Legge Regionale 19 gennaio 1984, n. 3.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 7 del 24 gennaio 1984


«Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali»

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga


la seguente legge:

Art. 1

Oggetto delle tasse

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle Regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281 ed istituite dalla Regione Campania con legge 26 gennaio 1972, n. 1, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.


 

Art. 2

Obbligo del pagamento

La tassa di rilascio o quella di apertura è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta entro e non oltre la consegna dello stesso all' interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti venuti a scadenza, sono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell' espletamento di tali formalità.

Salvo quanto previsto nel I comma nei casi espressamente indicati nella annessa tariffa gli atti la cui validità pluriennale sono soggetti ad una ulteriore tassa annuale da corrispondersi, nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ciascun anno successivo a quello nel quale l' atto è stato emesso.

Nei casi di smarrimento, distruzione o deterioramento dell' atto soggetto a tassa, il rilascio del duplicato non comporta il pagamento di una nuova tassa.

Quando la misura della tassa è determinata in rapporto alla popolazione dei Comuni, questa è desunta dai dati dell' ultimo censimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.


 

Art. 3

Maggioranzione delle tasse

Con decorrenza 1 gennaio 1984 sulla misura fissata nella quarta e quinta colonna dell' annessa tariffa è stabilita, ai sensi dell' undicesimo comma dell' art. 25 del decreto - legge 28 febbraio 1983, n. 55 convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, una maggiorazione del venti per cento, così come indicato nella sesta e settima colonna della tariffa stessa.

Le frazioni dei nuovi importi sono arrotondate alle cinquecento lire superiori.


 

Art. 4

Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali si corrispondono con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Campania - Tasse sulle Concessioni regionali - Servizio Tesoreria - Napoli.


 

Art. 5

Effetti di mancato o ritardato pagamento

Gli atti per i quali sono dovute le tasse previste dalla presente legge non sono efficaci fino a quando le tasse medesime non siano state corrisposte.


 

Art. 6

Sanzioni

Nel caso in cui un' attività, per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale, venga esercitata senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa si incorre, salvo le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

Il pubblico ufficiale, che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto, è soggetto alla pena pecuniaria da L. 5.000 a L. 50.000, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo per queste l' azione di regresso verso il debitore.

Nel caso in cui le tasse annuali siano corrisposte oltre i termini di scadenza stabiliti nella annessa tariffa, e prima che sia stata accertata l' omissione del pagamento, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma del presente articolo, si incorre in una soprattassa del dieci per cento della tassa, da computarsi per ogni mese compiuto dal giorno in cui la tassa stessa sarebbe stata dovuta.


 

Art. 7

Accertamento e definizione delle violazioni

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, anche da dipendenti dell' Amministrazione regionale appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede gli Uffici tributari regionali, dai funzionari o impiegati addetti agli Uffici del Servizio Finanze e Tributi.

I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura degli Uffici dai quali dipendono gli accertatori, all' Assessore preposto al Servizio Finanze e Tributi per l' istruttoria e la predispsizione dei provvedimenti previsti dall'art. 9 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 9.

I provvedimenti di cui al comma precedente assumono la forma di:

1) avviso premonitorio con il quale il trasgressore viene invitato a definire il contesto mediante il pagamento, entro quindici giorni dalla notifica, del tributo evaso, quando dovuto, e della pena pecuniaria massima ridotta ad un sesto, nonchè di eventuali sopratasse ed interessi moratori, ovvero a produrre le sue deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell' avviso, intestate al Presidente della Giunta regionale e presentate al Servizio Finanze e Tributi.

2) ordinanza, con la quale, decorso inutilmente il termine di cui sopra o accertata la esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore in base agli atti raccolti ed alle deduzioni prodotte, viene determinato in concreto l'ammontare della pena pecuniaria, nonchè degli altri pagamenti di cui al precedente punto 1).

Avverso l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale è proponibile il ricorso innanzi al giudice ordinario nei termini previsti dalla legge dello Stato in materia.

Per quanto non previsto dai precedenti commi valgono le norme contenute nella legge regionale 7 marzo 1973, n. 9 o, in quanto applicabili, quelle contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4.


 

Art. 8

Interessi moratori

Sulle somme dovute alla Regione Campania a titolo di tassa sulle concessioni regionali si applicano gli interessi di mora nei limiti e con le modalità previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modificazioni.


 

Art. 9

Riscossione coatta

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.


 

Art. 10

Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie

Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le violazioni previste dal precedente art. 6, sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all' Erario agli effetti di cui all' art. 1 di detta legge.


 

Art. 11

Il Presidente della Giunta regionale può delegare l' Assessore preposto al Servizio Finanze e Tributi alla firma degli atti attribuiti alla sua competenza dalla presente legge.

Sentito lo stesso Assessore, il Presidente della Giunta regionale può delegare inoltre il coordinatore del Servizio Finanze e Tributi alla firma degli atti concernenti le infrazioni alle norme della presente legge.


 

Art. 12

Termini per accertamenti e rimborsi

L' accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Nonostante l'inutile decorso del termine, di cui al comma precedente, l' atto, per il quale non sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non acquista efficacia sino a quando la tassa non venga corrisposta.

In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Il contribuente può richiedere al Presidente della Giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell' atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

La Giunta regionale, sulla base dell' istruttoria espletata dal competente Servizio Finanze e Tribiuti, delibera sulla richiesta di rimborso.


 

Art. 13

Norme abrogate

Sono abrogate le norme non compatibili con la presente legge, contenute nelle leggi regionali 26 gennaio 1972, n. 1; 7 marzo 1973, n. 9 e 10 aprile 1980, n. 20.


 

Art. 14

Rinvio alle norme legislative dello Stato

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le disposizioni legislative concernenti le tasse sulle concessioni governative.


 

Art. 15

Norme finali e transitorie

Non è dovuta alcuna integrazione, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge siano già state corrisposte le tasse annuali per il 1983 nella misura e nei termini fissati dalla teriffa annessa alla legge regionale 10 aprile 1980, n. 20. In caso contrario le tasse per l'anno 1983 dovranno essere corrisposte nella misura fissata dalla tariffa annessa alla presente legge entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, le tasse annuali per il 1983 siano già state corrisposte nella misura stabilita dalla tariffa annessa alla legge regionale 10 aprile 1980, n. 20, ma oltre i termini fissati dalla tariffa stessa, in luogo della pena pecuniaria si incorre nel pagamento di una soprattassa nella misura indicata dall' art. 5 della suddetta legge regionale 10 aprile 1980, n. 20.



 

Art. 16

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 127, secondo comma, della Costituzione e dell' articolo 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 19 gennaio 1984

Fantini