Piano d'ambito regionale di cui all'articolo 16;

b) all'approvazione delle forme di gestione nei singoli ambiti distrettuali su proposta dei Consigli di distretto;

c) all'elaborazione, sentiti i Consigli di distretto e le Autorità competenti, del bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 152/2006; 

d) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel Piano d'ambito regionale;

e) alla definizione degli standard qualitativi del servizio; 

f) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'Ente; 

g) alla predisposizione, sulla base dell'istruttoria svolta dal direttore generale e nel rispetto della metodologia di calcolo definita dall'ARERA della tariffa di base del Servizio idrico Integrato (SII); (1)

h) all'approvazione, sulla base di istruttoria del direttore generale sentiti i Consigli di distretto, del piano economico-finanziario previsto dal Piano d'ambito regionale e dai Piani d'ambito distrettuali; 

i) all'approvazione della pianta organica dell'EIC;

l) alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;

m) all'approvazione della carta dei servizi idrici che il gestore è tenuto ad adottare, che contiene quali principi fondamentali:

1) eguaglianza e imparzialità di trattamento all'utenza;

2) efficacia, efficienza e continuità del servizio;

3) lotta agli sprechi, salvaguardia del patrimonio idrico e delle sue fonti.

n) all'approvazione del contratto con il direttore generale sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale ed allegato allo Statuto dell'EIC.

3. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dal Comitato, convocato in prima seduta dal consigliere più anziano di età. Il Presidente dura in carica cinque anni ed ha la rappresentanza legale dell'Ente idrico.

3bis Il Presidente:

a) convoca e presiede il Comitato esecutivo; 

b) cura i rapporti con i coordinatori dei Consigli di Distretto; 

c) vigila sull'applicazione dello Statuto, nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari;

d) esercita le altre funzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni del Comitato esecutivo ovvero che gli sono attribuite per legge;

e) attribuisce al Direttore generale l'incarico e gli obiettivi in applicazione delle deliberazioni assunte dal Comitato esecutivo. (3)

4. Il Comitato, con il voto favorevole del sessanta per cento dei componenti, approva il regolamento che disciplina il funzionamento interno nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni statutarie. Il regolamento disciplina, inoltre, le modalità di partecipazione dei Comuni nei quali ricadono le risorse idriche alle attività di programmazione e progettazione riferiti alle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle fonti.

 

(1) Lettera modificata dapprima dall'articolo 14, comma 1, lettera c) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 in seguito dall'articolo 62, comma 1, lettera e) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.

(2) Comma sostituito dall'articolo 35, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31 ed in seguito modificato dall'articolo 62, comma 1, lettera c) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.




[Art. 11] (1)

[(Direttore generale)]

[1. Il direttore generale è l'organo di amministrazione dell'EIC ed è nominato dal Presidente su deliberazione del Comitato esecutivo, tra soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente, di professionalità e competenza maturate per almeno cinque anni nel settore dei servizi pubblici locali. 

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dal Comitato esecutivo con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale e nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia. 

3. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e per i dipendenti pubblici è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'Ente Idrico Regionale. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.

4. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.




[Art. 12] (1)

[(Funzioni del direttore generale)]

[1. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'EIC.

2. In coerenza con gli indirizzi generali definiti dal Comitato esecutivo, il direttore generale, in particolare: 

a) espleta le procedure di affidamento del servizio idrico integrato per ogni Ambito distrettuale, approvate dal Comitato esecutivo sulla base delle proposte dei Consigli di distretto; 

b) provvede alla gestione delle convenzioni di affidamento del servizio, supportato dalle strutture operative degli ambiti distrettuali;

c) controlla l'attività dei soggetti gestori del servizio e provvede all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza degli stessi nonché, previa deliberazione del Comitato esecutivo, all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 152, comma 2, del decreto legislativo 152/2006;

d) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo; 

e) formula proposte ed esprime pareri ai Consigli di distretto;

f) predispone la relazione annuale sulle attività dell'EIC da trasmettere, entro il 30 dicembre di ciascun anno, al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale per ogni opportuna valutazione. 

3. Il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'EIC, coordina le strutture operative, ed in particolare: 

a) adotta il programma annuale delle attività dell'Ente, attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi dei dirigenti e assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali; 

b) predispone gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo;

c) elabora il regolamento interno di organizzazione da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo; 

d) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti; 

e) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale; 

f) controlla l'attività dei dirigenti ed interviene in loro sostituzione in caso di inerzia; 

g) cura l'esecuzione delle delibere dell'Ente e l'inoltro alla Regione, entro trenta giorni dall'approvazione, dei bilanci d'esercizio dell'Ente.

3 bis. La direzione generale Ciclo integrato delle acque, entro novanta giorni dall'approvazione della presente norma, procede al censimento dei collettori fognari intercomunali esistenti, al fine di costituire il Catasto per le infrastrutture del ciclo integrato delle acque di interesse regionale, d'intesa con l'Ente Idrico Campano (EIC).]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11. In precedenza il comma 3 bis era stato aggiunto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 4 dicembre 2019, n. 26.


 

 

Art. 13

(Consigli di distretto)

1. Per ciascun Ambito territoriale distrettuale è istituito il Consiglio di distretto. Il Consiglio di distretto è organo permanente, composto da trenta membri eletti tra i Sindaci dei Comuni siti nell'ambito del distretto o loro delegati, fatta eccezione per l'Ambito Distrettuale Napoli città, per il quale i trenta membri che compongono il corrispondente Consiglio di distretto sono eletti dal Consiglio comunale di Napoli, con voto limitato e separato. Le modalità di elezione e di composizione dei Consigli di distretto diversi dal Consiglio di distretto "Città di Napoli", sono stabilite nello Statuto dell'Ente in modo da garantire la rappresentanza degli enti locali in seno a ciascun distretto, sulla base del peso demografico, per tre fasce di rappresentanza. (1)

2. Il Consiglio di distretto è eletto dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni appartenenti al distretto, costituiti in seggio elettorale su convocazione del Presidente dell'EIC, ovvero dal Consiglio comunale di Napoli con riferimento al distretto "Napoli Città". Se l'Assemblea dei Sindaci, ovvero il Consiglio comunale di Napoli, a seguito di tre convocazioni, non provvedono all'elezione dei componenti del Consiglio di distretto, provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale. (2)

3. Ogni Consiglio di distretto, nel corso della prima seduta convocata dal consigliere più anziano di età, elegge al proprio interno un coordinatore.

4. Il Consiglio di distretto approva, con il voto favorevole del sessanta per cento dei componenti, un proprio regolamento per lo svolgimento delle sedute e l'assunzione delle deliberazioni, nel rispetto delle norme dello Statuto.

5. L'EIC assicura, anche tramite propri uffici strutturati su base territoriale, il supporto tecnico-operativo ed amministrativo necessario al funzionamento dei Consigli di distretto.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 35, comma 1, lettera d) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

(2) Comma sostituito dall'articolo 35, comma 1, lettera e) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

 

 

Art. 14

(Funzioni dei Consigli di distretto)

1. I Consigli di distretto:

a) approvano il Piano d'ambito distrettuale;

b) definiscono la forma di gestione del servizio per la successiva approvazione da parte del Comitato esecutivo;

c) formulano proposte al Comitato esecutivo in merito al bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 152/2006;

d) concorrono alla verifica dello stato di attuazione del piano d'ambito e del raggiungimento degli standard economico-finanziari e tariffari, nonché del livello di efficienza, affidabilità e qualità del servizio assicurati all'utenza informando il direttore generale delle eventuali criticità riscontrate;

e) svolgono attività consultiva e propositiva nei casi previsti dalla presente legge nonché su richiesta del Comitato esecutivo;

f) predispongono e propongono la tariffa di distretto.

2. I Consigli di distretto, nell'esercizio delle proprie funzioni, assicurano la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e delle forme associative degli utenti, ai sensi dell'articolo 20.

3. I Consigli di distretto inviano ai Comuni del distretto di propria competenza, di cui all'allegato A, una relazione annuale sullo stato dei servizi.

4. Tutte le sedute dei Consigli di distretto sono pubbliche ed il resoconto delle stesse è pubblicato, entro cinque giorni, in una sezione dedicata del sito internet istituzionale dell'EIC.


 

 

Art. 15

(Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori nominato dal Comitato esecutivo dell'Ente idrico è composto da tre membri. (1)

2. I tre membri eleggono tra di essi il Presidente del Collegio dei revisori dei conti. In mancanza, oppure fino alla relativa elezione, il Collegio è presieduto dal membro effettivo con maggiore anzianità di nomina oppure con maggiore anzianità anagrafica. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di verifica e controllo attribuite dalla normativa vigente.

3. I membri del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni dell'EIC o su determinati affari. I membri del Collegio possono partecipare, se lo richiedono, alle riunioni del Comitato esecutivo.

4. Il Collegio informa la Regione, il Presidente dell'EIC, il Comitato esecutivo, i Consigli di distretto di tutti gli atti o fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire irregolarità di gestione oppure violazione di norme che disciplinano l'attività dell'EIC.

5. I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

 

 

Art. 15 bis (1)

(Direttore generale)

1. L'EIC ha un Direttore generale, nominato dal Presidente su deliberazione del Comitato esecutivo tra soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente, qualificata professionalità e specifica e documentata esperienza, adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, individuato all'esito di procedura ad evidenza pubblica, previa pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale dell'EIC, della Regione Campania e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

2. Il Direttore generale ha un contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore al triennio e non superiore al quinquennio e percepisce un trattamento economico determinato dal Comitato esecutivo con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale e nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia.

3. L'incarico di Direttore generale ha carattere di esclusività e per i dipendenti pubblici è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'Ente Idrico regionale. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore generale.

4. Alla nomina del Direttore generale si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

5. Il Direttore generale ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'EIC.

6.  In coerenza con gli indirizzi generali definiti dal Comitato esecutivo, il Direttore generale, in particolare:

a) espleta le procedure di affidamento del servizio idrico integrato per ogni ambito distrettuale, approvate dal Comitato esecutivo sulla base delle proposte dei Consigli di distretto;

b) provvede alla gestione delle convenzioni di affidamento del servizio, supportato dalle strutture operative degli ambiti distrettuali;

c) controlla l'attività dei soggetti gestori del servizio e provvede all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza degli stessi nonché, previa deliberazione del Comitato esecutivo, all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 152, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 

d) predispone gli atti, i regolamenti interni e gli atti generali di organizzazione da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo;

e) formula proposte ed esprime pareri ai Consigli di distretto;

f) predispone la relazione annuale sulle attività dell'EIC da trasmettere, entro il 30 dicembre di ciascun anno, al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale per ogni opportuna valutazione.

7. Il Direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'EIC, coordina le strutture operative, ed in particolare:

a) ha la responsabilità del personale, del funzionamento degli uffici e della gestione del personale;

b) adotta il programma annuale delle attività dell'Ente, attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi dei dirigenti e assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali, controlla l'attività dei dirigenti ed interviene in loro sostituzione in caso di inerzia; 

c) predispone gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo;

d) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;

e) cura l'esecuzione delle delibere dell'Ente e l'inoltro alla Regione, entro trenta giorni dall'approvazione, dei bilanci d'esercizio dell'Ente.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.



 

Art. 16

(Piano d'ambito regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 152/2006 il Piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:

a) ricognizione delle infrastrutture;

b) programma degli interventi;

c) modello gestionale ed organizzativo;

d) piano economico finanziario.

2. Il Piano d'ambito è adottato dal Comitato esecutivo dell'Ente idrico e trasmesso, entro dieci giorni, ai Consigli di distretto. Nei successivi trenta giorni, i Consigli di distretto trasmettono al Comitato esecutivo osservazioni, proposte, integrazioni al Piano d'ambito, specificando, per quanto riguarda il piano economico finanziario, le ulteriori componenti tariffarie in aggiunta alla tariffa di base determinato ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo 152/2006. Il Comitato esecutivo recepisce le indicazioni dei Consigli di distretto e approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Piano d'ambito regionale definitivo. La medesima procedura si segue per ogni necessario aggiornamento, attivabile anche su richiesta dei Consigli di distretto.

3. Il Piano d'ambito è trasmesso, entro dieci giorni dalla delibera di approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'ARERA e alla Regione. La Regione effettua la verifica di coerenza con la programmazione regionale entro quarantacinque giorni dal ricevimento, decorso tale termine in assenza di osservazioni il Piano d'ambito è esecutivo. (1)

4. Ai fini della tutela ambientale del patrimonio idrico nei territori nei quali ricadono le opere di captazione della risorsa idrica, il Piano d'ambito prevede interventi di salvaguardia e rivalutazione naturalistica. I suddetti territori sono da ritenersi strategici anche ai fini della programmazione degli investimenti.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 62, comma 1, lettera e) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.


 


Art. 17

(Piano d'ambito distrettuale)

1. Il Piano d'ambito distrettuale, redatto ai sensi del decreto legislativo 152/2006, è elemento del contratto con il gestore ed è costituito dai seguenti atti:

a) programma operativo degli interventi che:

1) definisce con adeguato dettaglio le caratteristiche generali delle opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti in ambito distrettuale;

2) identifica le priorità degli interventi nel rispetto degli obiettivi generali indicati dal Piano d' ambito regionale;

b) modello gestionale ed organizzativo di distretto che definisce la struttura operativa mediante la quale il servizio idrico integrato e la realizzazione del programma degli interventi in ambito distrettuale è realizzato;

c) piano economico finanziario di distretto che:

1) è articolato, così come quello d'ambito, nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario;

2) prevede con cadenza annuale l'adeguamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti a fondo perduto utilizzati dall'Ente d'ambito regionale;

3) definisce la tariffa di distretto e garantisce il rispetto dei principi di effettiva efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione alle indicazioni del programma operativo degli interventi.

1bis. Il Piano d'ambito distrettuale costituisce strumento attuativo del Piano d'ambito regionale e per la sua approvazione, nel rispetto degli articoli 11, comma 4, e 12, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, si applica la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), qualora l'autorità competente ritenga che produca effetti significativi sull'ambiente non precedentemente considerati dal Piano d'ambito regionale, quale piano sovraordinato, con particolare riferimento alle modalità di approvvigionamento della risorsa idrica. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.


 

 

Art. 18

(Fondo unico perequativo)

1. È istituito presso l'Ente idrico il fondo unico perequativo regionale, alimentato con fonti individuate dalla Giunta regionale, per le seguenti finalità:

a) favorire l'equilibrio costi/ricavi in ambito distrettuale, in caso di applicazione della tariffa sociale a favore di utenti in condizione di documentato disagio economico, secondo i parametri dell'ARERA; (1)

b) favorire la sostenibilità sociale degli eventuali incrementi tariffari secondo criteri di progressività su base pluriennale.

2. Lo Statuto dell'Ente idrico definisce i criteri e le modalità di formazione ed utilizzo del fondo, compresa l'individuazione di altre fonti di finanziamento.

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 62, comma 1, lettera e) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.


 

 

Art. 19 (1)

(Durata degli incarichi e compensi)

1.  L'incarico di componente del Consiglio di Distretto, del Comitato Esecutivo e di Presidente dell'EIC, ha durata quinquennale.

2. L'incarico di componente degli organi dell'EIC cessa anche precedentemente alla scadenza naturale dello stesso, se il componente perde per qualsiasi motivo la qualifica di sindaco, comportando contestualmente la cessazione dall'incarico anche dei componenti dallo stesso designati ed eletti nei singoli organismi ed in tal caso si procede alla sostituzione secondo le norme statutarie e regolamentari.

3. In presenza di cessazione dall'incarico di più componenti diversi dal Presidente, fino all‘espletamento delle procedure di sostituzione, le norme statutarie e regolamentari disciplinano le modalità di funzionamento degli organi fissando un limite minimo di componenti che comunque dovrà assicurare la validità e l'efficacia dei provvedimenti da assumere.

4. Per garantire la funzionalità e continuità dell'azione amministrativa, il Presidente, in caso di cessazione dalla carica di Sindaco, può permanere nelle sue funzioni, ove previsto dallo Statuto e per il periodo ivi indicato, comunque non superiore a dodici mesi. (2)

4bis. Lo Statuto dell'EIC definisce e disciplina i compensi agli organi dell'Ente per l'esercizio delle funzioni svolte, in conformità alle previsioni della vigente normativa statale. (3)


(1) Articolo sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(2) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.

 

 

Art. 20

(Tutela degli utenti e partecipazione)

1. Al fine di assicurare l'effettività del diritto all'acqua, l'uso consapevole e sostenibile della risorsa, la sua qualità e quella del servizio erogato, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell'EIC, di consultazione e verifica sulla gestione, di analisi dei reclami e di rilevazione della Customer Satisfaction, è istituito il Comitato consultivo sul Servizio idrico integrato. L'Ente Idrico Campano recepisce e disciplina con proprio regolamento la sua composizione ed il suo funzionamento, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in modo da assicurare la massima diffusione delle proposte e delle richieste dei cittadini e consentire:

a) la rappresentanza e la cura degli interessi degli utenti, con particolare riferimento ed attenzione ai diversamente abili, ai residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche disagiate;

b) la puntuale informazione agli utenti per la trasparenza nei rapporti contrattuali, la semplificazione nell'accesso ai servizi e l'acquisizione delle osservazioni e valutazioni inerenti il Servizio Idrico Integrato; 

c) la partecipazione all'elaborazione e aggiornamento della Carta del Servizio Idrico Integrato e la formulazione di pareri e proposte ai Consigli di Distretto sugli atti di programmazione, sul rispetto degli standard fissati per la gestione del servizio, ai sensi dell'articolo 14, comma 2. (1)

[2. Il Consiglio Regionale della Campania individua le modalità di cooperazione e relazione degli utenti e dei portatori d'interesse con gli organi e la struttura dell'Ente ed il soggetto gestore per consentire:

a) la rappresentanza e la cura degli interessi degli utenti con particolare riferimento ed attenzione ai diversamente abili, ai residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche disagiate;

b) la puntuale informazione agli utenti per la trasparenza nei rapporti contrattuali, la semplificazione nell'accesso ai servizi e l'acquisizione delle osservazioni e valutazioni inerenti il SII; 

c) la partecipazione all'elaborazione e aggiornamento della Carta del Servizio Idrico Integrato e la formulazione di pareri e proposte ai Consigli di Distretto sugli atti di programmazione, sul rispetto degli standard fissati per la gestione del servizio, ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

c bis) la massima diffusione delle proposte e delle richieste da parte della cittadinanza.] (2)

3. L'Ente Idrico Campano, inoltre, nell'ambito dell'organizzazione degli uffici e dei servizi, tra le risorse umane disponibili a legislazione vigente, individua il responsabile dei rapporti con l'utenza.

[4. Sono membri del Comitato Consultivo sul SII cinque rappresentanti dei comitati civici locali che operano sui territori a sostegno del principio "Acqua bene comune", individuati con apposito regolamento adottato dal Consiglio regionale.] (4)

4 bis. Al fine del contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato nonché per tutelare i nuclei familiari disagiati, il soggetto gestore del servizio idrico integrato provvede secondo le direttive adottate dall'ARERA ai sensi degli articoli 60 e 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali). (3)


(1) Comma sostituito dapprima dall'articolo 7, comma 3, lettera a) della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 e successivamente dall'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 1 della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

(2) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 2 della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11. In precedenza la lettera c bis) era stata aggiunta dall'articolo 7, comma 3, lettera b) della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1.

(3) Comma dapprima aggiunto dall'articolo 7, comma 3, lettera c) della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 successivamente sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera d) legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 ed infine modificato dall'articolo 62, comma 1, lettera e) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.

(4) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 2 della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.


 

 

TITOLO III

Disposizioni transitorie e finali

 

 

Art. 21

(Disposizioni transitorie)

1. La Giunta Regionale definisce, d'intesa con l'EIC, le modalità di subentro dell'Ente Idrico Campano, nei rapporti giuridici posti in essere dai precedenti Enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14(1)

2. Gli enti locali aderiscono all'Ente idrico con delibera di presa d'atto entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dello Statuto. Oltre tale termine, il Presidente della Regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori quindici giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4 del decreto legislativo 152/2006.

3. Fino all'approvazione del nuovo Piano d'ambito regionale, trovano applicazione le previsioni dei piani d'ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno di ciascun Ambito territoriale distrettuale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5, il gestore del servizio idrico integrato, individuato dall'EIC, in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria vigente, subentra ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano all'interno del medesimo Ambito territoriale distrettuale.

5. Se detti soggetti gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Ai fini della verifica ricognitiva in ogni ambito distrettuale, della legittimità delle gestioni esistenti prevista dall'articolo 172, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, effettuata entro sei mesi, l'Ente idrico può avvalersi del supporto tecnico dei competenti uffici regionali e di specifiche competenze del settore.

6. Ai soggetti gestori titolari di affidamenti conformi al regime pro tempore di cui all'articolo 172 del decreto legislativo 152/2006, al fine di favorire sinergie operative di gestione del ciclo, sono consentite, nel rispetto della normativa nazionale, operazioni societarie volte alla aggregazione e razionalizzazione delle gestioni esistenti, da attuare in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 bis del decreto legislativo 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 ed in particolare con le modalità indicate nel relativo comma 2 bis, anche ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni degli enti territoriali ai sensi dell'articolo 1, comma 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015). I nuovi soggetti derivanti da aggregazione e razionalizzazione di cui al comma 5 proseguono nelle gestioni per le durate previste nei contratti di servizio e negli altri atti che regolano il rapporto. Se sussistono i presupposti anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143, comma 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) per gli stessi possono essere assunti provvedimenti di perequazione della durata delle gestioni.

7. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti le gestioni esistenti relative ad  impianti di depurazione comprensoriali individuati con delibera della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se conformi alla normativa vigente in materia di appalti pubblici. (2)

8. In sede di prima applicazione della presente legge, l'EIC predispone il Piano d'ambito regionale entro centottanta giorni dalla costituzione dei suoi organi. Completate le procedure relative all'approvazione del Piano d'ambito regionale di cui all'articolo 16, comma 2, i Consigli di distretto procedono all'elaborazione ed alla approvazione del Piano d'ambito di distretto entro i successivi centottanta giorni, e lo trasmettono al Comitato esecutivo entro i successivi 10 giorni. (3)

9. I poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito e per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 152/2006, in continuità e conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 137 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013- 2015 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2013) cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, se i Comuni non hanno provveduto alla costituzione degli organi dell'EIC, i Commissari continuano ad assicurare, fino alla costituzione dei suddetti organi, l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali.9bis. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti adottati dai Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito in materia tariffaria e di conguagli tariffari in attuazione della delibera ARERA n. 643/2013 e per i quali pendono ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa, sono inefficaci fino alle determinazioni definitive adottate da parte del costituendo Ente Idrico Campano, sentito il Consiglio Distrettuale competente. (7) Successivamente al completamento della costituzione degli organi dell'EIC, i commissari degli Enti d'Ambito svolgono funzioni esclusivamente volte alla chiusura delle procedure di liquidazione. Le risorse connesse alla gestione del servizio idrico integrato, già spettanti agli Enti d'Ambito, a decorrere dall'1 gennaio 2019 sono attribuite all'Ente idrico campano, con esclusione di quelle connesse alla gestione della liquidazione e rinvenienti dai rapporti attivi e passivi pregressi. (4)

9 bis. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti adottati dai Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito in materia tariffaria e di conguagli tariffari in attuazione della delibera ARERA n. 643/2013 e per i quali pendono ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa, sono inefficaci fino alle determinazioni definitive adottate da parte del costituendo Ente Idrico Campano, sentito il Consiglio Distrettuale competente. (5)

9ter. Nelle more della piena operatività dell'EIC, le competenze in materia tariffaria di cui all'articolo 10 lettera g), relativamente alle tariffe all'ingrosso, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della deliberazione dell'ARERA n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015, dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di ambiente ed ecosistema. (6)

9 quater. Al fine di assicurare la definitiva estinzione degli Enti d'Ambito di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14 (Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è nominato un Commissario unico liquidatore che subentra ai Commissari di cui al comma 9. I Commissari trasferiscono le risultanze della ricognizione dei procedimenti e dei rapporti pendenti e la relativa documentazione, unitamente alle risorse residue, al Commissario unico.  Il Commissario unico liquidatore può avvalersi di un subcommissario al fine di completare il processo di liquidazione o di trasferire la titolarità di partecipazioni in società di capitali ai Comuni consorziati assicurando il controllo pubblico congiunto delle medesime partecipazioni societarie. (8)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera d), punto 1), legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera e) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.

(3) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), punto 2), legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(4) Periodo aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), punto 3), legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 3, lettera d) della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 ed in seguito modificato dall'articolo 62, comma 1, lettera e) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 35 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 ed in seguito modificato dall'articolo 62, comma 1, lettera e) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.

(7) Periodo modificato dall'articolo 62, comma 1, lettera e) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18

(8) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.


 

 

Art. 22

(Personale dell'Ente Idrico)

1. Il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le gestioni commissariali degli Ambiti territoriali esistenti, continua a svolgere i compiti relativi al servizio idrico integrato presso le strutture di appartenenza sino al trasferimento all'EIC.

1 bis. Entro e non oltre 30 giorni dal completamento della costituzione degli organi dell'EIC, il personale di cui al comma 1 viene distaccato all'EIC con oneri a carico dei bilanci degli ATO in liquidazione. (1)

2. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi della normativa vigente.

3. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla data del trasferimento.

4. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere presso le gestioni commissariali degli Ambiti territoriali esistenti proseguono con l'EIC fino alla loro naturale scadenza.

5. Entro sei mesi dal trasferimento del personale, il Comitato esecutivo dell'EIC ridetermina, su proposta del direttore generale, la dotazione organica del personale, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e in funzione dell'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle attività affidate entro cinque anni dall'avvenuto trasferimento del personale, l'EIC aggiorna definitivamente, nel rispetto della normativa vigente, la dotazione organica iniziale. (2)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera i) della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.


 

 

Art. 23

(Personale addetto al Ciclo Integrato delle Acque)

1. Ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo 152/2006 il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartiene alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici è soggetto, fermo restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) la disciplina del trasferimento di ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile. Il trasferimento del personale è realizzato in conformità al piano economico finanziario approvato dal gestore subentrante e con riferimento al personale già preposto in via esclusiva al servizio idrico nel bacino interessato dallo specifico subentro, con costi coperti dalla tariffa ivi applicata. (3)

1bis. A cadenza annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno, la Direzione generale competente in materia di ciclo delle acque, sentito l'Ente idrico campano, effettua il monitoraggio dello stato di collocazione del personale compreso negli elenchi approvati dalla Giunta regionale di ricognizione del personale addetto, alla data del 1° giugno 2011, alla gestione e/o manutenzione di servizi ed impianti afferenti il ciclo. Tale monitoraggio è effettuato con articolazione su base distrettuale, in riferimento all'ubicazione di opere ed impianti. Il personale che, a seguito del subentro di gestione, non risulti ricollocato con le procedure di cui al comma 1 è incluso in apposito elenco allegato agli atti di monitoraggio. Fermo restante la prioritaria ricollocazione del personale già dipendente del gestore subentrato, per la copertura di ulteriori fabbisogni occupazionali in sede distrettuale conseguenti a subentri in gestioni esistenti, nonché all'attivazione di nuove gestioni in conformità alla presente legge, in attuazione di accordi sindacali con le organizzazioni maggiormente rappresentative, è prevista la prioritaria ricollocazione lavorativa del personale incluso nell'elenco allegato ai predetti atti di monitoraggio. (1)

1ter. Il personale di cui al comma 1bis, in aggiunta all'utilizzo delle opportunità previste dal comma 1bis, può essere utilizzato alle dipendenze dei soggetti realizzatori di opere e/o interventi di adeguamento funzionale e/o manutenzioni di opere ed impianti esistenti, inclusi nella programmazione regionale e/o distrettuale, in applicazione di specifiche clausole sociali inserite negli atti di gara ed affidamento ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo  18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). (1)

1quater. Le procedure di cui al comma 1ter possono essere applicate anche per l'utilizzo di personale dipendente dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, anche con ricorso al distacco temporaneo ai sensi dell'articolo 23 bis del decreto legislativo  del  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)  in attuazione e per le finalità di programmi di risanamento e razionalizzazione approvati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Per le medesime finalità possono essere stipulati accordi fra soggetti gestori, anche con ricorso alle vigenti norme in materia di contratti di rete. (1)

2. Negli ambiti distrettuali dove insistono gestioni assentite in conformità alla normativa pro tempore vigente, le infrastrutture e gli impianti che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora presi in carico dal soggetto gestore, sono trasferiti allo stesso gestore sulla base dell'attività ricognitiva della Giunta regionale sullo stato di consistenza delle singole opere e del personale addetto, alla data del 1° giugno 2011.

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 56 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera f) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.

(3) Periodo aggiunto dall'articolo 62, comma 1, lettera d) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.


 

 

Art. 24

(Clausola di valutazione e abrogazioni)

1. La Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione e sulle eventuali criticità emerse in fase di applicazione.

2. La legge regionale 21 maggio 1997, n. 14 (Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36) è abrogata.


 

 

Art. 25

(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione)

1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, affida le concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali, naturali e termali e per le piccole utilizzazioni geotermiche locali di cui alla legge regionale 22 luglio 2009, n. 8 (Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente) nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia. (1)

2. La Giunta Regionale, con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri cui attenersi per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 1.

3. Le concessioni comunque in essere permangono efficaci limitatamente al tempo necessario per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, così da garantire per il periodo suddetto la continuità dell'attività aziendale, sia per le imprese termali che per quelle d'imbottigliamento e per le piccole utilizzazioni di cui al comma 1, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e l'utilizzo ottimale della risorsa idrotermale ed idrominerale. (2)

4. Il comma 112 bis, dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo collegato alla legge di stabilità regionale 2014) è abrogato.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 16, comma 11, lettera a) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.

(2) Comma dapprima  sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera g) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 successivamente poi così sostituito dall'articolo 16, comma 11, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22.


 

 

Art. 26

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Agli adempimenti previsti per la organizzazione dell'EIC si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca