Legge Regionale 30 gennaio 1986, n. 6.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 12 del 19 febbraio 1986



«Modifiche ed integrazioni della legge regionale n. 40 del 28 agosto 1984 concernente - Provvidenze regionali in materia di Industria Alberghiera ed impianti turistici complementari»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

All'art. 1 della legge regionale n. 40 del 28 agosto 1984, le parole «concede mutui a tasso agevolato» sono sostituite con le parole: «concede contributi in conto interesse per mutui a tasso agevolato».



 

Art. 2

All'art. 3 della legge regionale n. 40 del 28 agosto 1984, il comma 3 è sostituito da: «Alle erogazioni dei mutui provvedono gli Istituti di Credito abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, attraverso apposite convenzioni, che saranno definite dalla Giunta regionale entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentita la Commissione consiliare bilancio e finanze, che è tenuta a pronunciarsi entro venti giorni dalla data di ricezione delle roposte di convenzione, trascorsi i quali, il parere si intende acquisito come favorevole».



 

Art. 3

All'art. 4 della legge regionale n. 40 del 28 agosto 1984, al primo e secondo comma, le parole: «venti anni» sono sostituite con le parole «quindici anni», al quinto comma, dopo le parole: «tasso di interesse» sono aggiunte le parole: «a carico degli operatori» ed è soppressa l'espressione: «salvo diversa indicazione degli organi centrali competenti».


 

 

Art. 4

All'art. 12 della legge regionale n. 40 del 28 agosto 1984 al primo comma, punto a), sono soppresse le parole: «nonchè della presente legge».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 30 gennaio 1986

Fantini