Legge Regionale 26 giugno 1987, n. 33.

 Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 37 del 6 luglio 1987

«Istituzione di un fondo di solidarietà a favore dei cittadini della Regione Campania vittime di azioni terroristiche»


Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

La Regione Campania, al fine di manifestare la propria solidarietà ai cittadini campani vittime di azioni terroristiche che risultino affetti da invalidità permanente in misura non indennizzabile a norma delle leggi statali e regionali vigenti o che abbiano subito la riduzione anche temporanea della capacità di lavoro, istituisce un fondo speciale di L. 100.000.000 per la erogazione di contributi una tantum.


 

Art. 2

Possono chiedere la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1 i cittadini vittime di azioni terroristiche verificatesi in data successiva al 1° gennaio 1973.


 

Art. 3

Il contributo di cui al precedente articolo 1 è corrisposto, su istanza degli interessati corredata da idonea documentazione probatoria, dal Presidente della Regione Campnia su conforme deliberazione di Giunta regionale.

La misura del contributo, non superiore al limite massimo di L. 50.000.000 è determinato con le modalità previste dalla Legge regionale 28 agosto 1981, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni.


 

Art. 4

All'onere di L. 100.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per il 1987 con lo stanziamento di cui al Capitolo 1901 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1987, previamente integrato della somma di L. 100.000.000 mediante prelievo, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 20, dallo stanziamento di cui al Capitolo 300 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1986, che si riduce di pari importo.

La denominazione del Capitolo 1901 viene conseguentemente così modificato: «Fondo di solidarietà a favore delle famiglie di cittadini campani deceduti a seguito di atti di terrorismo, nonchè a favore dei cittadini campani vittime di azioni terroristiche».

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata dalle leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 26 giugno 1987

FANTINI