Legge Regionale 6 maggio 1985, n. 38.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 26 del 9 maggio 1985


«Sanatoria delle opere abusive - Determinazione dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47»



Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga


la seguente legge:

Art. 1

Contributo dovuto per il rilascio della concessione in sanatoria

Il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria concernenti le opere abusive ultimate entro il 1º ottobre 1983, è subordinato, oltre che al versamento dell'oblazione di cui al Capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche alla corresponsione al Comune, ai sensi dell' art. 37 della stessa legge 28 febbraio 1985, n. 47 del contributo previsto dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Tale contributo, determinato secondo le disposizioni vigenti al 1º ottobre 1983, è dovuto secondo quanto stabilito ai successivi artt. 2 e 3.

Restano inoltre a carico del concessionario i costi di allacciamento alle reti dei pubblici servizi.


 

Art. 2

Contributi per opere abusive ultimate nel periodo 30 gennaio 1977 - 1º ottobre 1983

Nel caso di concessione in sanatoria concernente opere abusive ultimate nel periodo 30 gennaio 1977 - 1º ottobre 1983, salvo quanto disposto al sesto comma del presente articolo per gli interventi di ristrutturazione ed al successivo art. 4 per i casi di esenzione, è dovuto il contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il contributo è ridotto del 50% per le opere realizzate da soggetti aventi, al tempo della realizzazione dell'opera, i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica che abbiano costruito la propria prima abitazione nella quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, risiedano essi direttamente o i loro aventi causa.

Il contributo è ridotto di 1/3 se le opere abusive sono state realizzate per costruire la prima casa di abitazione nella quale risiedano i soggetti interessati direttamente o i loro aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le riduzioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle abitazioni classificate di lusso di cui al DMLLPP n. 1072 del 2 agosto 1969.

Il contributo di cui al primo comma è ridotto del 50% per gli opifici artigiani di superficie non superiore a 400 mq. e realizzati da imprenditori artigiani iscritti all'Albo e da questi direttamente utilizzati alla data della presente legge.

Il contributo è invece ridotto di 1/3 qualora la superficie sia superiore ai 400 mq.

Per gli interventi di ristrutturazione sull'edilizia esistente il contributo di cui al primo comma è ridotto del 50% per la parte dell'intervento che non ha comportato aumento delle superfici preesistenti. Il contributo è invece dovuto per intero per le superfici aggiunte, salvo le esenzioni di cui al successivo art. 4.

È scomputato dal contributo dovuto il costo delle opere di urbanizzazione che il concessionario ha eseguito direttamente, calcolato secondo i prezzi della tariffa del Genio Civile vigente al 1º ottobre 1983.

Il contributo per la concessione è ridotto al 50% per le opere di ristrutturazione, di consolidamento e di adeguamento funzionale eseguite su singoli edifici dichiarati danneggiati in maniera grave e/o gravissima a seguito di rilevamenti tecnici (schede tecniche) eseguite dopo il sisma del novembre 1980 - febbraio 1981 e marzo 1982.


 

Art. 3

Contributi per opere abusive ultimate nel periodo 1º settembre 1967 - 29 gennaio 1977

Nel caso di concessione in sanatoria per opere abusive ultimate nel periodo 1º settembre 1967 - 29 gennaio 19778 salvo quanto disposto al quarto comma del presente articolo per gli interventi di ristrutturazione e al successivo art. 4 per i casi di esenzione, il contributo per la concessione è ridotto alla sola quota relativa all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria.

Tale quota non è dovuta se le opere di urbanizzazione siano state già eseguite.

A scomputo totale o parziale della somma dovuta il concessionario o i concessionari riuniti in consorzio possono obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione indicate dal Comune, con le modalità e le garanzie da questo stabilite.

Per gli interventi di ristrutturazione sull'edilizia esistente il contributo di cui al primo comma non è dovuto per la parte dell'intervento che non ha comportato aumento delle superfici preesistenti. Il contributo è invece dovuto nella misura intera per le superfici aggiunte, salvo le esenzioni di cui al successivo art. 4.

Il contributo è ridotto del 50% per le opere realizzate da soggette aventi al tempo della realizzazione dell'opera, i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica che abbiano costruito la propria prima casa di abitazione nella quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, risiedano essi direttamento o i loro aventi causa.

Il contributo è ridotto di 1/3 se le opere abusive sono state realizzate per costruire la loro prima casa di abitazione nella quale risiedano i soggetti interessati direttamente o i loro aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le riduzioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle abitazioni classificate di lusso di cui al DMLLPP n. 1072 del 2 agosto 1969 .

Il contributo di cui al primo comma è ridotto del 50% per gli opefici artigianali di superficie non superiore ai 400 mq. e realizzati da imprenditori artigiani iscritti all'Albo e da questi direttamente utilizzati alla data della presente legge.

Il contributo è invece ridotto di 1/3 qualora la superficie sia superiore ai 400 mq.

Il contributo per la concessione è ridotto al 50% per le opere di ristrutturazione, di consolidamento e di adeguamento funzionale eseguite su singoli edifici dichiarati danneggiati in maniera grave e/o gravissima a seguito dei rilevamenti tecnici (schede tecniche) eseguiti dopo il sisma del novembre 1982, febbraio 1981 e marzo 1982.


 

Art. 4

Esenzione dal contributo

Sono esentate dal pagamento del contributo per il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria le opere abusive ultimate anteriormente al 1º settembre 1967, quelle esentate dal contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per effetto di specifiche disposizioni di legge e quelle dei Comuni disastrati già previste dalla legge 29 novembre 1982, n. 883.


 

Art. 5

Oneri di urbanizzazione per lottizzazioni

Gli oneri di urbanizzazione previsti dal settimo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 sono calcolati secondo le disposizioni vigenti al 1º ottobre 1983.


 

Art. 6

Disposizioni finali

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 6 maggio 1985

Fantini