Legge Regionale 9 novembre 2015, n. 13.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge regionale 9 novembre 2015, n. 13.


"Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania, per realizzare un'organica ed integrata politica di sostegno, promuove misure concrete di solidarietà a favore dei figli di lavoratori deceduti in seguito ad incidenti mortali sul lavoro, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione in materia di diritto al lavoro e in armonia con le disposizioni statali e con le normative comunitarie. Il contributo previsto dalla presente legge rappresenta una manifestazione di solidarietà della comunità regionale per le famiglie colpite dall'evento luttuoso, quale sostegno per contribuire ad alleviare le conseguenze ed i disagi economici che ne derivano per i giovani.


 

 

Art. 2

(Istituzione Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro)

1. La Regione istituisce il Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro, di seguito denominato Fondo, per la realizzazione delle finalità previste nell'articolo 1.

2. Le risorse del Fondo previsto dal comma 1 sono integrate da eventuali entrate provenienti dallo Stato, da persone fisiche o giuridiche.


 

 

Art. 3

(Requisiti di accesso al Fondo)

1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al Fondo previsto dall'articolo 2, i figli di genitori deceduti per incidenti mortali sul lavoro, verificatisi anche in itinere come previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144) in possesso dei seguenti requisiti:

a) status di figlio di un genitore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro;

b) età non superiore a ventotto anni;

bbis) età non superiore a trentacinque anni per l'ultimazione del percorso universitario; (1)

c) genitore residente, al momento del decesso, in uno dei comuni della regione Campania;

d) iscrizione ad un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico di ogni ordine e grado, Università o corso di formazione professionale;

e) reddito del nucleo familiare, accertato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) non superiore a quanto indicato annualmente dalla Giunta regionale;

f) nei casi in cui la vittima risulti sprovvista della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

 

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 14, comma 3, lettera a) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.


 

 

Art. 4

(Spese finanziabili)

1. Le risorse del Fondo sono destinate al sostegno del percorso socio educativo, d'istruzione e formazione dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, al fine di garantire prioritariamente l'iscrizione e la frequenza ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private legalmente riconosciute, le università ed i corsi di formazione professionale, relativamente alle seguenti spese:

a) tasse di iscrizione;

b) rette di frequenza;

c) acquisto dei libri di testo;

d) acquisto di ausili scolastici per i diversamente abili secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

e) servizio mensa;

f) abbonamento per uso scolastico al servizio di trasporto pubblico. (1)

2. Il contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 1 è riconosciuto nel rispetto dei criteri e dei limiti individuati dal regolamento previsto all'articolo 5, previa presentazione d'idonea documentazione che attesti l'iscrizione, la diligente frequenza e l'ultimazione dei cicli scolastici e formativi annuali. (2)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 14, comma 3, lettera b) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(2) Comma sostituito dall'articolo 14, comma 3, lettera c) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

 

 

Art. 5

(Modalità e criteri di erogazione)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento per definire i criteri, le modalità di richiesta, i termini per la presentazione delle domande, l'entità massima dei contributi da corrispondere e l'erogazione del contributo.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente il limite del reddito previsto dall'articolo 3.


 

 

Art. 6

(Limiti temporali e abrogazioni)

1. I contributi sono riconosciuti per gli eventi mortali verificatisi anche prima dell'entrata in vigore della presente legge. Il riconoscimento del contributo non è tuttavia retroattivo ma può essere richiesto esclusivamente dall'anno solare in cui entra in vigore la presente legge.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 1 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria anno 2009).


 

 

Art. 7

(Copertura finanziaria)

1. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 1 è quantificato in complessivi euro 100.000,00 alla cui copertura si provvede mediante prelievo dalla Missione 1, Programma 10, Titolo 1 del bilancio di previsione 2015. A tale scopo è istituito apposito capitolo di spesa corrente avente importo pari alle risorse prelevate ed allocato nella Missione 12, Programma 5, Titolo 1.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzati entro i limiti delle risorse a tale scopo assegnate.

3. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.


 

 

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca