Legge Regionale 9 novembre 2015, n. 14.

 

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 5 aprile 2016, n. 6 e 2 agosto 2018, n. 26.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge regionale 9 novembre 2015, n. 14.


"Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190"


 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province quali enti di area vasta e dalla Città metropolitana di Napoli, in attuazione dell'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015) e nel rispetto delle previsioni dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni, sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della legge 56/2014.


 

 

Art. 2

(Principi)

1. Le disposizioni della presente legge sono ispirate ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all'articolo 118 della Costituzione, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 19 dello Statuto della Regione Campania e dei seguenti principi:

a) tutela e salvaguardia dei livelli occupazionali provinciali riferiti all'esercizio delle funzioni non fondamentali e dei connessi servizi ai cittadini;

b) semplificazione delle procedure amministrative con contestuale riduzione delle duplicazioni di funzioni e servizi mediante la razionalizzazione delle stesse e la digitalizzazione delle procedure;

c) soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui, per garantire l'efficienza e l'economicità dell'amministrazione pubblica;

d) attribuzione delle funzioni amministrative presso il livello di governo più vicino ai cittadini;

e) riassorbimento a livello regionale delle funzioni che sono coerenti con il ruolo di governo della Regione e richiedono un esercizio a livello unitario per l'intero territorio regionale;

f) attribuzione delle funzioni all'ente subentrante qualunque sia stato l'originario titolo di conferimento (trasferimento, attribuzione, delega o sub-delega) al fine di assicurare un esercizio più efficiente e razionale delle funzioni medesime.

2. L'attuazione della presente legge si svolge in coerenza con il piano di stabilizzazione finanziaria previsto dall'articolo 14, comma 22 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


 

 

Art. 3

(Funzioni riallocate alla Regione, confermate in capo alle Province e escluse dal riordino)

1. Sono riallocate alla Regione le seguenti funzioni non riconducibili alle funzioni fondamentali delle Province quali enti di area vasta di cui all'articolo 1, comma 85 della legge 56/2014:

a) agricoltura, caccia e pesca;

b) assistenza sanitaria, all'infanzia, alle disabilità e altri servizi sociali;

c) industria, commercio e artigianato;

d) sport e tempo libero;

e) turismo;

f) valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali;

g) servizi inerenti l'istruzione e le politiche giovanili.

2. Al fine di garantirne l'esercizio unitario e assicurare il rispetto delle identità culturali delle singole comunità, sono mantenute in capo alle Province le attività e i servizi riconducibili alla funzione non fondamentale "biblioteche, musei e pinacoteche".

3. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le singole attività e i servizi specifici riconducibili alle funzioni oggetto di riordino di cui ai commi 1 e 2.

4. In attesa dell'entrata in vigore della normativa nazionale di riordino, sono escluse dal riordino di cui alla presente legge le attività e i servizi riconducibili alle materie del mercato del lavoro, centri per l'impiego, politiche attive del lavoro, formazione professionale. Sono altresì escluse le attività e i servizi ricompresi nelle materie della forestazione e protezione civile nonché, per la Città metropolitana, le attività e i servizi ricompresi nelle materie della industria, commercio e artigianato, biblioteche, musei e pinacoteche, da ricondurre a funzioni fondamentali.

4bis Resta fermo l'esercizio in capo alla Regione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL) come previsto e disciplinato dalla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 e dall'articolo 1, commi 89, 90, 91 e 92, della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5. (1)

5. Le funzioni che non formano oggetto di riordino o dallo stesso escluse sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale.

6. La Regione assicura la copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative oggetto di riordino confermate in capo agli enti di area vasta, tenuto conto anche delle risorse umane trasferite alle Province con gli originari atti di conferimento, delle connesse risorse finanziarie alla data di entrata in vigore della legge 56/2014, nei limiti della capacità di assunzione e delle disponibilità di bilancio della Regione Campania.

7. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e rendere più razionale l'impiego del personale già assegnato allo svolgimento dei compiti connessi all'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dal completamento delle procedure di trasferimento del personale degli enti di area vasta, procede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al trasferimento di parte del personale amministrativo agli enti del servizio sanitario regionale, nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), del piano di rientro dal debito sanitario, dopo averne verificato la fattibilità tecnica ed economica senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 2 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.


 

 

Art. 4

(Città metropolitana di Napoli)

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla legge 56/2014, favorisce la più ampia valorizzazione e il rafforzamento del ruolo della Città metropolitana in sede di riforma delle legislazioni di settore e di programmazione dello sviluppo economico e dei territori.

2. La Città metropolitana di Napoli e gli altri enti di area vasta continuano ad esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive per conto dei Comuni.


 

 

Art. 5

(Forme di avvalimento e deleghe di esercizio)

1. La Regione, a conclusione del processo di riordino, ai sensi dell'articolo 1, comma 427 della legge 190/2014, adotta forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intese o convenzioni con gli enti territoriali al fine di conferire ai Comuni anche in forma associata nonché alle Province per ambiti territoriali omogenei, funzioni e compiti attinenti allo sviluppo dei territori con particolare riferimento alle materie dell'agricoltura, della caccia e della pesca.

2. Gli istituti di cui al comma 1 individuano le risorse umane e finanziarie impiegate nonché i centri di responsabilità amministrativa e contabile.


 

 

Art. 6

(Esercizio associato delle funzioni amministrative)

1. Nell'ambito di un generale riordino delle funzioni amministrative sul proprio territorio, in particolare nella riorganizzazione delle attività e servizi riallocati con la presente legge, la Regione si riserva, con successivi provvedimenti, di conferire o delegare ai Comuni in forma associata funzioni e compiti attinenti allo sviluppo economico dei territori con specifico riferimento alle materia del turismo e delle politiche sociali.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi. I contributi sono destinati a incentivare associazioni e fusioni di Comuni nel rispetto di dimensioni minime ottimali all'uopo individuate.


 

 

Art. 7

(Disposizioni generali per il trasferimento delle risorse)

1. I trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali connessi al riordino delle funzioni sono effettuati tramite Intese tra gli enti interessati da stipulare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite, per quanto attiene alla ricollocazione delle risorse umane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Le Intese di cui al presente articolo tengono conto della tipologia e del dimensionamento delle attività e delle funzioni oggetto di riordino, in conformità alle finalità ed ai criteri di cui all'articolo 1 commi 89, 90 e 96 della legge 56/2014, alle disposizioni della legge 190/2014, alle clausole dell'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 11 settembre 2014, nonché alle previsioni del decreto presidente consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, n. 76960 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali).

3. La stipula di tali Intese avviene mediante la sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti degli enti interessati a seguito di approvazione con deliberazione di Giunta regionale e dell'organo competente in base all'ordinamento dell'ente sottoscrittore.

4. In caso di mancata stipula dell'Intesa nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede con proprio atto nei successivi quarantacinque giorni.

5. In ogni caso gli effetti finanziari del riordino decorrono dal 1 gennaio 2016.

6. Le Intese o, in mancanza, le determinazioni della Regione sono trasmesse dal Presidente della Giunta Regionale all'Osservatorio Nazionale previsto dall'Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014.


 

 

Art. 8

(Disposizioni per il trasferimento del personale nella Giunta regionale)

1. Il personale in servizio a tempo indeterminato nelle Province e Città metropolitana destinato, alla data dell' 8 aprile 2014, all'esercizio delle funzioni non fondamentali trasferite alla Regione con la presente legge e dichiarato in soprannumero ai sensi dei commi 421 e 422 della legge 190/2014 è individuato sulla base dei criteri definiti in sede nazionale. In sede di Osservatorio regionale possono essere definiti criteri integrativi, nel rispetto delle forme di partecipazione previste con le organizzazioni sindacali, che definiscono altresì le modalità di verifica, nell'ambito delle Intese previste all'articolo 7 e nel rispetto delle procedure previste dal presente articolo, della corretta quantificazione delle unità di personale adibite a ciascuna funzione presso i vari enti di area vasta. Negli elenchi del personale soprannumerario non sono compresi coloro che saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016, coloro che svolgono compiti di polizia provinciale, coloro che sono addetti ai servizi per l'impiego.

2. Il personale individuato secondo i criteri del comma 1 è trasferito nei ruoli della Giunta regionale nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e della dotazione organica, nonché delle capacità assunzionali rispettivamente disponibili per gli anni 2015 e 2016.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 la Giunta regionale destina la restante percentuale degli spazi occupazionali derivanti dalla cessazioni di ruolo negli anni 2014 e 2015 esclusivamente alle finalità di ricollocazione del personale in mobilità, nel quadro della programmazione triennale di fabbisogno del personale e nel rispetto del Piano di Stabilizzazione finanziaria.

4. Con le deliberazioni previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 7, la Giunta regionale adotta le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni previste nell'articolo 3, volte in particolare a disciplinare il trasferimento delle risorse umane connesse alle funzioni oggetto di conferimento e la relativa decorrenza.

5. In attesa della conclusione delle procedure di mobilità, il personale resta in servizio presso le Province e Città metropolitana, con possibilità di avvalimento da parte della Regione.

6. I provvedimenti di trasferimento del personale sono adottati nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.

7. Ai fini delle Intese di cui all'articolo 7, gli enti di area vasta trasmettono alla Regione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi del personale dipendente distinto per categoria giuridica ed economica, con indicazione del costo annuo lordo di ciascuna unità di personale. Al riguardo si considera il personale dipendente a tempo indeterminato individuato secondo i criteri di cui al comma 1, nonché il personale a tempo determinato adibito, alla data di entrata in vigore della legge 56/2014 in via esclusiva allo svolgimento della funzione o attività da trasferire, il cui rapporto di lavoro sia ancora in corso al momento del trasferimento. Tali contratti restano in essere fino alla loro naturale scadenza e senza possibilità di proroga.

8. Al personale delle Province e della Città metropolitana trasferito alla Regione ai sensi della presente legge si applicano il trattamento economico e giuridico stabilito dalla legge 56/2014. Dalla data del trasferimento del personale provinciale i fondi delle risorse decentrate del personale e delle categorie sono costituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 96 della legge 56/2014.

9. Entro novanta giorni dal completamento delle procedure di trasferimento del personale, la Giunta regionale, al fine di ottimizzare l'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento e di garantire la piena continuità e qualità dei servizi erogati, procede, se necessario, alla riorganizzazione dei propri uffici, nel quadro dell'ordinamento approvato con regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania). Sulla base di tali provvedimenti la Giunta regionale assegna il personale ai propri uffici tenendo conto della funzione da svolgere e delle proprie esigenze organizzative e logistiche.

10. Nell'ambito delle attività di riordino di cui al comma 9, il personale individuato secondo i criteri dell'articolo 8, comma 1 ed il personale proveniente dai ruoli della Giunta regionale in possesso di adeguate competenze, possono essere assegnati al Consiglio per un tempo non superiore alla durata della corrente legislatura nel rispetto della normativa vigente in materia. Con apposito protocollo di intesa tra la Giunta ed il Consiglio regionale verranno definiti criteri e modalità per l'utilizzo del suddetto personale. I provvedimenti attuativi della presente disposizione saranno definiti, sentita la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) del Consiglio regionale.


 

 

Art. 9

(Disposizioni per il trasferimento dei beni e per la successione nei rapporti attivi e passivi)

1. Nell'ambito delle Intese di cui all'articolo 7, sono individuati i beni e le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi relativi alle funzioni da trasferire, previa ricognizione da parte della Provincia o Città metropolitana interessata. Con la medesima modalità, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia e nei limiti della sussistenza delle relative coperture finanziarie nei bilanci delle Province e della Città metropolitana, sono definite le modalità di prosecuzione dei procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni e i rapporti attivi e passivi ad esso inerenti, la realizzazione delle opere già avviate, nonché i progetti e le attività finanziati da fondi comunitari e nazionali. Sono in ogni caso esclusi dalla successione i debiti che dovessero derivare da eventuale contenzioso afferente l'esercizio delle funzioni fino alla data di trasferimento delle stesse.

2. Sono esclusi in ogni caso dalla successione le società e gli enti partecipati dalle Province e dalla Città metropolitana, anche se esercitano attività riconducibili alle funzioni oggetto di riordino.


 

 

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni oggetto di riordino, alle spese relative al trattamento economico complessivo del personale riallocato nei ruoli della Giunta regionale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, si provvede per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 del vigente bilancio regionale incrementando la Missione 1 "Servizi istituzionali, Generali e di gestione" Programma 10 "Risorse umane" Titolo 1 di euro 12 milioni, mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1"Servizi istituzionali, Generali e di gestione" Programma 4 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali" Titolo 1.

2. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni oggetto di riordino in via prioritaria, alle spese connesse all'esercizio delle attività e dei servizi rimasti in capo alle Province ed, in via subordinata, alle spese di funzionamento connesse all'esercizio delle attività e dei servizi riallocati presso la Regione ai sensi dell'articolo 9, si provvede mediante l'istituzione del "Fondo speciale per gli oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione della legge Delrio" nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri Fondi" Titolo 1. Alla dotazione del "Fondo speciale per gli oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione della legge Delrio" si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 01 "Fondi di Riserva" Titolo 1 per euro 4 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 del vigente bilancio regionale. (1)

3. A decorrere dalla data di effettivo esercizio delle funzioni riallocate alla Regione di cui all' articolo 3 cessano i trasferimenti finora erogati alle Province dalla Regione stessa per le medesime funzioni.

4. A decorrere dalla data di effettivo trasferimento di ciascuna funzione spettano alla Regione le entrate tributarie, extra-tributarie ed i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima.

5. Per gli esercizi successivi al bilancio pluriennale 2015/2017, le somme occorrenti all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono determinate annualmente con le rispettive leggi regionali di bilancio, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

6. Fermo restando la sostenibilità finanziaria e di bilancio, le spese relative al trattamento economico complessivo del personale trasferito secondo la presente legge non rilevano ai fini del rispetto dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007). La somma corrispondente di ciascuno degli enti di area vasta non può essere conteggiata dagli stessi ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 25, comma 7 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.


 

 

Art. 11

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento interno, entro il 31 ottobre 2016 e successivamente con cadenza annuale nell'arco temporale necessario al riordino delle funzioni oggetto della presente legge, verifica lo stato di attuazione della presente legge nonché gli effetti prodotti sul funzionamento dei servizi ai cittadini e della macchina amministrativa.


 

 

Art. 12

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, a far data dalla sua entrata in vigore.


 

 

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca