Legge Regionale 30 marzo 2012, n. 6.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 29 giugno 2021, n. 5 e 28 dicembre 2021, n. 31

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 30 marzo 2012, n. 6.


"Riconoscimento della dieta mediterranea"


IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


La seguente legge:


Art. 1

Finalità

1. La Regione Campania valorizza la dieta mediterranea riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO come modello di sviluppo basato sui valori di questo tipo di alimentazione e stile di vita dal punto di vista culturale, sociale, storico, gastronomico, alimentare, ambientale, paesaggistico e dei costumi.



 

Art. 2

Obiettivi

1. La Regione Campania intende valorizzare la dieta mediterranea attraverso l'accrescimento della visibilità e del dialogo interculturale a livello regionale e internazionale, nonché attraverso la predisposizione di misure volte a sostenere lo sviluppo di filiere enogastronomiche caratterizzate dalla produzione e commercializzazione di prodotti agricoli definiti a chilometri zero anche attraverso la vendita diretta.

2. La promozione della dieta mediterranea è obiettivo comune delle politiche regionali per il territorio rurale, orientate al sostegno e alla valorizzazione della multifunzionalità in agricoltura, del paesaggio, del patrimonio naturalistico e storico-culturale, del turismo sostenibile e della salute.

3. La Regione Campania attraverso la presente legge persegue inoltre i seguenti obiettivi:

a) promozione della dieta mediterranea all'interno del sistema dei siti Unesco e delle aree geografiche caratterizzate da produzioni tipiche con marchi riconosciuti, come strategia integrata e sinergica di valorizzazione dei patrimoni culturali materiali e immateriali dell'umanità;

b) promozione di studi e ricerche interdisciplinari sugli effetti della dieta mediterranea sulla salute e sugli stili di vita;

c) elaborazione di modelli innovativi di attrazione economica e turistica per la fruizione dei prodotti della dieta mediterranea all'interno degli specifici contesti paesaggistici e storico-culturali dei territori di provenienza;

d) promozione di sani stili di vita, basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione, in chiave di prevenzione delle malattie sociali legate alla nutrizione;

e) diffusione dell'impiego dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nelle mense e nei sistemi di ristorazione collettiva;

f) programmazione di attività formative e divulgative sulla dieta mediterranea e sulle culture e i paesaggi a essa associati;

g) promozione di relazioni e scambi culturali, scientifici ed economici tra le quattro comunità rappresentative citate nell'atto ufficiale di iscrizione dell'Unesco (Comunità del Cilento, Italia; Comunità di Soria, Spagna; Comunità di Koroni, Grecia; Comunità di Chefchaouen, Marocco) attraverso il rafforzamento di scambi e azioni comuni a scala interregionale e internazionale, anche mediante il finanziamento e la partecipazione a fondazioni, forme associative e programmi comuni a tale scopo istituiti;

h) collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, per la programmazione nell'ambito dei piani di offerta formativa integrativa di progetti didattici sui temi della dieta mediterranea;

i) definizione di strategie innovative di tutela e gestione sostenibile dei paesaggi naturali, rurali e storici, che costituiscono la base ecologica e materiale delle culture e degli stili di vita associati alla dieta mediterranea;

l) istituzione di premi di carattere scientifico sul valore assoluto della dieta mediterranea.

4. La Regione Campania riconosce il valore del Centro Internazionale della dieta mediterranea di Pollica e del Museo vivente della dieta mediterranea di Pioppi dedicato ad Ancel Keys, quali poli per la diffusione, formazione, ricerca e studio dello stile alimentare mediterraneo.



 

Art. 3

Osservatorio regionale per la dieta mediterranea

1. È istituito l'Osservatorio regionale per la dieta mediterranea con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche della Regione in materia di promozione e sostegno del modello di sviluppo durevole, incentrato sulla dieta mediterranea, mediante la valorizzazione degli aspetti sociali, economici e storico-culturali e la loro trasmissione alle giovani generazioni.

2. L'Osservatorio, con sede presso il palazzo Capano sito nel comune di Pollica, ha un centro operativo presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di agricoltura, nell'ambito della quale opera e svolge i seguenti compiti:

a) definizione della programmazione degli interventi di promozione, sviluppo e valorizzazione della dieta mediterranea;

b) informazione, comunicazione, ricerca e sperimentazione che attengono alle tematiche di cui alla presente legge;

c) gestione della rete di operatori per la dieta mediterranea di cui all'articolo 4.

3. L'Osservatorio, definito e disciplinato da decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto dall'assessore delegato all'agricoltura o suo delegato, che lo presiede e lo convoca, e da:

a) sei rappresentanti designati rispettivamente dagli assessori delegati alla salute, alla ricerca scientifica, al turismo, all'ambiente, alla cultura e all'agricoltura, appartenenti al mondo accademico ed aventi alto profilo professionale e competenze riferite agli obiettivi della presente legge;

b) un rappresentante del Parco nazionale del Cilento-Vallo di Diano;

c) un rappresentante del Centro studi per la dieta mediterranea di Pollica;

d) un rappresentante dell'Associazione per la dieta mediterranea: alimentazione e stile di vita di Pioppi;

e) un rappresentante dell'associazione Accademia della lunga vita;

f) un rappresentante dell'unione regionale delle Camere di Commercio;

g) un rappresentante del Centro regionale per la ricerca applicata in agricoltura (CRAA);

h) un rappresentante dell'Osservatorio regionale per la sicurezza alimentare (ORSA).

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

5. Su invito del Presidente ai lavori dell'Osservatorio può partecipare un rappresentante designato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestale. Per la trattazione di specifici argomenti può essere estesa la partecipazione ad altri soggetti pubblici e privati.

6. L'Osservatorio si avvale della collaborazione delle strutture amministrative dei settori regionali competenti nelle materie trattate, nonché degli istituti universitari e degli enti di ricerca coinvolti nelle diverse attività.

7. L'Osservatorio istituisce il premio annuale Angelo Vassallo, da conferire ad un giovane ricercatore che abbia realizzato studi ed approfondimenti di carattere scientifico sul valore della dieta mediterranea, assegnato da apposita commissione composta da esperti di livello universitario nominata dall'Osservatorio.

8. Le attività di segreteria a supporto delle riunioni dell'Osservatorio sono assicurate dalle strutture amministrative competenti.

9. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.



 

Art. 3 bis (1) 

1. È istituito l'Osservatorio regionale per la Nutraceutica con i prodotti della dieta mediterranea con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche della Regione in materia di promozione e sostegno di modelli di alimentazione funzionali per la prevenzione e il mantenimento del benessere salutare.

2. L'Osservatorio, istituito presso l'assessorato all'agricoltura, ha un centro operativo presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di agricoltura, nell'ambito della quale opera e svolge compiti di definizione della programmazione degli interventi di promozione, sviluppo e valorizzazione della nutraceutica con i prodotti della dieta mediterranea e di informazione, comunicazione, ricerca e sperimentazione che attengono alle tematiche della presente legge.

3. L'Osservatorio, disciplinato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto dall'assessore all'agricoltura o suo delegato, che lo presiede e lo convoca, da otto rappresentanti, designati su proposta dall'assessore all'agricoltura, appartenenti al mondo accademico, scientifico e associazionistico aventi alto profilo professionale e comprovate competenze riferite agli obiettivi della presente legge, da un rappresentante del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in qualità di Comunità emblematica con riconoscimento Unesco sulla "Dieta mediterranea".

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

5. Su invito del Presidente, ai lavori dell'Osservatorio può partecipare un rappresentante designato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali. Per la trattazione di specifici argomenti può essere estesa la partecipazione ad altri soggetti pubblici e privati.

6. L'Osservatorio si avvale della collaborazione delle strutture amministrative dei settori regionali competenti nelle materie trattate nonché degli istituti universitari e degli enti di ricerca coinvolti nelle diverse attività.

7. Le attività di segreteria a supporto delle riunioni dell'Osservatorio sono assicurate dalle strutture amministrative competenti.

8. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.


(1) Articolo aggiunto dall'articolo 35, comma 1 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.



 

Art. 3 ter (1)

(Osservatorio sul turismo Enogastronomico)

1. È istituito l'Osservatorio regionale sul Turismo Enogastronomico con i prodotti della Dieta Mediterranea con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche della Regione in materia turistica di promozione e valorizzazione delle risorse enogastronomiche del territorio.

2. L'Osservatorio, istituito presso la sede del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (PNCVDA) in quanto Comunità emblematica con riconoscimento Unesco sulla "Dieta mediterranea", ha un centro operativo presso la struttura amministrativa dell'Ente Parco, competente in materia in concerto con l'assessorato al turismo, nell'ambito della quale opera e svolge compiti di definizione della programmazione degli interventi di promozione, tutela e valorizzazione dei prodotti della dieta mediterranea e di informazione, comunicazione, ricerca e sperimentazione che attengono alle tematiche della presente legge.

3. L'Osservatorio, disciplinato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto dall'assessore al turismo o suo delegato, che lo presiede e lo convoca, da otto componenti di cui due designati dal Presidente del PNCVDA, quattro dall'assessore al turismo, due dal Presidente del Consiglio regionale appartenenti al mondo accademico, scientifico e associazionistico aventi alto profilo professionale e comprovate competenze riferite agli obiettivi della presente legge.

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito. Per la trattazione di specifici argomenti può essere estesa la partecipazione ad altri soggetti.

5. L'Osservatorio si avvale della collaborazione delle strutture amministrative dei settori regionali competenti nelle materie trattate, nonché degli istituti universitari e degli Enti di ricerca coinvolti nelle diverse attività.

6. Le attività di segreteria a supporto delle riunioni dell'Osservatorio sono assicurate dalle strutture amministrative competenti.

7. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 31, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.


 

 

Art. 4

Rete operativa per la dieta mediterranea

1. Al fine di garantire la più ampia partecipazione all'attuazione della strategia integrata di sviluppo durevole incentrata sulla dieta mediterranea, la Regione promuove la costituzione di una rete operativa per la dieta mediterranea, aperta alla partecipazione di enti, associazioni, della fondazione della regione Campania Annunziata-Mediterraneo, alle aziende nazionali ed estere, operanti nei diversi settori della ricerca, della cultura, della salute, dell'istruzione, della produzione e distribuzione, dell'associazionismo culturale, ambientale, sociale.

2. L'Osservatorio di cui all'articolo 3 coordina e gestisce le attività della rete operativa per la dieta mediterranea anche attraverso l'attivazione di un forum, quale luogo deputato all'incontro e allo sviluppo delle tematiche di cui alla presente legge.

3. I compiti, le attività e le modalità operative di funzionamento e di organizzazione del forum sono definite sulla base di apposito disciplinare approvato dalla Giunta regionale.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.



 

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in euro 40.000,00 (quarantamila) (spese correnti) per l'anno 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte, in termini di competenza e cassa, nell'ambito dell'UPB 2.76.181 (Sicurezza alimentare promozione e valorizzazione della tipicità dei prodotti della Campania), che conseguentemente sono riprogrammate per una somma di pari importo. Per gli anni successivi, compatibilmente con i vincoli della finanza pubblica e delle disponibilità di bilancio, mediante finanziamento da iscrivere annualmente nella legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale a legislazione vigente.

2. Al fine di assicurare la copertura alle attività di cui all'articolo 2, possono essere utilizzate risorse previste da normative comunitarie e statali, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio e nel rispetto delle procedure e dei criteri di utilizzo stabiliti dalle normative medesime.



 

Art. 6

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro