Legge Regionale 6 maggio 1985, n. 39.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 26 del 9 maggio 1985


«Provvedimenti a favore delle scuole campane per contribuire allo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità camorristica»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga


la seguente legge:

Art. 1

Finalità

La Regione Campania al fine di contribuire alla lotta contro la camorra anche sul piano educativo e di agevolare i giovani nello studio e nell'approfondimento dei vari aspetti e manifestazioni del fenomeno camorristico, promuove nelle scuole campane di ogni ordine e grado e nelle facoltà universitarie una serie di iniziative tendenti a sviluppare la coscienza civile democratica, mediante ricerche individuali e di gruppo, indagini, seminari, dibattiti, cineforum, mostre fotografiche, ed ogni altra attività utile ad una reale conoscenza del problema nelle sue implicazioni storiche, socio - economiche, politiche e di costume.


 

Art. 2

Per ciascun anno scolastico, a decorrere dal 1984/85, il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato, a titolo sperimentale a concedere contributo alle scuole, istituti e Facoltà di cui al precedente articolo, nonchè alle Associazioni degli studenti legalmente costituite, per iniziative riguardanti attività integrative, di studio e di ricerca sul fenomeno della camorra in Campania rivolte sia agli studenti sia ai cittadini del territorio sul quale insistono le relative istituzioni scolastiche.

I contributi di cui al comma precedente, nella misura massima di lire 10 milioni, sono concessi per tutte le spese relative all'acquisto di materiale bibliografico e didattico, all'organizzazione di incontri con esperti, di indagini nel territorio, di mostre, di raccolte di documenti.


 

Art. 3

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente, il legale rappresentante della scuola, dell'Istituto, delle Facoltà e delle Associazioni degli studenti deve presentare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre per gli anni successive al Presidente della Giunta Regionale apposita domanda, corredata da un preventivo di spesa e da una dettagliata relazione illustrativa della iniziativa che si intende promuovere.

La Giunta regionale elabora il piano sulla base delle domande istruite entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

I contributi sono concessi a quelle iniziative che risultino più corrispondenti per gli obiettivi educativi, le tematiche prescelte, le metodologie suggerite, alle finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

I risultati delle sperimentazioni attuate, con la documentazione eventualmente raccolta, i testi delle relazioni e delle ricerche ed ogni altro materiale elaborato nel corso dell'attività svolta possono essere pubblicata e diffusi in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Regione.


 

Art. 4

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad organizzare, previa intesa con le competenti autorità scolastiche e le università campane, seminari a livello provinciale e interprovinciale, destinati ai docenti interessati alla sperimentazione delle attività didattiche ed educative previste dalla legge, e a finanziare con borse di studio di 1 milione (1.000.000) le ricerche dei laureandi sull'argomento.

I seminari devono tendere ad approfondire tutte le questioni di natura culturale e metodologica inerenti la sperimentazione delle suddette attività .

Essi sono organizzati, all'inizio di ciascun anno scolastico, secondo le modalità fissate previa intesa con le autorità scolastiche dal Presidente della Giunta regionale.

Le facoltà universitarie della Campania avranno a disposizione due borse di studio, per ciascun anno accademico, da assegnarsi a studenti che hanno svolto ricerche sull'argomento.


 

Art. 5

È istituito il Centro di documentazione contro la camorra, presso la Presidenza della Giunta Regionale.

Il Centro, coordinato dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, si avvarrà della collaborazione dell'Osservatorio sulla camorra della fondazione «Domenico Colasanto», del «Centro documentazione vico Cappuccinelle» e della «Associazione degli studenti contro la camorra».

Il Centro di documentazione ha lo scopo di fornire a tutte le scuole e Università della Campania, materiale didattico, bibliografie, rassegne stampa tematiche, films e documenti, mostre fotografiche sul fenomeno camorristico e mafioso.

La Presidenza della Giunta Regionale può valutare l'opportunità di inviare gratuitamente a tutte le scuole medie superiori della Campania «apposite rassegne stampa» sul fenomeno.


 

Art. 6

I destinatari dei contributi previsti dalla presente legge debbono presentare il rendiconto della utilizzazione dei fondi assegnati entro il 30 novembre di ciascun anno.


 

Art. 7

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa complessiva di lire 1 miliardo così ripartita:

- per le finalità di cui all'art. 2 - L. 550 milioni;

- per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma - L. 150 milioni;

- per le finalità di cui all'art. 4 - L. 150 milioni;

- per le finalità di cui all'art. 5 - L. 150 milioni.

All'onere complessivo di lire 1 miliardo si fa fronte con lo stanziamento di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1418/ter dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, di nuova istituzione, con la denominazione: «provvedimenti a favore delle scuole campane per contribuire allo sviluppo di una coscienza civica contro la criminalità camorristica» mediante prelievo della predetta somma dallo stanziamento di cui al capitolo n. 300 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 6 maggio 1985

Fantini