Legge Regionale 3 gennaio 1985, n. 1.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 3 del 17 gennaio 1985


«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 39 del 9 agosto 1974 - Istituzione dell'Ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato».


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga


la seguente legge:

 

Art. 1

       L'art. 3 della legge 9 agosto 1974, n. 39 è integrato come segue:

«H 1 - presta la sua assistenza ai Comuni per la realizzazione in aree attrezzate, ai loro Consorzi, ai Consorzi artigiani e misti, ex legge 21 maggio 1981, n. 240, per favorire l'insediamento delle piccole imprese.

H2 - favorisce la costituzione ed agevola lo sviluppo di consorzi tra imprese artigiane e misti aventi la finalità di prestare garanzie collettive per il credito a breve e medio termine, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675».


 

Art.2

L'art. 7 della legge 9 agosto 1974, n. 39 è abrogato e sostituito dal seguente:

Gli organi dell'ERSVA sono:

a) il Consiglio generale;

b) il Comitato esecutivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Sindaci.


 

Art.3

L'art. 8 della legge 9 agosto 1974, n. 39 è abrogato e sostituito dal seguente:

Il Consiglio Generale, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:

a) 8 membri eletti dal Consiglio regionale, fuori del proprio seno, scelti tra esperti della materia artigiana, con voto limitato ad un solo nominativo;

b) 8 membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali dell'artigianato dirette emanazioni delle Confederazioni Nazionali abituali partecipanti, direttamente o attraverso le categorie verticali aderenti, alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

c) 2 membri designati dalla Commissione regionale per l'artigianato, anche in rappresentanza della Commissione Provinciale;

d) 1 membro designato dal Comitato regionale Artigiancassa;

e) 5 membri designati dalle Province campane;

f) 1 membro designato unitariamente dalle Confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

g) 2 membri designati dagli Istituti di credito operanti nella Regione, uno dei quali per le Casse Rurali ed Artigiane;

h) 2 membri designati dalle Associazioni Imprenditori Industriali più rappresentative;

i) 1 membro designato dall'Assessore all'Artigianato;

l) 1 membro designato dall'Assessore alla Formazione Professionale;

m) 1 membro designato dall'Assessore ai rapporti con la CEE.

I membri di cui alle lettere i), l) ed m) partecipano con voto consultivo.

Il Consiglio Generale dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati; si riunisce, convocato e presieduto dal Presidente, almeno due volte all'anno; è convocato in via straordinaria ogni volta che il Comitato Esecutivo lo ritenga opportuno e/o quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Sindaci e/o da almeno un terzo dei propri componenti.

La prima convocazione del Consiglio Generale viene fatta dall'Assessore all'Artigianato.

Le riunioni del Consiglio Generale sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti: le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'Ente o da un funzionario da lui delegato.


 

Art. 4

Dopo l'art. 8 della legge 9 agosto 1974, n. 39 è aggiunto l'art. 8-bis nella seguente formulazione:

È compito del Consiglio Generale:

a) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) approvare il programma annuale di attività e determinare gli indirizzi generali per il funzionamento dell'Ente;

c) eleggere nel proprio seno il Comitato Esecutivo;

d) rinnovare il Comitato Esecutivo mediante apposita mozione di sfiducia;

e) deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione.



Art. 5

Dopo l'art. 8/bis della legge 9 agosto 1974, n. 39 è aggiunto l'art. 8/ter nella seguente formulazione:

Il Comitato Esecutivo è composto da n. 7 membri di cui 4 prescelti tra i membri designati dagli organismi di rappresentanza della categoria artigiana, 3 tra gli altri componenti eletti nel proprio seno dal Consiglio Generale.

Spetta al Comitato Esecutivo provvedere all'amministrazione dell'Ente e, tra l'altro a:

- redigere il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il programma annuale di attività;

- approvare i regolamenti interni;

- approvare la pianta organica;

- assumere, revocare, disciplinare il personale;

- eleggere nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente;

- approvare le convenzioni con enti o singoli esperti;

- adottare tutte le altre iniziative che possano favorire il raggiungimento delle finalità dell'Ente.


 

Art. 6

Dopo l'art. 8/ter della legge 9 agosto 1974, n. 39 è aggiunto l'art. 8/quater nella seguente formulazione:

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta al mese ed ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono valide quando abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I Componenti del Comitato Esecutivo che, senza giustificato motivo, mancano per tre volte consecutive alle riunioni del Comitato Esecutivo si intendono decaduti.


 

Art. 7

L'art. 9 della legge 9 agosto 1974, n. 39 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Per il conseguimento delle finalità indicate negli articoli 3 e 4 il Comitato Esecutivo può avvalersi:

a) delle informazioni, dei dati statistici e delle notizie fornitegli da altri enti, da organizzazioni specializzate, dalle organizzazioni di categoria;

b) dalla collaborazione tecnica fornitagli da enti e/ o istituti specializzati».


 

Art. 8

L'art. 10 della legge 9 agosto 1974, n. 39 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Presso l'Ente e per singoli progetti possono essere istituiti Comitati Tecnici con compiti di consulenza - composti da professionisti particolarmente esperti - presieduti dal componente. Alla nomina degli esperti provvede, su proposta del Presidente, il Comitato Esecutivo».


 

Art. 9

L'art. 11 della legge 9 agosto 1974, n. 39 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Il Comitato Esecutivo elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente a maggioranza assoluta dei componenti; essi durano in carica fino al rinnovo del Comitato Esecutivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di impedimento o di assenza o per specifiche materie a lui delegate».


 

Art. 10

L'art. 12 della legge 9 agosto 1974, n. 39 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente; convoca e presiede il Consiglio Generale ed il Comitato Esecutivo e dà esecuzione alle deliberazioni approvate. Per l'ordinaria amministrazione ed in caso di urgenza, il Presidente ha facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, salvo ratifica nella prima seduta successiva del Comitato, pena la decadenza del provvedimento stesso. I provvedimenti di urgenza devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Sindaci nel giorno successivo a quello della loro adozione».


 

Art. 11

L'ultimo comma dell'art. 14 della legge 9 agosto 1974, n. 39 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Il Collegio dei Sindaci assiste alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo».


 

Art. 12

Le parole «Consiglio di Amministrazione» contenute nel secondo comma dell'art. 2 nonchè nel 1º e 2º comma dell'art. 15 della legge 9 agosto 1974, n. 39, si intendono sostituite con le seguenti: «Comitato Esecutivo».


 

Art. 13

Le parole «Consiglieri di Amministrazione» contenute nel 1º comma dell'art. 16 della legge 9 agosto 1974, n. 39 si intendono sostituite con le seguenti: «Componenti del Consiglio Generale e del Comitato esecutivo».


 

Art. 14

L'art. 17 della legge 9 agosto 1974, n. 39 è abrogato e sostituito dal seguente:

«L'esercizio finanziario dell'ERSVA coincide con l'anno solare. Il bilancio preventivo, corredato di relazioni, deve essere approvato entro il 31 ottobre e entro il 30 aprile di ciascun anno, il conto consuntivo corredato dalla relazione del Collegio dei Sindaci. Entro quindici giorni dalla loro approvazione i bilanci vanno trasmessi al Consiglio regionale».


 

Art. 15

L'art. 18 della legge 9 agosto 1974, n. 39 è abrogato e sostituito con il seguente:

«Le deliberazioni del Consiglio Generale e quelle del Comitato Esecuitvo relative alla Pianta Organica sono sottoposte alla approvazione della Giunta regionale. Le deliberazioni di cui al comma precedente vanno trasmesse nel termine di 15 giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale la quale è tenuta a pronunciarsi entro 30 giorni dal loro ricevimento. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo vanno trasmesse entro 10 giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale per opportuna conoscenza».


 

Art.16

Le parole «Consiglio di Amministrazione» contenute nell'art. 19 legge 9 agosto 1974, n. 39,sono sostituite con le seguenti: «Consiglio Generale».


 

Art.17

L'art. 22 della legge 9 agosto 1974, n. 39 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica il Consiglio Generale ed il Comitato Esecuitvo sono tenuti ad adottare i necessari regolamenti interni».


 

Art.18

L'art. 23 della legge 9 agosto 1974, n. 39 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Il Comitato Esecutivo, nel termine massimo di 90 giorni dal proprio insediamento, approva la pianta organica dell'Ente provvedendo all'inquadramento del personale già in servizio.

Trascorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza e controllo, adotta i provvedimenti previsti nel 1º comma.

Entro 180 giorni dal primo termine, o comunque dall'adozione della pianta organica, il Comitato Esecutivo provvede a ricoprire i posti vacanti nelle varie carriere con personale proveniente dalla Regione secondo la normativa derivante dagli accordi Nazionali concernenti i dipendenti delle Regioni a Statuto Ordinario e recepiti con leggi regionali.

Trascorso tale ulteriore termine l'Ente è autorizzato per i posti vacanti ad assumere personale nel rispetto della normativa vigente. Il trattamento normativo e retributivo del personale è quello previsto per il personale regionale.

Al Direttore dell'Ente spetta l'indennità di coordinamento».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 3 gennaio 1985

Fantini