Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 41.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 1 del 7 gennaio 2013


"Modifiche ed abrogazioni di norme alla Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania – legge finanziaria 2011) e modifica alla Legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie)"



IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:


Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4)

1. L'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania – legge finanziaria 2011) è così modificato:

a) il comma 27 è sostituito dal seguente:

"27. Tutti i contratti assunti in contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, sono sanzionati con la nullità.";

b) il comma 224 è sostituito dal seguente:

"224. Il comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale) è sostituito dal seguente:

"10. In via ordinaria la So.Re.Sa. è delegata, ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, alla esecuzione dei pagamenti, dovuti per l'esercizio del servizio sanitario, e dei debiti, regolarmente accertati, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere e costituisce, per tali aziende, centrale unica di pagamento, in coerenza con la programmazione regionale per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i programmi operativi adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2010).";

c) il comma 229 è sostituito dal seguente:

"229. Il comma 15 dell'articolo 6 della legge regionale 28/2003 è sostituito dal seguente:

"15. La So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi, destinati alle ASL e AO, ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - Codice degli Appalti). ";

d) il comma 231 è sostituito dal seguente:

"231. Per l'intero periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, le attribuzioni rimesse alla Giunta regionale dai commi da 224 a 230, sono esercitate dal Commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza della gestione commissariale di cui all'articolo 2, comma 88 della legge 191/2009.";

e) al comma 237 vicies quater è soppresso l'intero periodo dalle parole "Fermo restando" fino alle parole "per l'accreditamento definitivo.".



 

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie) le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2013".



 

Art. 3

(Abrogazioni)

1. I commi 163, 193 e 204 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania – legge finanziaria 2011) sono abrogati.



 

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro