Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 10 maggio 2012, n. 11, 21 luglio 2012, n. 22, 9 agosto 2012, n. 27, 30 novembre 2012, n. 31, 26 febbraio 2013, n. 2, 6 maggio 2013, n. 5, 16 gennaio 2014, n. 4, 7 agosto 2014, n. 16, 5 aprile 2016, n. 67 agosto 2019, n. 16, 4 marzo 2021, n. 229 giugno 2021, n. 5, 28 dicembre 2021, n. 31, 29 dicembre 2022, n. 18 e dalle sentenze della Corte Costituzionale 25 – 26 febbraio 2013, n. 28 e 3 – 9 luglio 2013, n. 180

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. 


 

 

Testo vigente della Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1.

 

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)"

                                                                     

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PROMULGA

La seguente legge:

 

Capo I

Disposizioni in materia di contabilità, bilancio, tributi, demanio e patrimonio

 

Art. 1

(Disposizioni in materia di regolazione debiti e crediti con gli enti locali)

1. In considerazione della particolare situazione finanziaria degli enti territoriali campani, al fine di agevolare i pagamenti delle amministrazioni locali di somme dovute alla Regione in relazione a crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti posizioni giuridiche negoziali nonché da sentenze, decreti ingiuntivi, o altri atti amministrativi e giurisdizionali, la Giunta regionale è autorizzata a stabilire, con proprio atto, modalità di rateizzazione dei crediti vantati, anche non onerose, che tengano conto della ragione del credito, della data di scadenza dello stesso, della presenza di eventuali contenziosi, nonché delle situazioni di particolare difficoltà finanziaria che caratterizzano i singoli enti interessati. La Giunta regionale è inoltre autorizzata a riconoscere progressive facilitazioni per incentivare l'accelerazione delle procedure di pagamento da parte degli enti debitori purché i rispettivi crediti siano realizzati in misura non inferiore ai tre quarti del relativo valore. (1)

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'esecuzione delle convenzioni con i gestori del Servizio idrico integrato (SII). (2)

1-ter. Per i crediti vantati nei confronti degli enti locali dissestati, rientranti nella massa passiva rilevata dall'organo straordinario di liquidazione, la Regione procede ai sensi dell'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); (3)

1-quater. Per le medesime finalità del presente articolo, la Giunta regionale è altresì autorizzata a stabilire modalità di recupero dei crediti vantati, senza il gravame degli interessi e rivalutazione del debito, per i crediti derivanti dall'attuazione dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Trasferimento funzioni a Regioni ed enti locali) e degli articoli 3 e 8 della legge regionale 16 ottobre 1978, n. 42 (Norme sulla soppressione dei patronati scolastici e relativi consorzi provinciali della Regione Campania ed attribuzione dei relativi servizi, beni e personale ai Comuni a norma dell'articolo 45 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616). (3)

2. La Giunta regionale individua i casi in cui è possibile prevedere intese con gli enti locali creditori della Regione finalizzate alla compensazione dei reciproci debiti.

3. I debiti degli enti regionali di diritto pubblico e di quelli strumentali partecipati al 100 per cento dalla Regione Campania relativi al mancato pagamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sono compensati con i crediti vantati nei confronti della Regione a seguito della entrata in vigore della presente legge.

 

(1) Comma così modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 180 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.

 

Art. 2

(Disposizioni in materia di regolarizzazione dei sospesi di tesoreria)

1. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – legge finanziaria regionale 2007), le parole "a tutto il 31 dicembre 2006" sono sostituite con le seguenti "a tutto il 31 dicembre 2011".

 

Art. 3

(Disposizioni in materia di versamento della tassa automobilistica regionale)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti annuali in materia di tassa automobilistica regionale i soggetti tenuti al pagamento per dieci o più veicoli sono autorizzati a provvedere al versamento cumulativo delle tasse dovute a partire dal primo periodo fisso successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2.

2. Le modalità con le quali è possibile provvedere ai pagamenti cumulativi sono stabilite con decreto del dirigente degli uffici tributari regionali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art.4

(Disposizioni in materia di accertamento della tassa automobilistica regionale)

1. L'esecuzione dei controlli in materia di tassa automobilistica regionale è informata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa utilizzando le informazioni dell'archivio regionale della tassa e degli altri archivi pubblici per l'elaborazione di programmi selettivi di controllo, anche differenziati per determinate categorie di veicoli.

 

Art. 5

(Rideterminazione dell'importo della tassa automobilistica regionale)

1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), dovuti dal 1 gennaio 2012 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, sono determinati con l'aumento del 10 per cento dei corrispondenti importi vigenti dell'anno 2011.

2. Per l'anno 2012 le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, a valere sulla UPB 1.82.227, e del fondo di cui all'articolo 37. Per il medesimo esercizio finanziario il finanziamento delle politiche sociali della Regione è assicurato dalle disponibilità residue dell'apposito Fondo nazionale da reiscrivere nel bilancio 2012, fatti salvi i vincoli imposti dal patto di stabilità interno. (1)

2-bis. A decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 sono ripartite per il finanziamento delle seguenti attività: (3)

a) in misura pari al 30 per cento, per il sostegno ai processi di gestione delle situazioni di crisi occupazionale e dei processi di sviluppo ovvero per azioni di formazione e aggiornamento nei processi di integrazione tra politiche sociali e politiche per il lavoro nonché della integrazione oraria dei lavoratori socialmente utili impiegati presso le strutture della Regione Campania, se è attestata dagli uffici regionali medesimi l'effettiva utilità del loro utilizzo; (4)

b) in misura pari al 70 per cento, per le politiche sociali della Regione. (2) (5)

 

(1) Comma integralmente sostituito dall'articolo 2, comma 5 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 27 successivamente modificato dall'articolo 1, comma 49, lettera a) legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 49, lettera b) legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(3) Alinea modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

(4)  Lettera modificata dapprima dall'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31 in seguito dall'articolo 64, comma 6 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.

(5) Lettera modificata dall'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.

 

Art. 6

(Veicoli di proprietà o in utilizzo della Regione Campania(1)

1. Al fine di eliminare i costi amministrativi legati ad adempimenti che non comportano il conseguimento di risultati economici positivi per l'amministrazione è istituito l'albo dei veicoli della Regione Campania esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale, costituito dai veicoli di cui la Giunta o il Consiglio regionale risultano proprietari negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico ovvero utilizzatori a titolo di locazione a lungo termine senza conducente, sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico, di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. (2)

 

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 50, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.

(2) Comma modificato dall'articolo 50, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.


 

Art. 7

(Agevolazioni in materia di tassa regionale diritto allo studio)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 38 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390) è aggiunto il seguente:

"8 bis. I soggetti di cui all'articolo 30 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), sono esonerati dal pagamento della tassa.".

 

Art. 8

(Disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi regionali)

1. Nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, i controlli previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), si effettuano sulla base di un campione determinato dal dirigente competente in relazione alla valutazione della sostenibilità organizzativa e dei costi legati alla singola procedura di controllo, per valori fino ai 200,00 euro, e per campioni non inferiori al 3 per cento per gli importi superiori ai 200,00 euro e fino a 500,00 euro, non inferiori al 10 per cento per importi superiori ai 500,00 euro e fino a 5.000,00 euro e non inferiori al 30 per cento per importi superiori ai 5.000,00 euro.

 

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 16/2010)

1. La legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale), è così modificata:

a) al comma 8 dell'articolo 1 dopo le parole "polizia di stato" sono aggiunte le seguenti ", compreso il personale Anas in possesso di tessera per l'espletamento del servizio di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del Codice della Strada,";

b) il comma 9 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"9. I materiali utilizzati, secondo la normativa vigente, per la copertura giornaliera e per la realizzazione e gestione di discariche, non sono assoggettati al pagamento del tributo limitatamente alle quantità previste nel progetto di discarica, così come autorizzate e riportate nei registri di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).";

c) al comma 3 dell'articolo 14 le parole "all'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti "all'articolo 11";

d) al comma 1 dell'articolo 16 le parole "ivi compresi quelli di cui all'articolo 2, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti "compresi quelli smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia.";

e) al comma 5 dell'articolo 17 le parole "all'articolo 7, comma 4" sono sostituite dalle seguenti "all'articolo 12, comma 4".


 

Art. 10

(Disposizioni in materia di deflazione del contenzioso tributario)

1. Allo scopo di perseguire finalità di deflazione del contenzioso tributario, i versamenti e gli adempimenti dichiarativi in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) i cui termini sono scaduti antecedentemente l'entrata in vigore della legge regionale 16/2010, che ha disciplinato le procedure applicative del tributo, si considerano regolarmente effettuati se chi vi era tenuto adempie entro il 30 giugno 2012.

 

Art. 11

(Contrasto dell'evasione e dell'elusione dei tributi regionali e locali in materia fiscale e contributiva)

1. Al fine di promuovere e sostenere idonee forme di collaborazione e integrazione dell'attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali regionali, delle province e dei comuni, nonché di quelli contributivi, e di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in coerenza con i principi di cui agli articoli 2, comma 2, lettere d) e z), e 26, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) ed in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso la Regione, senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale, una Commissione per il contrasto dell'evasione e dell'elusione dei tributi erariali in materia fiscale e contributiva.

2. La Commissione, con cadenza semestrale, fermo restando le competenze attribuite in materia ai predetti organismi dalle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto della propria autonomia organizzativa, provvede alla ricognizione delle disposizioni normative, dei dati rilevanti e delle informazioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi regionali e locali, nonché in materia fiscale e contributiva, finalizzata a incentivare e potenziare l'integrazione dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e contributiva, e nell'emersione delle basi imponibili.

3. La Commissione, composta in forma paritetica da tre rappresentanti designati dalla Regione, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti designati rispettivamente dalle Province e dai Comuni in ambito regionale, e da un rappresentante ciascuno designato dall'Agenzia delle entrate e degli Enti previdenziali, sulla base della ricognizione di cui al comma 2, può promuovere la stipula di apposite convenzioni tra gli organismi interessati per il contrasto al fenomeno dell'elusione e dell'evasione dei tributi dovuti agli enti territoriali, in materia fiscale e contributiva, anche mediante l'integrazione dei dati e delle informazioni in possesso dei predetti organismi, anche in via telematica.

4. La Commissione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei diversi livelli istituzionali, può proporre modifiche normative e specifici accordi volti al progressivo miglioramento e potenziamento delle modalità tecniche e operative nell'attività di accertamento, prevedendo ulteriori forme di riconoscimento premiale in relazione al maggior gettito derivante dall'azione di accertamento e di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2,17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), compreso l'eventuale riutilizzo di una quota del maggior gettito riferibile all'attività di recupero fiscale per il finanziamento di programmi e interventi finalizzati al sostegno dell'economia, alla promozione di nuova occupazione e di assistenza socio-sanitaria in favore di soggetti a rischio di esclusione sociale nell'ambito del territorio regionale, da escludere dal complesso delle spese finali determinate ai fini del rispetto della disciplina del Patto di stabilità interno. (1)

5. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e gli adempimenti organizzativi connessi all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 25 – 26 febbraio 2013, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2013, n. 10 – 1^ serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

 

Art. 12

(Norme finanziarie in materia di demanio marittimo)

[1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 26 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Campania), è sostituito dai seguenti:

"1. L'imposta è dovuta dal concessionario in misura pari al 100 per cento del canone di concessione statale.

2. Il 50 per cento dell'imposta regionale riscossa in materia di concessioni sul demanio marittimo è assegnato ai comuni territorialmente competenti.".] (1)

2. Nel caso di utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo che comportano mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze, o la realizzazione di opere di facile rimozione, l'occupante abusivo è tenuto al pagamento di un indennizzo alla Regione Campania pari al tributo regionale dovuto, se in possesso di legittimo provvedimento abilitativo, aumentato del 200 per cento. Nel caso di utilizzazioni difformi dal provvedimento abilitativo, l'indennizzo è pari al tributo regionale aumentato del 100 per cento. Nel caso di utilizzazioni senza titolo o difformi dal titolo, che comportano la realizzazione di opere inamovibili non legittimate, l'indennizzo da pagare è pari al valore di mercato del manufatto, aumentato nella misura indicata dai periodi 1 e 2. Rimane ferma l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il pagamento dell'indennizzo da corrispondere allo Stato ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), nonché il ripristino dello stato dei luoghi. Il 50 per cento degli importi riscossi dai comuni sul demanio marittimo di propria competenza è assegnato ai medesimi comuni territorialmente competenti e da essi direttamente trattenuto. (2)

3. Gli importi incassati della Regione Campania, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8 della legge regionale 1/1972, nonché quelli incassati dalle sanzioni amministrative irrogate dalla Regione Campania per illeciti commessi nei porti regionali, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati), confluiscono nell'UPB 1.57.99, destinata ai porti regionali. (3)

4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le concessioni a titolo gratuito sul demanio marittimo si considerano scadute.

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 127, lettera a) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 127, lettere b) e c) legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(3) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 127, lettere d) ed e) legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

 

Art. 13

(Modifiche alla legislazione in materia di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile)

1. È autorizzata l'alienazione dei beni del patrimonio regionale indicati nel Piano delle alienazioni allegato al bilancio annuale di previsione della Regione Campania.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 38 (Disciplina dei beni regionali), è sostituito dal seguente:

"2. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienati mediante asta pubblica, assumendo come base d'asta il prezzo di stima, ridotto del 10 per cento, e col sistema delle offerte segrete in aumento.".

3. L'articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale), è così modificato:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale inseriti nel Piano delle alienazioni, allegato al bilancio annuale di previsione della Regione Campania, possono essere venduti con riconoscimento del diritto di prelazione:

a) a coloro che, conseguito il possesso in modo pacifico e pubblico oppure in virtù di idoneo titolo, li occupano alla data del 30 giugno 2011, fermo restando

quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 della legge regionale 38/1993;

b) agli enti pubblici che occupano gli immobili in virtù di idoneo titolo o che ne hanno possesso in modo pacifico e pubblico.";

b) al comma 4 le parole "Il prezzo degli immobili locati a fini non abitativi resta quello determinato dall'agenzia del territorio." sono sostituite con le seguenti "Per gli immobili locati per fini non abitativi al prezzo di vendita stabilito sulla base del valore di mercato è applicata una riduzione pari al 15 per cento.";

c) il comma 20 è sostituito dal seguente:

"20. Le disposizioni della presente legge si applicano ai beni immobili del patrimonio disponibile regionale da trasferire a titolo oneroso ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da trasferire agli aventi titolo ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).".

4. Le disposizioni dell'articolo 25 della legge regionale 18/2000, come modificato dalla presente legge, si applicano ai procedimenti di vendita non ancora conclusi, le cui proposte irrevocabili di acquisto sono state formalizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i procedimenti gravati da contenzioso.

 

Art. 14

(Modifiche alla legge regionale 12/2008)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane), dopo le parole "gestite" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei beni immobili ricadenti nei comuni esclusi dai nuovi ambiti territoriali, che ricadono nella titolarità dei comuni stessi, fatti salvi i diritti acquisiti".

 

Art. 15

(Razionalizzazione dei contratti di fitto)

1. Al fine di razionalizzare la spesa la Regione Campania, gli enti regionali collegati, le Aziende sanitarie locali (ASL), le società e le aziende controllate e partecipate dalla Regione Campania predispongono un Piano di razionalizzazione dei contratti di fitto passivi e pongono in essere azioni volte ad assicurare una diminuzione di almeno il 33 per cento dei costi sostenuti, prevedendo l'utilizzo degli immobili concessi a titolo gratuito da parte dello Stato, degli enti locali e degli altri enti territoriali.

2. Il Piano di razionalizzazione dei fitti passivi è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dall'incarico dei rappresentanti legali degli enti di cui al comma 1.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai dirigenti delle ASL della Regione Campania di procedere alla stipula dei nuovi contratti di fitto in assenza di comprovate ed inderogabili esigenze o di obblighi derivanti dai piani attuativi.

 

Art. 16

(Modifiche alla legge regionale 18/1997)

1. La legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 (Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è così modificata:

a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2 bis. Coloro i quali non hanno prodotto istanza di regolarizzazione del rapporto locativo nei termini di cui all'articolo 69, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001), possono, se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 ed accertati dalla commissione di cui all'articolo 6, produrre istanza di regolarizzazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli IACP territorialmente competenti provvedono a dare ampia pubblicità alla presente legge ed inviare lettera raccomandata agli interessati per la presentazione delle istanze.";

b) il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"5. Nella domanda o nell'assegnazione subentrano i parenti di primo grado in linea retta o collaterale componenti il nucleo familiare da almeno cinque anni, i cui titolari hanno trasferito la propria residenza altrove o che hanno di fatto abbandonato la conduzione dell'alloggio assegnato.".

 

Art. 17

(Poteri sostituitivi in materia di edilizia agevolata e sovvenzionata)

1. In caso di ritardo da parte degli enti locali all'adozione degli atti di propria competenza nell'attuazione dei programmi di edilizia agevolata e sovvenzionata, comunque denominati, assegnatari di contributi regionali, la Regione adotta atti sostitutivi, previa diffida, con le modalità definite con decreto del Presidente della Giunta regionale emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo II

Ordinamento regionale, trasparenza e sicurezza

 

Art. 18

(Trasmissione telematica e trasparenza degli atti)

1. La Regione Campania promuove la trasmissione telematica di tutti gli atti.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli uffici della Giunta regionale e del Consiglio regionale trasmettono gli atti esclusivamente per via telematica.

3. La Giunta regionale, il Consiglio regionale, gli enti strumentali regionali, le società partecipate della Regione, le Aziende sanitarie locali (ASL) e le Aziende ospedaliere (AO) sono tenuti a pubblicare sui rispettivi siti o sul sito della Regione Campania, integralmente e in modo pienamente accessibile e facilmente visibile, fatto salvo il rispetto dei principi della riservatezza disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), tutti gli atti amministrativi adottati, delibere, determine dirigenziali, regolamenti attuativi.

4. A decorrere dall'esercizio 2012 gli enti strumentali regionali e le società partecipate della Regione Campania che adottano una contabilità economica provvedono a dotarsi di un sistema di contabilità analitica.

 

Art. 19

(Scuola regionale di polizia)

1. La legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 (Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza), è così modificata:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

"1 bis. La scuola regionale di cui all'articolo 8, svolge funzioni di supporto alla Regione Campania per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), b), d), e).";

b) al comma 1 dell'articolo 9 dopo la parola "esercita" sono aggiunte le seguenti "anche attraverso la scuola regionale";

c) al comma 3 dell'articolo 10 dopo la parola "regionale" sono aggiunte le seguenti ", sentito il presidente della scuola regionale.".


 

Art. 20

(Pari opportunità e assenza di discriminazioni)

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è istituito, ai sensi dell'articolo 57 del medesimo decreto, presso la Giunta regionale della Campania, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

2. Il Comitato di cui al comma 1 unifica in un solo organismo le competenze del comitato per le pari opportunità e del comitato paritetico per il contrasto del fenomeno del mobbing, ove costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni.

3. Il Comitato unico di garanzia ha composizione paritetica ed è formato da un rappresentante ciascuno delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area della dirigenza e del personale di comparto, e da pari numero di rappresentanti dell'amministrazione regionale in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato è il responsabile del personale della Giunta regionale.

4. Il Comitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l'efficienza delle prestazioni nell'ambiente di lavoro, nel rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e del contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

5. Le modalità di funzionamento del Comitato unico di garanzia sono disciplinate da linee guida della Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei principi fissati della direttiva emanata dal Dipartimento della funzione pubblica e delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

 

Art. 21

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 4/2011)

1. L'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della regione Campania – legge finanziaria regionale 2011) è così modificato:

a) al comma 8 dopo le parole "la Regione" è soppressa la seguente "e" e dopo le parole "gli enti strumentali" sono aggiunte le seguenti "e le società partecipate in misura maggioritaria o totalitaria.";

b) al comma 9 sono soppresse le parole "nonché per sponsorizzazioni".


 

Art. 22 (1)

(Campania Ambiente e Servizi spa)

1. Con la presente legge è istituita la società di scopo per azioni, denominata Campania Ambiente e Servizi spa, per lo svolgimento di funzioni in materia ambientale e di prevenzione, nonché di manutenzione del patrimonio immobiliare della Regione, degli enti regionali e del servizio sanitario regionale nonché in materia di servizi strumentali degli enti predetti. Il capitale sociale della suddetta società è pari ad euro 500.000,00.

2. La società di cui al comma 1 può assorbire le funzioni e il relativo personale delle società a partecipazione regionale o di enti regionali operanti in materia ambientale, i quali, in tale caso, sono preventivamente posti in liquidazione. Il relativo piano predisposto dai liquidatori incluse le eventuali operazioni, anche di fusione e scissione, è approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di apertura del procedimento di liquidazione, o dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui, a tale data, il procedimento è già in corso.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'UPB 7.28.135 "Fondo di riserva per le spese impreviste" per l'anno finanziario 2012.

3bis. Per favorire il percorso di organizzazione del Polo Ambientale previsto dal comma 2 la Regione Campania accompagna il ricorso all'eventuale concessione degli ammortizzatori sociali, ai sensi della legislazione vigente in materia e previo confronto con le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti legali delle società regionali in liquidazione e con la concessione di misure di incentivo all'esodo su base volontaria e di sostegno economico alle medesime società.

3ter. Per le finalità previste dal comma 3 bis si provvede, a legislazione vigente, destinando nell'ambito della programmazione finanziaria per l'anno 2013 la somma di euro 7.000.000,00 dalle risorse del Fondo per la gestione di crisi occupazionali e dei processi di lavoro, istituito con l'articolo 37 della presente legge regionale e alimentato annualmente da quota parte delle risorse di cui all'articolo 5 della medesima legge regionale.

 

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 25 – 26 febbraio 2013, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2013, n. 10 – 1^ serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo. In precedenza, i commi 3bis e 3ter erano stati aggiunti dall'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 2013, n. 2.

 

Art. 23

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Nel rispetto dell'articolo 67, comma 3, dello Statuto regionale e dei principi di coordinamento della finanza pubblica, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, individuano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri per la razionalizzazione della spesa per il personale appartenente ai rispettivi ruoli.

2. Al fine della razionalizzazione delle risorse umane e del contenimento della spesa pubblica per il personale delle fondazioni costituite dalla Regione, degli enti strumentali e delle società partecipate dalla Regione nelle quali quest'ultima esercita il potere di controllo ai sensi della vigente legislazione civilistica, con delibera della Giunta regionale, è fissato il rapporto proporzionale fra personale non dirigenziale e personale dirigenziale, in servizio a tempo indeterminato e determinato. Entro sessanta giorni dalla deliberazione della Giunta regionale, i predetti soggetti adottano un piano di razionalizzazione da sottoporre all'approvazione della Giunta medesima.

3. A seguito delle procedure dei commi 1 e 2, i dipendenti a tempo indeterminato della Giunta regionale, degli enti, delle aziende e delle agenzie strumentali della Regione assunti a seguito di procedura pubblica che fanno domanda di trasferimento possono essere assegnati nei posti vacanti della medesima qualifica di appartenenza delle predette amministrazioni mediante cessione di contratto.

3 bis. Per favorire il percorso di organizzazione del Polo Ambientale previsto dal comma 2 la Regione Campania accompagna il ricorso all'eventuale concessione degli ammortizzatori sociali, ai sensi della legislazione vigente in materia e previo confronto con le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti legali delle società regionali in liquidazione e con la concessione di misure di incentivo all'esodo su base volontaria e di sostegno economico alle medesime società. (1) 

3 ter. Per le finalità previste dal comma 3 bis si provvede, a legislazione vigente, destinando nell'ambito della programmazione finanziaria per l'anno 2013 la somma di euro 7.000.000,00 dalle risorse del Fondo per la gestione di crisi  occupazionali  e  dei  processi  di lavoro, istituito con l'articolo 37 della presente legge regionale e alimentato annualmente da quota parte delle risorse di cui all'articolo 5 della medesima legge regionale. (1)

4. Sulla base degli effettivi fabbisogni e delle situazioni di soprannumero presenti presso le diverse amministrazioni di cui al comma 3, il trasferimento è disposto, con procedure e criteri generali fissati preventivamente dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.

5. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui ai commi 3 e 4 le amministrazioni medesime, per motivate esigenze organizzative o di contenimento dei costi del personale, possono utilizzare in assegnazione temporanea il personale proveniente dalle citate amministrazioni.

6. In attuazione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa, il 50 per cento delle posizioni dirigenziali prive di titolarità alla data del 1 gennaio 2010, determinate sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale), sono soppresse e, per l'effetto, dalla medesima data il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'area della dirigenza della Giunta regionale è ridotto di un importo pari alla somma delle retribuzioni accessorie delle posizioni soppresse.

7. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 l'ammontare del fondo per le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale del comparto della Giunta regionale è pari a quello dell'anno 2010 ed è progressivamente ridotto, per ognuno dei predetti anni, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122. Il fondo così determinato è comprensivo comunque delle economie previste dall'articolo 17, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999. (2)

8. Le spese relative alle retribuzioni fisse e agli oneri riflessi del personale della Giunta regionale e degli enti  strumentali in servizio presso il Consiglio regionale e del personale del Consiglio regionale presso la Giunta restano a carico dei bilanci delle amministrazioni di provenienza. Le partite creditorie e debitorie relative agli anni pregressi restano a carico dei bilanci delle amministrazioni di provenienza. (3)

9. In attuazione dei principi di autonomia organizzativa, il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171 (Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), si applica ai dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale della Campania.

10. Ai sensi e per l'effetto della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – finanziaria 2008), il personale di cui all'articolo 3, comma 112, della stessa legge, in posizione di comando ed in servizio alla data del 31 dicembre 2011 presso il Commissariato di Governo di cui all'articolo 9, comma 6, dell'ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010, può essere immesso, a domanda e nei limiti dei posti in organico, nei ruoli della Giunta regionale della Campania. La relativa spesa trova copertura nelle risorse appostate nell'UPB 6.23.104.01. (4)

11. Il regolamento regionale n. 3/2010 (Conferimento di incarichi dirigenziali ex articolo 19, comma 6, d.lgs. 165/2001), è abrogato. Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale, la Giunta regionale adotta i provvedimenti conseguenti.

12. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare con regolamento l'ordinamento del Consiglio regionale. All'atto dell'approvazione dello stesso, e successivamente al parere obbligatorio della Commissione consiliare competente in materia Affari istituzionali, amministrazione civile, affari generali, risorse umane e della Commissione consiliare competente in materia di Bilancio e finanze, la legge regionale 25 agosto 1989, n. 15 (Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio regionale) è abrogata.

12bis. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, senza nuovi o maggiori oneri, ad individuare il contingente massimo di personale, la composizione e l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 4, 14 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). (5)

12ter. Per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, in applicazione di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165/2001, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei compensi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente, parametrato alle attività effettivamente assegnate. Tale indennità remunera anche la disponibilità a orari disagevoli nonché le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici. (5)

12quater. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione. L'emolumento è calcolato tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL. (5)

13. Ai fini del contenimento della spesa del personale le procedure concorsuali in atto presso il Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono sospese per l'anno finanziario 2012.

14. L'articolo 44 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2008), è abrogato.

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 2013, n. 2.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 maggio 2012, n. 11.

(3) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 maggio 2012, n. 11.

(4) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dal presente comma relativamente ai limiti della sua applicabilità, si veda l'articolo 1, comma 1 della legge regionale 15 giugno 2012, n. 14.                                                                       

(5) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 4 marzo 2021, n. 2.


 

Art. 24

(Disposizioni in materia di personale ARPAC)

1. Al fine di conseguire un efficace utilizzo delle risorse pubbliche, in relazione alle mutate esigenze degli enti locali ed alla richiesta di servizi di particolare interesse per la comunità locale, la Regione può autorizzare una diversa utilizzazione delle strutture pubbliche, finanziate sul bilancio regionale, purché le stesse conservino una destinazione d'uso tra quelle previste per le opere di interesse pubblico.

2. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), al fine di evitare ulteriore instaurazione di contenzioso, nel rispetto dei vincoli di legge in materia di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche, il personale in posizione di comando, da almeno ventiquattro mesi alla data dell'entrata in vigore della presente legge e attualmente in servizio presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC), transita mediante selezione pubblica nei ruoli del predetto ente strumentale regionale senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76), trattandosi di spesa consolidata alla data del 31 dicembre 2010. L'assunzione nei ruoli dell'Agenzia è subordinata al possesso dei requisiti per l'accesso nei ruoli della pubblica amministrazione per la equivalente qualifica ricoperta presso l'ente di provenienza. (1)

3. Per far fronte all'attività di vigilanza e monitoraggio del territorio, l'ARPAC è autorizzata ad utilizzare la graduatoria, esistente alla data del 31 dicembre 2009, del concorso bandito per il profilo professionale di dirigente ambientale. I soggetti utilmente collocati in graduatoria alla medesima data, sono tenuti, pena la decadenza, a prendere servizio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ARPAC è, altresì, autorizzata per le finalità di cui al comma 2 ad utilizzare le graduatorie di dirigente esistenti alla data del 31 dicembre 2010. (1)

 

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 25 – 26 febbraio 2013, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2013, n. 10 – 1^ serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

 

Art. 25

(Immobili sequestrati alla criminalità organizzata)

1. La Regione Campania, effettuate le verifiche di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), articolo 8 ter, comma 5, lettera b), anche al fine del contenimento della spesa pubblica connessa, accerta, preliminarmente, d'intesa con l'Agenzia nazionale dei beni confiscati, la disponibilità di immobili sequestrati alla criminalità organizzata da assegnare in uso per le finalità consentite dalla legge.

2. La Regione Campania supporta gli enti locali, con le proprie strutture amministrative e tecniche, per la predisposizione dei programmi e piani di valorizzazione dei beni confiscati di cui al comma 1.

 

Art. 26

(Trasparenza commissioni di gara)

1. Al fine di garantire trasparenza amministrativa nelle commissioni di gara della Regione Campania, delle Aziende sanitarie e ospedaliere, delle società regionali, degli enti regionali non possono essere nominati più di una volta ogni tre anni gli stessi componenti esterni. Se non è rispettato tale divieto l'aggiudicazione della gara è nulla e la responsabilità amministrativa è in capo al dirigente che ha composto la commissione stessa.

 

Art. 27

(Modifiche alla legge regionale 3/2007)

1. L'articolo 44 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania, è così modificato:

a) al comma 1, dopo la lettera o) sono aggiunte le seguenti:

"o bis) l'assunzione, sia a tempo determinato che indeterminato, per l'esecuzione del contratto di disoccupati;

o ter) l'assunzione, sia a tempo determinato che indeterminato, negli ultimi due anni, di almeno un quinto della propria forza lavoro tra i disoccupati iscritti nelle apposite liste di collocamento.".

b) al comma 4, dopo le parole "prestabiliti dal bando." sono aggiunte le seguenti "I bandi devono stabilire che se all'esito della valutazione, i concorrenti conseguono lo stesso punteggio, sono preferite le imprese che hanno la propria sede legale ed operative sul territorio campano, ovvero che svolgono almeno la metà della propria attività in territorio campano ovvero che impiegano almeno la metà dei lavoratori cittadini residenti in Campania. Lo svolgimento della metà della propria attività in territorio campano è valutato raffrontando il valore delle opere, servizi e forniture effettuate in Campania, rispetto al valore complessivo delle attività svolte dall'impresa considerando gli ultimi tre anni.". (1)

 

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 25 – 26 febbraio 2013, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2013, n. 10 – 1^ serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

 

Capo III

Ambiente, difesa e sviluppo del territorio

 

Art. 28

(Misure urgenti in tema di prevenzione di disastri ambientali)

1. Al fine di limitare il rischio idrogeologico e ridurre i possibili danni causati da eventi meteorologici di carattere eccezionale, la Regione Campania predispone un Piano di interventi volto al potenziamento della Sala previsioni e monitoraggio meteo del Centro funzionale della protezione civile regionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

 

Art. 29

(Fonti energetiche ecocompatibili)

1. La Regione Campania promuove ed incentiva l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili che determinano la riqualificazione del suolo e del sottosuolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

2. La Giunta regionale ed i suoi uffici si impegnano affinché i comuni in forma associata, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già predisposto piani di efficientamento energetico includenti le attività regolate dalla legge 28 novembre 1980, n. 784 (Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione), e che hanno concluso le relative procedure di gara, che non hanno ricevuto, né prevedono di ricevere nell'anno 2012 i relativi trasferimenti finanziari dal Ministero dello sviluppo economico, abbiano il necessario supporto tecnico ed operativo al fine di consentire che tali attività rientrino nell'ambito dei finanziamenti strutturali.

 

Art. 30

(Concessioni per il servizio idrico integrato)

1. Nelle more dell'emanazione della legge regionale di riordino del ciclo integrato delle acque ed a seguito delle modifiche ordinamentali al sistema di gestione del servizio idrico integrato, la Giunta regionale è autorizzata a ridefinire le concessioni in materia, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva gli atti necessari all'attuazione dei principi stabiliti al comma 1. Per le attività strumentali alla gestione delle reti e degli impianti la Regione può avvalersi degli attuali concessionari entro i limiti temporali di durata fissati nelle convenzioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità e i criteri per la concessione di forme di rateizzazione, per la durata massima di quindici anni, per la riscossione dei crediti relativi alle forniture idriche ed ai canoni di depurazione a qualsiasi titolo vantati dalla Regione nei confronti dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, compresi i Comuni, nonché dei crediti vantati dalla Regione nei confronti delle società provinciali a seguito dei conferimenti presso il TMV di Acerra. (1)

3 bis. La Regione può affidare le attività di riscossione dei crediti derivanti dai canoni della depurazione e dei crediti maturati a seguito di conferimento presso l'impianto TMV di Acerra alla società SMA Campania S.p.A. nel rispetto della disciplina statale in materia di in house providing. (2)

3 ter. La Giunta regionale disciplina i presupposti e i criteri per l'eventuale cessione, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia, dei crediti connessi alla riscossione della tariffa per il conferimento presso gli STIR dalle attuali Società provinciali alla stessa Regione Campania e la eventuale compensazione volontaria dei debiti maturati dalle società provinciali nei confronti della Regione a seguito di conferimento presso l'impianto TMV di Acerra. (2)


(1) Comma sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.

 

Art. 31

(Modifiche della legge regionale 4/2007)

1. La legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), è così modificata:

a) al comma 1 dell'articolo 11, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e bis) assicura lo smaltimento dei rifiuti speciali, quali i veicoli destinati alla demolizione, con possibilità che lo stesso avvenga in territori confinanti o extraregionali, con le modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso).";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Per gli impianti di autodemolizioni, considerato che la vita media del parco auto circolante in Regione Campania è la più alta in Italia, si stabilisce che il numero massimo di carcasse da trattare stoccabili sia di una unità per ogni 8 metri quadrati, e quelle trattate, prive dei liquidi e degli accumulatori, sia pari ad una unità per ogni 8 metri quadrati, con una sopraelevazione di massimo tre carcasse.".

 

Art. 32 (1)

[(Disposizioni sulle concessioni di acque minerali)]

[1. Nelle more dell'adozione del piano regionale di settore, di cui all'articolo 38, comma 1 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), e al fine di valorizzare le risorse idriche di elevato pregio le cui qualità sono state riconosciute con decreto del Ministero della Salute, è consentito il rilascio di concessioni minerarie provvisorie per la coltivazione e la utilizzazione delle acque minerali naturali, termali e di sorgente in bacini di nuovo interesse minerario.

2. Le disposizioni di cui al regolamento regionale n. 10/2010 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), che disciplinano il conferimento a terzi di concessioni oggetto di cessazione, non si applicano alle istanze di riassegnazione delle concessioni dichiarate cessate, inoltrate antecedentemente all'entrata in vigore del predetto regolamento, in conformità al disposto dell'articolo 44, comma 18, della legge regionale 8/2008, secondo cui nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, non possono essere rilasciate nuove concessioni, fatte salve le riassegnazioni di quelle dichiarate cessate.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 180, lettera d) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 in precedenza il comma 2 era stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza 25 – 26 febbraio 2013, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2013, n. 10 – 1^ serie speciale).   

 

Art. 33

(Modifiche alla legge regionale 9/1983)

1. La legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) è così modificata:

a) il comma 9 dell'articolo 2 è così sostituito:

"9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto per finanziare nel bilancio dell'ARCADIS uno specifico capitolo, vincolato a garantire anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, fatte salve le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 4 bis.";

b) dopo il comma 9 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

"9 bis. Sono definiti minori tutti i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale.";

c) al comma 10 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente periodo "; nel caso di lavori minori tale verifica è svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, primo periodo.";

d) al comma 3 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente periodo: "detti controlli sono effettuati anche per i lavori minori .";

e) dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 4 bis

Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni

1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.

2. L'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della presente legge.

3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell'unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.

4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

5. Il responsabile dell'ufficio tecnico del comune, dell'unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.

6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6, i comuni, le unioni di comuni e i comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite annualmente dalla Regione Campania, previa adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione di riparto delle risorse introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2.

Art. 4 ter

Attuazione dell'articolo 10, comma 2, del codice dell'ambiente

1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti da realizzare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, è coordinata nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento che definisce la conferenza dei servizi, convocata dai commissari straordinari nominati dal Presidente della regione, ai sensi della suindicata disposizione per la valutazione d'impatto ambientale, fa luogo anche dell'autorizzazione integrata ambientale. Ai progetti per la realizzazione degli impianti previsti dall'articolo 1, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 196/2010, convertito dalla legge 1/2011, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania).".

 

Art. 34

(Disposizioni attività venatorie)

1. La legge regionale 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) è così modificata:

a) all'articolo 9, comma 2, lettera b), il numero 6 bis) è abrogato;

b) l'articolo 36 è così modificato:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, su parere della Commissione Consiliare competente in materia e sentito il CTFVR, ripartisce il territorio destinato alla caccia programmata di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), in ambiti territoriali di caccia (ATC) alla fauna stanziale di dimensioni sub provinciali, di superficie non inferiore a 65.000 ettari, anche ricadenti in più province o articolati in sub comprensori, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.".

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni cacciatore residente anagraficamente in Campania, con domanda all'amministrazione provinciale competente, da inoltrarsi dal 1 febbraio al 31 marzo di ciascun anno, ha diritto all'iscrizione come residenza venatoria per l'attività su fauna stanziale, nell'ambito territoriale di caccia che comprende il luogo di residenza, previo consenso dei relativi organi di gestione e del pagamento della quota d'accesso.

Il cacciatore in possesso di residenza venatoria ha diritto a trenta giornate di mobilità venatoria per l'esclusivo esercizio della caccia all'avi-fauna migratoria, con accesso alle zone di territorio utile alla caccia previa prenotazione. Tale diritto è soggetto al pagamento alla Regione di una quota pari a quella prevista al comma 1, lettera d), dell'articolo 38 per i cacciatori residenti in Campania. L'iscrizione ad altri ambiti territoriali di caccia per l'attività su selvaggina stanziale è consentita, anche per periodi inferiori alla stagione venatoria, previo consenso dei relativi organi di gestione ed il pagamento di una quota di partecipazione economica. Una quota non superiore al 5 per cento della disponibilità di iscrizioni agli ambiti territoriali di caccia della Campania può essere riservata per cacciatori non residenti in Campania. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina l'attuazione delle precedenti disposizioni e, sulla base delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole e forestali, applica l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia alla fauna stanziale, costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori in esso residenti, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il relativo territorio agro-silvo-pastorale.";

3) al comma 4 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:

"g bis) da un rappresentante provinciale dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI).".

 

Art. 35

(Modifiche alla legge regionale 11/1996)

1. La legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), è così modificata:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Conferimento di funzioni)

1. Le funzioni amministrative previste dall'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), i), m) e n), sono conferite alle Comunità montane, di cui alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane), per i territori dei rispettivi comuni e di quelli interclusi, ed alle amministrazioni comunali per i restanti territori. Spetta alla Regione l'attuazione degli interventi previsti dalle lettere a), c), o), p), q), r), s) e t).

2. Le Comunità montane e le amministrazioni comunali possono costituire apposite strutture tecniche per gli adempimenti connessi alla progettazione e direzione dei lavori di cui alla presente legge attingendo, prioritariamente, tra il personale che abbia già prestato la propria opera e sia in servizio presso l'ente con contratto di lavoro previsto per la categoria idraulico forestale, parte impiegati, in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento degli incarichi o delle mansioni affidate.";

b) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:

"g bis) un rappresentante di ciascuna provincia entro cui ricadono i territori delle rispettive comunità montane.";

c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Documenti generali di programmazione forestale regionale)

1. Sono documenti generali di programmazione forestale regionale:

a) il piano forestale regionale;

b) la carta regionale delle risorse forestali.

2. I documenti generali di programmazione forestale costituiscono il quadro di riferimento delle politiche regionali in materia forestale.

3. Il piano forestale regionale e la carta regionale delle risorse forestali sono approvati con deliberazione di Giunta regionale. Il piano forestale regionale rappresenta il documento strategico che definisce gli approcci, le finalità e gli obiettivi di uso e gestione sostenibile, protezione e valorizzazione delle risorse forestali regionali nel periodo di sua validità. La carta regionale delle risorse forestali illustra la distribuzione geografica, la superficie e la qualità delle diverse formazioni forestali presenti nel territorio regionale, anche in relazione all'infrastruttura ed alle sistemazioni forestali eventualmente presenti. Essa costituisce l'inventario di base, unitamente al piano forestale regionale, per la definizione delle strategie di protezione e valorizzazione delle risorse forestali a scala regionale e per la corretta programmazione degli interventi in materia forestale.";

d) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

"Art. 5 bis

(Istituzione del comitato per la programmazione finanziaria ed il controllo di gestione

in materia forestale e documento esecutivo di programmazione forestale)

1. È istituito il comitato per la programmazione ed il controllo di gestione in materia forestale. Esso è costituito da:

a) assessore all'agricoltura e foreste;

b) assessore all'ecologia ed ambiente;

c) assessore al lavoro e formazione professionale;

d) assessore al bilancio;

e) presidente commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura;

f) due esperti, anche Consiglieri regionali, nominati dal Presidente della Giunta regionale.

2. Il comitato svolge i seguenti compiti:

a) definisce le modalità di reperimento delle risorse a valere sul bilancio regionale ed ulteriori risorse da fonti nazionali ed europee;

b) approva il documento esecutivo della programmazione forestale di cui al comma 1 dell'articolo 3;

c) definisce sulla base del documento esecutivo di programmazione forestale le risorse annuali da destinare in appositi capitoli di bilancio per gli interventi forestali di competenza e la loro attribuzione agli enti responsabili dell'attuazione degli interventi previa approvazione dei piani annuali predisposti dagli stessi ed approvati su istruttoria del Settore foreste.

Art. 5 ter

(Documento esecutivo di programmazione forestale)

1. Il documento esecutivo di programmazione forestale identifica, in attuazione degli obiettivi e delle strategie definite nei documenti generali di cui all'articolo 5:

a) gli interventi prioritari in materia forestale per il periodo di sua validità, con indicazione delle relative previsioni di spesa;

b) gli enti locali territoriali e le Comunità montane responsabili dell'attuazione degli interventi di cui alla lettera a);

c) gli indicatori, i parametri ed i criteri da impiegarsi per la progettazione esecutiva, il controllo e la valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. I criteri di programmazione degli enti di cui all'articolo 3, comma 1, devono rispettare prioritariamente quanto riportato dagli allegati A, B, C, D, di cui alla presente legge.

2. Il documento esecutivo di programmazione forestale è redatto, per gli anni 2012 e 2013, dalla struttura regionale competente ed è approvato dal comitato di cui all'articolo 5 bis.

3. Per il solo periodo 2012 – 2013, nelle more del riordino organico delle politiche forestali regionali, il documento esecutivo di programmazione forestale assume valore di Grande progetto straordinario di manutenzione dell'infrastruttura forestale regionale, con riferimento ai seguenti obiettivi prioritari:

a) rafforzamento della multifunzionalità e del ruolo ambientale del patrimonio forestale regionale;

b) valorizzazione delle foreste nell'ambito della rete ecologica regionale;

c) gestione forestale per la prevenzione dei rischi naturali e messa in sicurezza dei territori maggiormente esposti a frane alluvioni;

d) utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e valorizzazione delle biomasse forestali;

e) valorizzazione turistica e culturale delle foreste regionali.

4. Per l'implementazione degli obiettivi programmatici di cui ai commi 1 e 3 si provvede anche con l'utilizzo dei fondi FAS, previa intesa con il Governo nazionale, secondo le procedure previste dal contratto istituzionale di sviluppo.";

e) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 1 sulla base del Documento di programmazione di cui all'articolo 5 bis, elaborano i loro programmi per gli anni 2012 e 2013 che sono approvati con decisione del Comitato di cui all'articolo 5 bis sulla base di un istruttoria condotta dalle strutture competenti e del finanziamento stabilito con delibera di Giunta regionale.";

f) l'articolo 17 è così modificato:

1) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis. Per i tagli boschivi inferiori a due ettari di superficie cadente al taglio il proprietario o possessore del bene ne da comunicazione all'ente delegato territorialmente competente prima dell'inizio della stagione silvana di riferimento. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di invio della comunicazione il richiedente può dare inizio ai lavori. È vietato l'artificioso frazionamento delle superfici cadenti al taglio.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ai fini della tutela del bosco nei riguardi del vincolo paesaggistico di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è consentito il taglio colturale, previa autorizzazione di cui ai commi 1 e 1 bis, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, purché conformi alle prescrizioni di cui alla presente legge.";

2. Restano in vigore tutte le altre norme di cui alla legge regionale 11/1996 non in contrasto con la presente legge.

 

Capo IV

Sviluppo economico, infrastrutture e trasporti

 

Art. 36

(Diffusione di servizi di accesso Wi-Fi)

1. La Regione promuove la diffusione di servizi di accesso Wireless Fidelity (Wi-Fi) gratuito e aperto al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale.

2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1 la Regione svolge attività di promozione in cooperazione con altre istituzioni dirette anche a creare, per i cittadini, accessi gratuiti alla rete presso le sedi pubbliche.

3. La Regione favorisce e sostiene il raccordo tra soggetti, anche istituzionali, per la condivisione di dati, informazioni e servizi attraverso l'uso di tecnologia Wi-Fi.

 

Art. 37 (1)

(Fondo per la gestione di crisi occupazionale e dei processi di sviluppo)

1. All'articolo 36 della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro), dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. Al fine di assicurare il finanziamento di adeguate misure di sostegno ai processi di gestione delle situazioni di crisi occupazionale e dei processi di sviluppo, è istituito, nel bilancio regionale, il fondo per la gestione delle crisi e dei processi di sviluppo.

5 ter. Agli oneri derivanti dal comma 5 bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'UPB 7.28.135 "Fondo di riserva per le spese impreviste", nonché con le risorse liberate della programmazione 2000-2006.".

 

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 25 – 26 febbraio 2013, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2013, n. 10 – 1^ serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

 

Art. 38

(Attività di pubblici esercizi su tratte autostradali)

1. Le aree di servizio delle tratte autostradali o ad esse assimilabili date in concessione dalla Regione Campania devono riservare almeno 150 metri quadrati di superficie coperta da destinarsi ad attività di bar sotto pensilina e promozione di prodotti tipici campani, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), nel rispetto dello strumento urbanistico vigente sul territorio.

2. Le autorizzazioni sono concesse ai titolari della licenza UTF dell'impianto e non possono essere cedute separatamente da quelle relative all'esercizio dell'attività di erogazione dei carburanti. Gli enti concessionari sono tenuti al rispetto della presente norma pena la decadenza della concessione in caso di mancato adeguamento entro novanta giorni dalla richiesta degli uffici regionali competenti.

 

Art. 39

(Misure per le attività imprenditoriali)

1. La Regione Campania al fine di favorire l'avvio di nuove attività imprenditoriali da parte di giovani al di sotto dei trentacinque anni predispone un regime di aiuti coordinato con gli strumenti di finanza agevolata previsti a livello nazionale e regionale che consenta lo start up dell'attività in conformità al Testo Unico delle attività produttive.

2. La Regione Campania favorisce, utilizzando tutti gli strumenti finanziari a disposizione, progetti finalizzati al rafforzamento delle strategie di internazionalizzazione attraverso la promozione dei territori e dei principali settori di vocazione regionale, nonché la creazione di forme stabili di partenariato internazionale su tematiche di importanza strategica per la crescita, l'occupazione e l'innovazione a partire dai settori della cultura, della ricerca e del turismo, anche al fine di attrarre investimenti esteri sul territorio campano.

3. La Giunta regionale approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione ed il piano economico del programma di sviluppo internazionale del sistema regionale anche in conformità al Testo Unico delle attività produttive.

 

Art. 40

(Misure per il settore turistico-alberghiero)

1. Al fine di sostenere le attività delle imprese turistico-alberghiere per effetto della eccezionalità della congiuntura economica, i cui programmi d'investimento sono stati finanziati con i Fondi POR 2000/2006 e si sono conclusi entro l'anno 2009, l'anno a regime può essere differito fino ad un massimo di trentasei mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

2. Per le imprese i cui programmi di investimento prevedono il raggiungimento di un obiettivo occupazionale, è consentito uno scostamento in diminuzione fino ad un massimo del  25 per cento, ed una variazione in diminuzione di tale obiettivo proporzionale alla variazione dell'investimento, se approvata dal soggetto responsabile dell'azione.

3. Il differimento di cui al comma 1 può essere previsto anche per i progetti di investimento ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del POR Campania 2000/2006.

4. La Giunta regionale, previa verifica dei requisiti dei soggetti interessati e delle compatibilità con la disciplina comunitaria di settore, promuove le iniziative per la concessione del suindicato differimento.

5. Le misure previste dal presente articolo sono rivolte alla salvaguardia dei livelli occupazionali e non devono determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale e per la programmazione dei Fondi comunitari.

 

Art. 41

(Piani regionali a favore delle imprese)

1. La Regione Campania promuove le reti di impresa come strumento per migliorare la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese campane, anche a supporto dei processi di internazionalizzazione. A tal fine la Regione sostiene la stipula e l'attuazione di contratti di rete come disciplinati dall'articolo 3, commi 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario).

2. L'azione di sostegno regionale si articola sulla base di uno specifico piano regionale per le reti di imprese e di apposito regime di aiuti, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato CE, i cui contenuti di dettaglio sono descritti con regolamento della Giunta regionale. All'attuazione del piano si provvede utilizzando tutti gli strumenti finanziari a disposizione.

3. La Giunta regionale approva il piano regionale di sostegno alle reti di impresa ed il regolamento del regime di aiuto di cui al comma 2.

4. La Regione promuove lo sviluppo imprenditoriale mediante idonee condizioni di competitività in attuazione della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle Imprese) e della comunicazione della commissione europea del 25 giugno 2008, 394 definitivo, recante "Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (un "Small Business Act" per l'Europa)" in conformità al Testo Unico delle attività produttive.

5. Per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4, la Regione predispone un piano regionale di attuazione dello Statuto delle Imprese (PRASI), mediante la sperimentazione e l'implementazione di sistemi e procedure per la valutazione dell'impatto delle iniziative legislative e regolamentari sulle imprese e per l'attuazione delle altre previsioni della legge 180/2011 (riduzione e trasparenza degli oneri amministrativi, compensazione degli oneri, rapporti con la pubblica amministrazione), anche funzionalmente alla stipula degli accordi o intese in Conferenza Stato-Regioni previsti dall'articolo 19 della suddetta legge. All'attuazione del piano si provvede, utilizzando tutti gli strumenti finanziari a disposizione.

6. La Giunta regionale approva il piano di cui al comma 5.

7. La Regione Campania istituisce la rete regionale della ricerca e dell'innovazione denominata Campania INHUB. La rete mira ad alimentare processi di sviluppo economico basati sul trasferimento tecnologico della ricerca e della competitività regionale a favore delle piccole e medie imprese. Alla rete Campania INHUB promossa dalla Regione Campania e coordinata da Campania Innovazione spa, possono aderire le università della Campania, gli enti di ricerca pubblici che insistono sul territorio regionale, le camere di commercio della Campania, i parchi scientifici e tecnologici della Campania, gli incubatori di imprese, le associazioni di categoria e le associazioni di impresa. La Giunta regionale, avvalendosi di Campania Innovazione spa, predispone il piano di implementazione, le modalità di gestione e il piano economico della rete.

8. La Regione Campania istituisce lo strumento Voucher innovazione. Il programma mira ad accrescere la competitività delle imprese campane, sostenendo la realizzazione di progetti di innovazione e trasferimento tecnologico attraverso il cofinanziamento di un piano di servizi integrati da realizzarsi mediante l'erogazione di voucher per l'acquisizione di prestazioni specialistiche. I progetti innovativi devono prevedere la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi oppure la innovazione dei processi di organizzazione, produzione o distribuzione di prodotti o servizi già presenti sul mercato. I beneficiari dell'intervento sono le micro-imprese, le piccole e medie imprese, i centri di ricerca o i consorzi con sede in Campania che operano in uno dei seguenti settori di attività economica: manifatturiero compreso l'agroalimentare, turismo, ricerca e sviluppo, commercio e artigianato, terziario avanzato. La Giunta regionale individua il soggetto pubblico a cui affidare il piano di implementazione del programma individuando le modalità di attuazione e di finanziamento.

9. La Regione Campania favorisce e sostiene i consorzi di imprese promuovendo il modello consortile, la collaborazione tra i consorzi associati e il coordinamento delle loro attività anche finalizzate all'export. La Giunta regionale individua soggetti pubblici o privati con cui sviluppare modelli di rafforzamento di tali forme consortili.

 

Art. 42

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

[1. Al fine di facilitare i processi di riorganizzazione ed efficientamento del settore del trasporto pubblico regionale e locale della Campania e garantire il rispetto dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche in legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), la Regione Campania e gli enti locali competenti ai sensi degli articoli 6, 8, 9 e 10 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della regione Campania), verificata ai sensi del comma 1 del predetto articolo 4, la non realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale autofilotranviario, attivano le procedure concorsuali di cui all'articolo 32 della citata legge regionale, affinché i suddetti servizi siano affidati con il contratto di cui all'articolo 30 della medesima legge regionale.(1)

[2. Le procedure concorsuali, da espletarsi ai sensi del comma 1 per l'affidamento dei servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale autofilotranviario, sono svolte sulla base degli atti e dei documenti di pianificazione dei servizi per la mobilità di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge regionale 3/2002 e in mancanza di essi dalla Regione in via sostitutiva.(1)

[3. I servizi minimi oggetto delle procedure concorsuali quantificate in funzione dell'ammontare delle risorse disponibili per il trasporto pubblico locale (TPL) e da espletarsi ai sensi del comma 1 sono identificati nei programmi di esercizio oggetto dei contratti in essere alla data del 31 dicembre 2011, ridotti anche in funzione dell'ammontare delle risorse disponibili per il TPL.] (1)

[4. I servizi minimi di trasporto pubblico extraurbani ed interprovinciali, oggetto delle gare di cui al comma 1, sono raggruppati in bacini definiti in base alla omogeneità territoriale e trasportistica per ciascun attuale ambito di competenza provinciale. Ciascun bacino corrisponde ad un lotto di gara.] (1)

[5. L'importo chilometrico a base d'asta di ciascun bacino di cui al comma 4, fissato al netto ed  eventualmente modificato nel contenuto dei proventi da traffico spettanti agli affidatari in applicazione delle tariffe medio tempore vigenti, non può essere inferiore, in fase di primo esperimento, al valore medio della somma complessiva attualmente riconosciuta dalla Regione alle province per il finanziamento del complesso dei servizi minimi di rispettiva competenza, ridotto nei sensi di cui al comma 3.] (1)

[6. I servizi minimi di trasporto pubblico urbani oggetto delle procedure di gara, di cui al comma 1, sono confermati in bacini definiti in base alla omogeneità territoriale e trasportistica da porre a base d'asta corrispondenti all'attuale ambito di competenza di ciascun comune.] (1)

[7. L'importo chilometrico a base d'asta di ciascun bacino di cui al comma 6, non può essere inferiore, in fase di primo esperimento, all'importo chilometrico riconosciuto, a far data dal 1 gennaio 2011, dalla Regione a ciascun comune per il finanziamento del complesso dei servizi minimi di rispettiva competenza, al netto dei proventi da traffico spettanti agli affidatari in applicazione delle tariffe medio tempore vigenti.] (1)

[8. L'erogazione delle risorse regionali relative ai servizi di trasporto pubblico è sospesa se l'ente competente non provvede ad avviare le procedure concorsuali, di cui al comma 1.] (1)

9. Se, a seguito delle gare di cui al comma 1, subentra al precedente affidatario una nuova impresa, tutto il personale dipendente dal soggetto uscente passa alle dipendenze dell'impresa subentrante secondo la disciplina dell'articolo 26 del regolamento allegato A) del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione). È fatto obbligo al soggetto uscente di trasferire al subentrante il fondo per il trattamento di fine rapporto maturato fino al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. In mancanza della prova del trasferimento del predetto fondo, l'ente affidante non provvede agli svincoli e al pagamento delle somme, a qualsiasi titolo dovute, al precedente affidatario e si può avvalere della garanzia contrattuale di cui all'articolo 30, comma 8, lettera o), della legge regionale 3/2002. Se la nuova impresa subentra nella gestione di quote parti dei servizi gestiti dal precedente affidatario, fatte salve diverse pattuizioni, le quote necessarie di personale da trasferire sono individuate distintamente per i settori di amministrazione, movimento e manutenzione, in quote percentuali del personale dipendente calcolate sulla base delle percorrenze chilometriche dei servizi dismessi e di quelli mantenuti dal soggetto uscente. 

[10. Nel caso di subentro nella gestione dei servizi di nuove imprese ai precedenti affidatari, al personale dipendente sono garantiti i trattamenti normativi e retributivi previsti dalla contrattazione nazionale di settore e quanto previsto dall'accordo stipulato in data 16 dicembre 2011 tra Regione, Associazione trasporti (ASSTRA), Ente autonomo Volturno (EAV) e le organizzazioni sindacali regionali e territoriali dei lavoratori.] (1)

11. La Regione Campania favorisce i processi di ristrutturazione delle società di trasporto pubblico locale, attraverso il sostegno economico alle azioni previste dall'accordo territoriale del 28 ottobre 2011 utilizzando le risorse disponibili nel fondo previsto all'articolo 37.

12. Il processo di ristrutturazione delle società del gruppo EAV, anche per le finalità e gli obiettivi indicati nella deliberazione di Giunta regionale n. 424 del 4 agosto 2011, da conseguirsi completamente entro il 31 dicembre 2012, si implementa con le operazioni di scissione e fusione delle Società EAV srl, Circumvesuviana srl, Metrocampania Nordest srl e SEPSA spa e con le conseguenti modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

12 bis. La Regione Campania favorisce il processo di riorganizzazione societaria di Ente Autonomo Volturno (EAV) srl promuovendo le iniziative necessarie ad assicurare l'efficace realizzazione della separazione tra l'esercizio del trasporto ferroviario regionale e la proprietà, gestione e manutenzione della rete che consente di conseguire obiettivi di efficientamento organizzativo e gestionale e di riduzione dei costi, nel rispetto delle norme di settore nazionali ed europee, dei principi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) ed in coerenza con i vigenti provvedimenti in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni regionali. La Regione Campania al contempo favorisce forme di aggregazione tra il gruppo EAV ed altri operatori del settore del trasporto pubblico regionale, sottoposti al controllo della Regione Campania o di altri enti pubblici territoriali, in coerenza con i principi guida in materia di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche espressi dalla normativa in materia di società pubbliche. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente comma la Giunta regionale è autorizzata ad approvare la costituzione di società distinte per l'esercizio del trasporto ferroviario regionale e la gestione e manutenzione della relativa rete nonché la fusione tra società del gruppo EAV e altre società, controllate dalla Regione Campania o da altri enti pubblici territoriali, operanti nel settore del trasporto pubblico locale, fermo restando il rispetto del decreto legislativo 175/2016 e delle eventuali indicazioni delle autorità di settore competenti. (2)

13. La Regione Campania, al fine di sostenere e agevolare il processo di riassetto delle società partecipate che operano nel settore del trasporto pubblico locale, si impegna a garantire nell'anno 2012 il trasferimento, ai sensi della legge regionale 1/2007, alle competenti società di cui al comma 12 dei beni trasferiti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), al fine di preservare la necessaria dotazione patrimoniale delle società partecipate in coerenza con le previsioni del piano industriale in fase di implementazione.

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 188, lettera d) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5

(2) Comma aggiunto dall'articolo 37, comma 1 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

 

Art. 43

(Mobilità ciclistica)

1. La Regione Campania per uno sviluppo durevole e sostenibile si impegna a promuovere tutte le iniziative volte all'uso della bicicletta come alternativa ai veicoli a motore concorrendo alla riduzione dell'emissione di gas inquinanti nell'atmosfera e al decongestionamento del traffico urbano.

 

Capo V

Sanità, politiche sociali e università

 

Art. 44

(Ulteriori disposizioni per la copertura del disavanzo sanitario)

1. L'entrata finalizzata di 38.000.000,00 di euro a valere sulle entrate del titolo I del bilancio regionale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 5 (Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell'esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini dell'accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro del disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione del servizio sanitario regionale), che la Regione, in conformità agli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2005), ha destinato a decorrere dal 2008 e per trenta anni alla copertura dell'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005 non cartolarizzato, è incrementata per le medesime finalità fino a un massimo di euro 53.700.000,00 per l'esercizio 2012, fino ad un massimo di euro 55.000.000,00 per l'esercizio 2013 fino ad un massimo di euro 42.530.077,25 per l'esercizio 2014, fino ad un massimo di euro 26.820.241,51 per ciascuno degli esercizi dal 2015 al 2030, fino ad un massimo di euro 29.477.319,10 per ciascuno degli esercizi dal 2031 al 2035 e fino ad un massimo di euro 48.898.204,48 per ciascuno degli esercizi dal 2036 al 2044. (1)

2. I minori costi di ammortamento della operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006) e successive modifiche, che si rendono disponibili dal 2012 rispetto all'importo di 170 milioni di euro annui, di cui all'articolo 6, comma 6, della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), come modificato dall'articolo 34, comma 3, della legge regionale 1/2007, nonché le somme di cui al comma 1, dal 2012 sono oggetto di impegno pluriennale di spesa ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) e dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 7/2002, nonché di ruoli di spesa fissa ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della medesima legge, e sono complessivamente destinate all'obiettivo di cui al comma 1, con conseguente incremento degli importi massimi annui ivi previsti.

3. Ferma restando la destinazione dei minori costi di ammortamento della operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari, specificata al comma 2, l'importo annuo massimo dal 2012 al 2037 dell'entrata finalizzata di cui al comma 1 del presente articolo è stabilito nell'impegno pluriennale di spesa previsto dal comma 2, nella misura necessaria per dare integrale copertura alle residue rate di ammortamento del prestito a trenta anni stipulato nel 2008 con il Ministero dell'economia e delle finanze per un importo massimo di euro 1.180 milioni ai sensi dell'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 244/2007. L'importo delle rate residue è determinato in sede di completamento della erogazione del prestito medesimo, nei limiti ed alle condizioni previste nel relativo contratto di prestito.

4. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 2010, n. 15 (Modifica delle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria Anno 2010), 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania) e 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo) dopo la parola "vigenti" sono aggiunte le seguenti "Restano confermati a tempo indeterminato i dispensari ordinari in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge compresi quelli autorizzati dalle amministrazioni locali.".

5. In applicazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il commissario per l'attuazione dei programmi operativi in prosecuzione del piano di rientro del disavanzo del servizio sanitario regionale individua, con propri provvedimenti, le prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali deve essere acquisita la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati, anche di altre regioni.

6. Le prestazioni rese in assenza dell'autorizzazione non sono remunerabili ai soggetti erogatori e non sono riconoscibili in sede di compensazione della mobilità sanitaria tra le regioni alle quali è data preventiva comunicazione dei provvedimenti adottati.

7. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (decreto legislativo 30-12-1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale) dopo la parola "integrazioni" sono aggiunte le seguenti ", il termine decorre dalla data di notifica del decreto presidenziale di nomina di cui al comma 2".

8. Il CEINGE – Biotecnologie Avanzate società consortile srl, organismo di diritto pubblico ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – codice degli appalti), è centro regionale di riferimento per la diagnostica di biologia molecolare clinica e delle malattie congenite del metabolismo e delle malattie rare; opera sulla base di accordi istituzionali o contrattuali nel servizio sanitario regionale nell'ambito del riassetto della rete laboratoristica regionale, in coerenza e nei limiti dei vincoli economici finanziari previsti dal piano di rientro e connessi programmi operativi, e comunque fatte salve tutte le spettanze di cui alle poste dei bilanci regionali degli anni 2009, 2010 e 2011, individuate nel capitolo 7254, UPB 4.15.38.

9. Al comma 3, dell'articolo 1 della legge regionale 24/2005, la lettera c) è abrogata.".

[10. L'articolo 5 bis della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale) è abrogato.] (2)

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 230 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (come modificato dall'articolo 1, comma 25 della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60). In precedenza il presente comma era stato modificato dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 16 gennaio 2014, n. 4 dall'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 31 e dall'articolo 2, comma 4 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 27. Inoltre, la Corte Costituzionale con sentenza 3 – 9 luglio 2013, n. 180 (Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2013, n. 29 – 1^ serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente a parte del testo introdotto dalla summenzionata legge 27/2012.

(2) Comma abrogato dall'articolo 8, comma 1 della legge regionale 21 luglio 2012, n. 22.

 

Art. 45

(Piano di riorganizzazione per le Aziende ospedaliere universitarie)

1. In attuazione dei principi stabiliti dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e ferme restando le competenze attribuite al commissario ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, la Regione e le università, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di ristabilire l'equilibrio economico delle Aziende ospedaliere universitarie (AOU), definiscono uno specifico piano di riorganizzazione, su base pluriennale, con la previsione di provvedimenti, anche in deroga alla programmazione vigente, in materia di assetto organizzativo, accorpamenti, integrazione delle AOU. (1)

2. Nella organizzazione delle attività aziendali è prevista l'applicazione di identiche regole nei confronti dei dirigenti ospedalieri e universitari con riferimento alla determinazione del budget e degli obiettivi, alla misurazione dei risultati ed alla valutazione e verifica dell'attività assistenziale svolta, tenendo conto delle specificità delle funzioni integrate (didattica, ricerca, assistenza).

3. In applicazione del piano di riorganizzazione la Regione concorre al sostegno economico finanziario delle attività svolte dalle AOU con le seguenti fonti di finanziamento:

a) il corrispettivo delle prestazioni prodotte secondo i criteri di finanziamento dell'assistenza ospedaliera ed ambulatoriale stabiliti dalla Regione, in base alla programmazione dell'attività attesa da effettuarsi annualmente; a tale corrispettivo si applica un'integrazione del 10 per cento della valorizzazione annua dell'attività assistenziale complessiva, in ragione dei maggiori costi indotti dalle funzioni di didattica e di ricerca sulle attività assistenziali delle AOU;

b) finanziamenti per l'attuazione di programmi di rilevante interesse regionale non finanziati secondo quanto previsto nella lettera a);

c) finanziamenti finalizzati al sostegno di funzioni regionali di riferimento non sufficientemente remunerate dal sistema tariffario ospedaliero e alla diffusione dell'innovazione all'interno delle AOU. Tali finanziamenti sono direttamente correlati al valore complessivo dall'attività assistenziale erogata dalle AOU;

d) finanziamenti previsti dal protocollo d'intesa per la formazione medica specialistica e per la formazione delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica. (1)

 

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 25 – 26 febbraio 2013, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2013, n. 10 – 1^ serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

 

Art. 46

(Disciplina e definizione dei progetti terapeutico riabilitativi individuali regionali sostenuti con budget di salute)

1. La Regione Campania, nel rispetto del principio di sussidiarietà solidale e di complementarietà tra gli erogatori dei servizi, promuove la centralità e la partecipazione dei cittadini attraverso percorsi terapeutico riabilitativi individuali (PTRI), con forme di cogestione di percorsi di cura e riabilitazione, caratterizzate dalla necessità di interventi sanitari e sociali tra loro integrati. Nel rispetto dell'articolo 117, comma 2, lettera m), e dell'articolo 118, comma 4, della Costituzione Italiana, i progetti personalizzati definiti ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera b) della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), devono essere programmati, gestiti e monitorati da personale dell'ASL e degli enti locali, attraverso modalità di cogestione della presa in carico, con soggetti del terzo settore, insieme agli utenti e loro familiari, nel rispetto del presente articolo.

2. I PTRI, sostenuti da budget di salute, sono percorsi integrati atti a soddisfare bisogni di salute che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana specifiche linee guida, sentita la Commissione consiliare permanente in materia di sanità, che recepiscono la metodologia attuativa già sperimentata, fatte salve le competenze del commissario ad acta per il piano di rientro del settore sanitario. Nelle more dell'emanazione delle linee guida è garantita la continuità delle sperimentazione già in atto nelle ASL.

 

Art. 47

(Erogazione prestazioni socio-sanitarie)

1. Le prestazioni socio-sanitarie soggette alla compartecipazione di cui all'allegato 1C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, sono erogate previa approvazione di convenzione tra gli ambiti comunali, previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dalla legge regionale 11/2007 e le aziende sanitarie locali.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di erogazione delle prestazioni, la gestione dei rapporti giuridici in corso e lo schema tipo di convenzione di cui al comma 1, fatte salve le competenze del commissario ad acta per il piano di rientro del settore sanitario.

 

Art. 48

(Modifiche alla legge regionale 12/2000)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 12 (Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani), è sostituito dal seguente:

"2. Il Comitato è composto:

a) da un Presidente nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e scelto tra i consiglieri eletti in Consiglio regionale o nei Consigli provinciali ed in uno dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti della Regione;

b) da due componenti, con esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale;

c) da un rappresentante indicato dall'ANCI, secondo le prerogative di rappresentanza degli enti locali in sede di concertazione regionale;

d) da due rappresentanti degli organismi compresi nel registro di cui all'articolo 6, tra quelli indicati dagli stessi organismi;

e) da un rappresentante degli atenei campani, indicati dagli organismi preposti ed in loro rappresentanza in sede di concertazione regionale;

f) da un rappresentante delle associazioni di categoria, dell'industria e del commercio, indicato dagli organismi preposti ed in loro rappresentanza in sede di concertazione regionale;

g) da un rappresentante del Forum regionale della gioventù istituito dal Consiglio regionale della Campania, indicato dall'organismo preposto.".

 

Art. 49

(Misure per le istituzioni scolastiche)

1. La Regione Campania promuove un programma finalizzato a favorire l'apertura delle istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, oltre l'orario curriculare, allo scopo di rafforzarne la funzione di centro di promozione culturale sociale e civile del territorio, per l'educazione alla legalità e a formazione di cittadinanza attiva. L'apertura pomeridiana delle scuole ha inoltre il compito di contrastare l'emarginazione e il disagio sociale, promuovere la lotta all'evasione scolastica e all'abbandono dei percorsi formativi, attuare il diritto allo studio per tutto l'arco della vita che la Regione Campania considera obiettivi prioritari nella logica del sistema formativo integrato.

2. La Regione Campania, conformemente a quanto previsto dall'Accordo Quadro sottoscritto in data 19 giugno 2003 da Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e in armonia con i nuovi compiti e responsabilità di programmazione e regia, così come configurati dal riformato Titolo V della Costituzione, al fine di attivare adeguate azioni di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione scolastica e formativa e degli abbandoni, individua modelli di innovazione didattica, metodologica e organizzativa per la scuola e il sistema formativo in una logica di integrazione mediante il coinvolgimento dei giovani in attività che rafforzano la motivazione e la partecipazione alla vita del territorio, degli organismi della scuola, delle famiglie, nonché dell'associazionismo culturale e del volontariato, con l'obiettivo di valorizzare tutte le opportunità offerte dal territorio.

 

Art. 50 (1)

(Fondo di finanziamento delle università campane)

1. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle università nell'ambito del sistema universitario regionale, è istituito il fondo di finanziamento regionale ed è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 3.10.28 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2012, denominata Diritto allo Studio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte, quanto a euro 500.000,00 mediante corrispondente riduzione dell'UPB 7.28.64, Fondo di riserva per le spese obbligatorie; e quanto a euro 500.000,00 mediante corrispondente riduzione dell'UPB 7.28.135, Fondo di riserva per le spese impreviste.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, sentite le università campane, conseguentemente l'UPB 3.10.28 è sostituita con l'UPB 6.23.54.

 

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 25 – 26 febbraio 2013, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2013, n. 10 – 1^ serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

 

Capo VI

Modifiche legislative e abrogazioni

 

Art. 51

(Istituto regionale della vite e del vino)

1. Il comma 120 dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011 è abrogato.

2. Il comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 16/2010 è abrogato .

3. L'Istituto regionale della vite e del vino della Campania (IRVVC), istituito ai sensi della legge regionale 2/2010, commi 21, 22 e 23, avvia la propria attività il 1 gennaio 2012. Le funzioni della Cabina di Regia di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2009), sono trasferite all'IRVVC. La Cabina di Regia è soppressa alla data di insediamento di tutti gli organi dell'IRVVC.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma si fa fronte con lo stanziamento di euro trentamila a valere sulla UPB 2.83.243 mediante prelievo di pari importo dalla UPB 7.25.46.

 

Art. 52

(Abrogazioni e modifiche di disposizioni legislative)

1. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010), è abrogato.

2. I proventi ed i contributi derivanti dalle attività svolte presso l'Azienda agricola sperimentale regionale Improsta di Eboli (SA) sono reinvestiti nella stessa azienda per far fronte alle opere di intervento strutturale dirette a ripristinare o aumentare il valore originario del bene, nonché per l'acquisto di nuove attrezzature agricole e di laboratorio. La realizzazione delle spese, correlate con le relative entrate, può essere avviata previa verifica di accertamento e riscossione, su dichiarazione del competente dirigente, delle risorse provenienti dall'Azienda regionale Improsta.

3. L'articolo 1 della legge regionale 4/2011 è così modificato:

a) al comma 1 dopo le parole "31 luglio 2010, n. 122." sono aggiunte le seguenti "I commi da 2 a 5 si applicano agli organi non istituzionali.";

b) al comma 15 dopo le parole "1261" sono aggiunte le seguenti "nè essere inferiore a quello del 31 dicembre 2011.;

c) il comma 76 è abrogato;

d) al comma 245 alla fine sono aggiunte le seguenti parole "L'Agenzia Regionale Sanitaria (ARSAN) continua a svolgere le funzioni già esercitate sino alla chiusura del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e dei connessi programmi operativi fatte salve le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2 della legge regionale 8/2010.";

e) al comma 255 dopo le parole "fiume Sele." sono aggiunte le seguenti "L'autorità di bacino Campania nord occidentale è altresì incorporata nella autorità di bacino regionale del Sarno che è denominata Autorità di bacino regionale della Campania Centrale. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore delegato alla difesa del suolo, sono disposte le modalità di incorporazione.".

4. La legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello Spettacolo) è così modificata:

a) la lettera l) del comma 2 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

"l) Per i soggetti stabili di danza, le strutture di produzione e promozione dotate di autonoma e comprovata qualificazione della direzione artistica, con stabilità del nucleo artistico e dell'organico amministrativo che svolgono un'attività continuativa di almeno dieci anni, con un valore medio dell'ultimo quinquennio di ottocento giornate lavorative e di venti giornate recitative per la promozione e con un valore medio dell'ultimo quinquennio di milletrecentocinquanta giornate lavorative e di venticinque giornate recitative per la produzione, in ambito regionale, nazionale e comunitario, sostenuta da consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione.";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Il contributo non può essere concesso a più di un soggetto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), della presente legge.";

c) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente:

"b) programmi triennali di investimento e promozione, pari al dieci e mezzo per cento delle risorse.";

d) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente:

"f) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 lettere d), e), l), cui sono assegnate il quattro per cento delle risorse disponibili, da destinare per il cinquanta per cento alla musica ed il cinquanta per cento alla danza;".

5. La legge regionale 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi – individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività – approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del Programma Pluriennale di Attuazione – norme in materia di parcheggi pertinenziali – modifiche alle leggi regionali 28 novembre 2000, n. 15 e 24 marzo 1995, n. 8) è così modificata:

a) il comma 7 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"7. Il permesso di costruire di cui al comma 2 scade decorsi 36 mesi dal suo rilascio.

La mancata vendita in regime di pertinenzialità dei posti auto di cui al comma 2 costituisce, per la relativa parte dell'opera, difformità totale dal titolo edilizio e, in tale caso, si applicano le sanzioni amministrative previste dal DPR 380/2001.";

b) al primo comma dell'articolo 9 dopo la parola "disposizioni" è soppressa la seguente "procedurali".

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2006, n. 12 (Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Campania), è aggiunto il seguente: "4bis. Le somme stanziate nel bilancio di previsione della Regione a favore del Consiglio Regionale sono corrisposte in tre rate quadrimestrali anticipate.".

7. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 24/2005, le parole "pubblicato il bando del" sono sostituite con le seguenti "espletato il".

8. Dopo il comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 11/2007, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Per esigenze di carattere eccezionale ed urgente, i comuni, previa deliberazione della Giunta comunale da adottarsi preventivamente all'adozione del bilancio preventivo del relativo esercizio finanziario, possono trattenere sul proprio contributo, di cui al comma 1, la somma massima pari al 15 per cento del contributo medesimo.".

9. A decorrere dalla X legislatura regionale l'istituto dell'assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Campania), è soppresso. Il Consiglio Regionale stabilisce con legge, entro il termine della corrente legislatura, un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri eletti a decorrere dalla X legislatura, basato sul sistema di calcolo vigente per i dipendenti pubblici con il limite inderogabile del requisito anagrafico minimo pari a sessanta anni.

10. La legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale), è così modificata:

a) il comma 1 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio dei delegati di cui all'articolo 21 tra i suoi membri elettivi. Le elezioni svoltesi senza la presenza dei membri di diritto sono annullabili. In tal caso la Giunta regionale nelle more dell'indizione di nuove elezioni può nominare un commissario ai sensi dell'articolo 32."

b) al comma 3 dell'articolo 32, il numero "120" è sostituito con "360".

11. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19, ed alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16) è abrogata e rivive la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) nella sua originaria previsione.

12. La legge regionale 19/2009 è così modificata:

a) l'articolo 2 bis è abrogato;

b) al comma 3 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Al fine di promuovere gli interventi previsti dalla presente legge, i comuni possono adottare, anche in deroga ai propri strumenti urbanistici vigenti, il rapporto di copertura massimo per la realizzazione dei piani di insediamenti produttivi come previsto dall'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Modifica legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, recante: "Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica ai sensi dell'articolo 1, II comma della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65).";

c) al comma 6 dell'articolo 12 dopo le parole "residenziale sovvenzionata" sono aggiunte le seguenti "nonché utilizzati in programmi di valorizzazione o dismissione di beni comunali.".

13. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2011, n. 7 (Modifiche delle leggi regionali 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, 25 agosto 1989, n. 15, concernente l'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, 30 aprile 2002, n. 7, concernente l'ordinamento contabile della regione Campania, 28 novembre 2008, n. 16 e 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011) è abrogato.

14. La legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere), è così modificata:

a) il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato;

[b) la lettera l) del comma 2 dell'articolo 3 è abrogata;] (1)

c) al comma 1 dell'articolo 4 sono soppresse le parole "e delle forze dell'ordine".

15. La legge regionale 1 luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici) è abrogata a decorrere dal 29 febbraio 2012.

16. La legge regionale 18/2000 è così modificata:

a) all'articolo 25 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6 bis. Per la vendita dei terreni agricoli, il prezzo è stabilito sulla base dei valori agricoli medi, aggiornati all'ultima annualità disponibile alla data dell'offerta irrevocabile di acquisto o dell'indizione dell'asta, stabiliti dalle commissioni provinciali esproprio"; b) gli articoli 5, 7, 9, 10, 11, 15, 27, 29, 32, 36, 38, l'articolo 40, comma 3 e l'articolo 44 comma 2 sono abrogati.

17. La legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 (Disciplina per l'attività di agriturismo) è così modificata:

a) al comma 1 dell'articolo 4 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f bis) l'attribuzione della classificazione delle aziende agrituristiche nonché la vigilanza e controllo sulla osservanza degli obblighi della presente legge";

b) l'articolo 5 è abrogato;

c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole "alla provincia" sono soppresse;

d) l'articolo 15 è abrogato;

e) l'articolo 16 è abrogato;

f) al comma 1 dell'articolo 19 sono soppresse le parole "sentito il comitato tecnico regionale" e al comma 2 del medesimo articolo, sono soppresse le parole da "nell'ambito" fino a "attuazione del piano".

18. La legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania) è così modificata:

a) al comma 4 dell'articolo 8 dopo la parola "anni" sono inserite le seguenti "che decorrono dalla data della delibera di Giunta in cui lo stesso viene nominato" e le parole da "e" fino a "volta" sono soppresse;.

b) al comma 1 dell'articolo 13 dopo la parola "scelto" sono soppresse le parole da "sulla" sino a "esami" e dopo la parola "laurea" sono aggiunte le seguenti "su proposta dell'assessore all'urbanistica e con decreto del Presidente della Giunta regionale tra gli idonei alla carica a Presidente dei parchi. Il Direttore dura in carica tre anni.".

19. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania), dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b bis) autodichiarazione da cui risultano i carichi pendenti e quanto attestato nel casellario giudiziale."

20. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere), le parole "che può essere aggiornato ogni tre anni" sono soppresse e dopo la parola "legge." sono aggiunte le seguenti "Con la stessa procedura richiesta per l'approvazione, il PRAE è sottoposto, ogni triennio, a verifica e ad eventuale modificazione.".

21. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13 (Disciplina dei complessi turistico–ricettivi all'aria aperta) il numero "10.000" è sostituito dal seguente "3.000".

22. La legge regionale 15 febbraio 2005, n. 7 (Modifica della legge regionale 9 novembre 1974, n. 61 avente ad oggetto istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco) è così modificata:

a) al comma 1, lettera b), dell'articolo 3 le parole "autenticata o" sono soppresse;

b) al comma 1, lettera c), dell'articolo 3 sono aggiunte alla fine le seguenti parole "; per quelli con popolazione sino a 60.000 abitanti possono essere iscritte all'albo due pro loco; per i comuni con popolazione oltre i 60.000 abitanti possono essere iscritte all'albo un massimo di tre pro loco.";

c) dopo il comma 2 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"2 bis. La medesima associazione pro loco già cancellata dall'albo regionale, può richiedere nuovamente l'iscrizione secondo le modalità riportate all'articolo 3 della presente legge, decorsi due anni dalla data del decreto di cancellazione".

23. La legge regionale 14 aprile 2000, n. 13 (Regolarizzazione delle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Risarcimento danni alla pubblica amministrazione e modifica all'articolo 11 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18) è così modificata:

a) al comma 2 dell'articolo 1 le parole "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2009" e le parole "gli enti gestori provvedono" sono sostituite dalle seguenti "gli enti gestori, previo parere del comune di riferimento, possono provvedere";

b) al comma 6 dell'articolo 3 le parole "lire 5 milioni" sono sostituite dalle seguenti "euro 15.000" e le parole "lire 10 milioni" sono sostituite dalle seguenti "euro 25.000".

24. L'articolo 29 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (Referendum popolare) è così modificato:

a) al comma 2 sono soppresse le parole "all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto,";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il referendum è valido qualsiasi sia la percentuale dei votanti interessati alla consultazione referendaria.".

25. L'articolo 8 della legge regionale 13/1996, è così modificato:

a) al comma 1 dopo la parola "permanenti" sono aggiunte le seguenti "e speciali e commissioni d'inchiesta.";

b) al comma 4 dopo le parole "Consiglio Regionale." sono aggiunte le seguenti "I componenti del gruppo misto comunicano al Presidente del Consiglio regionale le commissioni a cui intendono far parte.";

[26. Dal corrente esercizio finanziario sono iscritte nel bilancio della Regione Campania le somme pari al 50 per cento delle spese effettuate sul capitolo 1061 UPB 01 del bilancio del Consiglio regionale per l'attuazione degli istituti di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13. Conseguentemente l'UPB 6.23.48 viene ridotta di pari importo che confluisce nella UPB 6.23.49.] (2)

27. All'articolo 25 della legge regionale 7/2002 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Le attività attribuite all'ufficio di cui al comma 3 sono svolte in costante raccordo con la commissione consiliare permanente bilancio e finanze, avvalendosi del supporto delle competenti strutture amministrative della Giunta regionale.

28. L'articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni – CO.RE.COM.), è cosi modificato:

a) al comma 1 la parola "nove" è sostituita con la seguente "sette";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente "2. Il Presidente del CO.RE.COM. è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale. Gli altri componenti di cui al comma 1 sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.";

c) al comma 3 le parole "l'intera legislatura" sono sostituite con le seguenti "due anni";

d) il comma 4 è abrogato.

29. Per l'applicazione del comma 28 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all'avvio delle procedure di nomina.

30. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 novembre 2001 n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie), le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2012" (3).

31. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, stabilisce il compenso da attribuire ai revisori dei conti della Regione Campania.

32. Le azioni della Società Campania Sviluppo srl sono acquisite dalla Regione Campania in esecuzione dell'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007).

[33. La regione Campania promuove la costituzione della Fondazione Carditello avente come scopo l'acquisizione, la promozione e la gestione del Real Sito Borbonico di Carditello.] (4)

34. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Campania avvia la procedura necessaria per la dismissione della propria partecipazione alla Fondazione Lee Iacocca con sede in San Marco de' Cavoti (BN).

 

(1) Lettera abrogata dall'articolo 4, comma 10 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 27.

(2) Comma abrogato dall'articolo 11, comma 3 della legge regionale 16 gennaio 2014, n. 4.

(3) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 10 maggio 2012, n. 11.

(4) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 172 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.


 

Art. 53

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.        

                                                                                                                      Caldoro