Legge Regionale 13 agosto 1986, n. 22.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 55 dell'1 settembre 1986

 

«Iniziative culturali per i giovani attraverso scambi con Paesi esteri»

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

Finalità

La Regione Campania collabora alle iniziative tendenti a sviluppare gli scambi socio - culturali giovanili internazionali, promossi dal Ministero degli Affari Esteri, che perseguono il fine di promuovere lo scambio di esperienze di volontariato e di attività socio - culturali, particolarmente rivolte al coinvolgimento della gioventù.


 

 

Art. 2

Predisposizione dei progetti

Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta Regionale propone progetti, ritenuti particolarmente significativi, da inserire nei protocolli del Ministero degli Esteri nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento ex art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382 e del Decreto dl Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980.

Alla formulazione delle proposte possono partecipare gli Enti Locali e le Associazioni culturali interssate.

A tal fine gli Enti e le Associazioni dovranno avanzare, entro il 30 maggio di ciascun anno, apposita richiesta all'Assessorato Regionale alla Istruzione e Cultura, allegando la relazione sul programma delle attività da svolgere nell'anno successivo, corredata da preventivo di spesa.




Art. 3

Approvazione del programma esecutivo e contributi

Entro il mese di gennaio di ogni anno la Giunta approva i progetti inseriti nei «protocolli di intesa» del Ministero degli Esteri, autorizzando la spesa per quanto concerne le iniziative gestite direttamente dalla Regione e l'ammontare del costo della spesa per quanto concerne le proposte gestite direttamente dagli Enti Locali e dalle Associazioni Culturali.

Il contributo agli Enti e alle Associazioni sarà detrminato nella misura massima del 50% del costo dell'iniziativa, detratto il contributo eventuale dei MInisteri interessati.




Art. 4

Liquidazione ed erogazione delle spese e dei contributi

La liquidazione ed erogazione delle spese, direttamente sostenute dalla Regione, è disposta dal competente Servizio sulla base della relativa documentazione finanziaria.

La liquidazione del contributo a favore degli Enti Locali e delle Associazioni è disposta dal competente Servizio per il 50% in sede di approvazione del relativo progetto da parte della Giunta Regionale e l'ulteriore 50% dietro presentazione, da parte degli Enti e delle Associazioni richiedenti, di una dettagliata relazione circa il programma svolto e le spese sostenute.

In sede di liquidazione e di erogazione del saldo, l'ammontare del contributo sarà ridotto in proporzione alle minori somme effettivamente spese rispetto a quelle preventive.




Art. 5

Disposizioni finanziarie

Per il perseguimento degli scopi previsti dalla presente legge, è autorizzata per l'anno 1986 la spesa complessiva di L. 90 milioni, cui si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al Capitolo 1424 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1986, di nuova istituzione, con la denominazione: «Iniziative culturali per i giovani attraverso scambi con Paesi esteri», mediante prelievo della occorrente somma dello stanziamento di cui al Cap. 300 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 320, che si riduce di pari importo.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.


 

 

Art. 6

Norme transitorie

Per l'anno 1986 la richiesta e la documentazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 dovrà essere presentata dagli Enti e dalle Associazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il programma delle iniziative sarà approvato dalla Giunta Regionale entro i successivi 60 giorni.


 

 

Art. 7

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 13 agosto 1986

Fantini