Legge Regionale 23 maggio 1986, n. 14.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 41 del 20 giugno 1986


«Trasferimento delle Comunità socio - assistenziali Case di Riposo ex ONPI ai Comuni di Cava dei Tirreni e di Torre del Greco»

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:


Art. 1

Le funzioni delle Comunità socio - assistenziali «Case di Riposo ex ONPI» di Cava dei Tirreni e di Torre del Greco sono attribuite rispettivamente al Comune nel cui territorio ciascuna casa è situata.


 


Art. 2

Nelle case di Riposo di cui all'art. 1 il Comune provvede all'assistenza diretta, secondo la formula del pensionato, di persone anziane, titolari di pensione, con un reddito personale che non superi il tetto definito annualmente per fruire della pensione di invalidità civile.

La Casa di Cava dei Tirreni ha capienza di ospitalità residenziale fino a 106 ospiti, quella di Torre del Greco fino a 217 ospiti.


 


Art. 3

Ciascun Comune destinatario delle funzioni di cui all'art. 1 provvede alle ammissioni degli ospiti, individuati ai sensi dell'art. 2 , nei limiti del 50% della disponibilità dei posti di ciascuna Casa.

Il restante 50% dei posti disponibili è riservato a cittadini provenienti da altri Comuni del territorio regionale o da altre Regioni, ed è coperto con provvedimenti del Servizio Assistenza Sociale della Giunta Regionale della Campania.


 


Art. 4

Gli ospiti ammessi nelle Case di Riposo di cui agli articoli precedenti sono tenuti a versare bimestralmente al Comune, tramite la Direzione della Casa ospitante, il 50% del reddito della propria pensione, quale contributo alle spese del proprio mantenimento.

Le somme inotlrate con i versamenti di cui al comma precedente saranno trattenute dai rispettivi Comuni, quale anticipazione sui fondi di finanziamento annuale che la Regione assegna ai sensi del successivo art. 11.


 


Art. 5

Il funzionamento delle Case di Riposo di cui agli articoli precedenti è regolamentato dalle norme già adottate dall'ex ONPI.


 


Art. 6

La struttura immobiliare di ciascuna Casa di Riposo viene concessa in uso a titolo gratuito, con apposito atto stipulato in forma pubblico - amministrativa, al Comune al quale è trasferita la funzione ed ai fini della funzione stessa.

Le attrezzature in dotazione a ciascuna Casa sono cedute in proprietà al Comune medesimo.


 


Art. 7

Il personale proveniente dall'ex ONPI ed in servizio presso la Casa di Riposo di Cava dei Tirreni e di Torre del Greco viene assegnato definitivamente al Comune al quale è trasferita la funzione della rispettiva Casa di appartenenza, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 1983, n. 33.

Il suddetto personale è immesso nei ruoli del rispettivo Comune di assegnazione con effetto dall'1 febbraio 1981 ai sensi del punto a) ultimo capoverso dell'articolo 1 della presente legge regionale n. 33/83.

Fino alla data di effettivo inquadramento, al medesimo personale si applica il disposto dell'articolo 1 - comma 3 - del DPR 25 giugno 1983, n. 346.

Onde assicurare la continuità dell'assistenza agli ospiti nell'arco delle 24 ore giornaliere, il personale è tenuto ad effettuare turni avvicendati di lavoro compatibili con le norme generali relative al trattamento giuridico del comparto, nonchè ad organizzare un servizio di pronta reperibilità.


 

 

Art. 8

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato nei ruoli dei due Comuni a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL), contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali (INADEL) ed alla Cassa per le pensioni degli Enti Locali (CPDEL).

Al fine di assicurare la continuità nel rapporto di impiego ai soli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, l'iscrizione del personale proveniente dall'ex ONPI è eseguita con effetto dal giorno successivo a quello di soppressione dell'Ente di provenienza e fino al 31 gennaio 1981 a carico della Regione e dall'1 febbraio 1981 a carico dei Comuni di destinazione.

La Regione assicura, in ogni caso, in via provvisoria e di anticipazione, il versamento dei contributi dovuti fino al 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Le modalità previste con il presente articolo si estendono al personale assegnato definitivamente ai Comuni del territorio regionale ai sensi dell'art. 123 del DPR 616/77.


 

 

Art. 9

La dotazione organica delle due case di Riposo riportata nelle allegate piante organiche che formano parte integrante della presente legge è conforme agli organici previsti dal Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione ex ONPI il 28 luglio 1978 ed approvati con DI in data 20 ottobre 1978.

Il Comune al quale viene trasferita ciascuna Casa, provvede ad integrare, mediante concorsi pubblici, l'attuale dotazione organica, fino alla copertura dei posti disponibili.


 

 

Art. 10

La Regione Campania assicura al Comune le provviste dei mezzi finanziari per far fronte agli oneri relativi al personale, mediante anticipazioni annuali sulla base delle somme corrisposte nell'anno precedente e procedendo al conguaglio a presentazione di rendiconto annuale.

Le modalità previste con il comma precedente si estendono al personale assegnato definitivamente ai Comuni del Territorio regionale, ai sensi dell'art. 123 del DPR 616/77, con LR 33/83.


 

 

Art. 11

La Regione Campania assicura il finanziamento delle spese di gestione ordinarie delle due Case, mediante anticipazioni annuali al rispettivo Comune, sulla base delle somme corrisposte nell'anno precedente e procedendo al conguaglio a presentazione di rendiconto annuale.


 

 

Art. 12

Le spese relative ad interventi straordinari interessanti la struttura immobiliare, le attrezzature, i macchinari e gli impianti, nonchè l'organizzazione di particolari servizi socio - assistenziali a favore degli anziani ospiti, devono essere preventivamente concordate dai Comuni con la Giunta Regionale della Campania, la quale potrà autorizzare il relativo finanziamento ovvero riservarsi di intervenire direttamente.


 

 

Art. 13

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1986 si fa fronte con quota parte degli stanziamenti di cui ai capitoli 45 e 1911 dello Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1986.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641 ed ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.


 


Art. 14

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 23 maggio 1986

Fantini




- Allegato 1-

PIANTE ORGANICHE


Casa di Cava dei Tirreni

Casa di Torre del Greco


Posti in organico

Posti occupati

Posti in organico

Posti occupati

Collaboratore tecnico

1

1*

1

1*

Assistente tecnico

2

1

2

-

1Assistente

1

-

1

1

2a qualifica professionale

1

-

1

1

Archivista dattilografo

2

1

2

2

Operatore tecnico

31

30

36

29

Agente tecnico

32

15

39

27


70

48

82

61

 

* I posti riservati ai due dipendenti con funzioni di Responsabili delle due Case