Legge Regionale 29 novembre 1986, n. 33.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 81 del 9 dicembre 1986


«Integrazione alla normativa sul Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Campania»



 Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga


la seguente legge:


Art. 1

L'art. 2 della legge regionale n. 44 del 27 ottobre 1978 è sostituito dal seguente:

«I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto e con voto limitato, durano in carica per l'intera legislatura ed esercitano la loro funzione fino all'insediamento del nuovo Collegio. Il Collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume le funzioi il componente più anziano».


 


Art. 2

L'articolo unico della legge regionale n. 13 del 3 luglio 1973 è sostituito dal seguente:

«Al Presidente e ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti compete una indennità pari al 50% di quella di cui all'art. 1, lettera a), della legge regionale n. 5 del 5 agosto 1972 e successive modifiche ed integrazioni, per ogni conto consuntivo della Regione licenziato dal Collegio stesso per l'approvazione del Consiglio regionale».


 


Art. 3

La presente legge spiega i suoi effetti dal corrente anno 1986.


 

 

Art. 4

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1986 si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1986, che presenta sufficiente disponibilità .

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, la cui entità sarà determinata dalle leggi di bilancio.


 

 

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 29 novembre 1986

Fantini