• Home
  • Legge Regionale 10 aprile 2015, n. 7.

Legge Regionale 10 aprile 2015, n. 7.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 24 del 13 aprile 2015

 

"Promozione e valorizzazione delle cooperative sociali in Campania, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)."                                        

 

IL CONSIGLIO  REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

 La seguente legge:     

 

TITOLO I

FINALITÀ E PRINCIPI

 

 

Art. 1

(Finalità e principi)

1. La presente legge promuove e valorizza lo sviluppo e la qualificazione delle cooperative sociali in Campania o loro consorzi, in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328).

2. La Regione, con riferimento alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e alle normative comunitarie nazionali e regionali in materia e nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà:

a) riconosce la funzione sociale ed economica che la cooperazione esercita sul territorio regionale;

b) promuove la diffusione della cultura imprenditoriale cooperativa e della responsabilità sociale;

c) rafforza ed incentiva la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi;

d) istituisce e disciplina l'Albo regionale delle cooperative sociali;

e) valorizza le diverse espressioni della cooperazione, le finalità di mutualità, di democrazia interna partecipata e di assenza di fini di speculazione nell'attività svolta; 

f) disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con le attività delle pubbliche amministrazioni aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario e sanitario, con le attività di formazione professionale, di sviluppo dell'occupazione e delle politiche attive del lavoro, con l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di altri soggetti deboli;

g) individua i criteri e le modalità di affidamento dei servizi alla persona o ai loro consorzi.

3. La Regione, nell'ambito degli obiettivi della programmazione economica regionale, favorisce e sostiene la promozione, lo sviluppo ed il consolidamento del sistema cooperativo e delle sue imprese.

4. La Regione, in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 11/2007, riconosce alla cooperazione sociale un ruolo attivo nella programmazione, nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato dei servizi alla persona, nella gestione e nell'offerta dei servizi e nella verifica dei risultati delle prestazioni realizzate.

5. La Regione favorisce la partecipazione della cooperazione sociale all'esercizio della funzione sociale pubblica, promuove il raccordo e la collaborazione tra i servizi pubblici e la cooperazione sociale anche mediante la promozione di azioni per favorire le capacità progettuali ed imprenditoriali, il sostegno ed il coinvolgimento delle cooperative sociali nel sistema integrato di interventi e servizi alla persona e fornisce agli enti locali, ai soggetti pubblici ed alla società civile i modelli per disciplinare i rapporti di sussidiarietà.

6. Le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali possono erogare servizi alla persona, previo conseguimento delle autorizzazioni e dell'accreditamento previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia sociale, socio-sanitaria e sanitaria.

7. La Regione, nel perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione delle attività di cui al comma 6 e nell'ambito della regolamentazione di cui all'articolo 6, comma 4, individua le scelte strategiche di integrazione col territorio attraverso il raccordo con i coordinamenti socio-sanitari delle Aziende sanitarie locali, i Distretti sanitari e i Piani sociali di zona.


 

 

Art. 2

(Definizione)

1. Le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali sono imprese senza scopo di lucro per perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all´integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione dei servizi sociali, dei servizi socio-sanitari, dei servizi sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

2. Alle cooperative sociali o ai loro consorzi si applica la normativa relativa al settore in cui le cooperative operano. La denominazione sociale delle cooperative, comunque formata, contiene l'indicazione di cooperativa sociale. Sono considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale le cooperative sociali o i consorzi i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività di utilità sociale nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione, della ricerca, della tutela naturalistica, dell'ambiente, della cultura, dell'arte e dello sport;

b) la destinazione totale degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;

c) l'obbligo di predisposizione del bilancio e del rendiconto annuale;

d) la devoluzione delle somme e dei beni che residuano, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale e a fini di utilità pubblica;

e) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ovvero di cedere beni o servizi diversi da quelli propri dell'organizzazione, a condizioni più favorevoli ai soci, agli associati, ai partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'organizzazione o ne fanno parte;

f) il divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria, di fondatori, soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione o che sono legati all'organizzazione da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito e di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'organizzazione. Il divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, ai parenti o affini fino al quarto grado;

g) il divieto di corrispondere compensi per la collaborazione di terzi, non direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali, per un valore complessivamente eccedente il 10 per cento dei proventi di ciascun esercizio annuale;

h) l'eleggibilità libera degli organi direttivi, il principio del voto singolo previsto dall'articolo 2538, comma 2 del codice civile, la sovranità dell'assemblea dei soci, degli associati e dei partecipanti, i criteri di ammissione e di esclusione dei soci, degli associati e dei partecipanti; la stessa disposizione si applica alle fondazioni e agli enti di ispirazione religiosa;

i) la presenza di soci volontari solo se il numero complessivo non è superiore alla metà del numero di soci, la cui utilizzazione è complementare e non sostitutiva dei parametri di impiego di operatori professionali, come previsto dalle normative in materia;

l) l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 3.

3. Le cooperative sociali possono prevedere la presenza nella composizione sociale di soci fruitori che si avvalgono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa stessa. I soci fruitori non partecipano all'attività della cooperativa e non hanno diritto a retribuzioni. I soci fruitori hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci e possono essere eletti alle cariche sociali. I soci fruitori sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci.

4. Le cooperative sociali perseguono le finalità previste dall'articolo 1 attraverso:

a) la gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 381/1991, disciplinati anche dai regolamenti, dai piani e dai programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali di cui alla legge regionale 11/2007;

b) la gestione delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate previste dall'articolo 3.

5. La modifica di una o più clausole statutarie previste nel presente articolo è considerata causa di scioglimento.

6. La violazione di una o più clausole statutarie determina la decadenza dai benefici della presente legge.


 

 

Art. 3

(Persone svantaggiate)

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b) sono considerate persone svantaggiate i soggetti di cui all'articolo 4 della legge 381/1991.

2. Per favorire la continuità lavorativa dei soggetti ove è venuta meno la situazione di svantaggio riconosciuta dalla legge 381/1991, la Regione interviene per un massimo di due anni con un contributo corrispondente al 50 per cento degli oneri previdenziali versati per le persone svantaggiate, da erogare alle cooperative sociali che li assumono con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.


 

 

TITOLO II

ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

 

 

Art. 4

(Albo regionale delle cooperative sociali)

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'Albo regionale delle cooperative sociali.

2. L'Albo si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione A: sono iscritte le cooperative sociali previste dall'articolo 2, comma 4, lettera a);

b) sezione B: sono iscritte le cooperative sociali previste dall'articolo 2, comma 4, lettera b);

c) sezione C: sono iscritti i consorzi previsti dall'articolo 8 della legge 381/1991;

d) sezione D: sono iscritti gli organismi aventi sede negli Stati membri dell'Unione Europea per le finalità previste all'articolo 6, comma 7.

3. Le cooperative possono ottenere l'iscrizione ad entrambe le sezioni previste dal comma 2, lettere a) e b) alle condizioni previste  dalla legislazione nazionale.

4. L'iscrizione all'Albo regionale è condizione per l'affidamento dei servizi, come previsto dall'articolo 6:

a) per accedere ai benefici;

b) per la stipula di convenzioni-quadro su base territoriale finalizzate all'inserimento lavorativo;

c) per effettuare l'integrazione lavorativa prevista dall'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

d) per assicurare i compiti di assistenza e prevenzione a carico degli enti locali in collaborazione con le cooperative, come previsto dall'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

e) per l'applicazione di benefici e forme di collaborazione previsti dalla legislazione in materia di cooperazione sociale.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale disciplina con regolamento il procedimento di iscrizione e cancellazione dall'Albo regionale e le modalità di verifica e controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti iscritti.

6. L'Albo regionale è aggiornato al 31 dicembre di ogni biennio, a partire dall'annualità della data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

TITOLO III

LA COOPERAZIONE SOCIALE NEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PERSONA

 

 

 

Art. 5

(Raccordo tra programmazione regionale, cooperazione sociale in materia di formazione

e politiche attive del lavoro)

1. La Regione, nell'ambito dei piani di interventi di programmazione delle attività sociali, assistenziali, sanitarie ed educative, individua gli strumenti che definiscono le modalità di partecipazione delle cooperative sociali e dei loro consorzi al perseguimento delle finalità di sviluppo della Campania.

2. Nell'ambito dei piani di programmazione, regolamentari ed attuativi in materia di formazione, i competenti organi regionali prevedono strumenti che favoriscono:

a) la realizzazione di un raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali per la formazione di base e l'aggiornamento degli operatori, anche attraverso la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali individuati dalla normativa statale nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;

b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati soprattutto per le attività realizzate con i finanziamenti comunitari;

c) le iniziative autonome delle cooperative sociali per la qualificazione professionale del personale e per la qualificazione manageriale degli amministratori con adeguati riconoscimenti e supporti in particolare per le attività formative svolte in forma consorziata.

3. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno sviluppo occupazionale per coniugare efficienza, solidarietà e coesione sociale.

4. All'interno della programmazione regionale di politica attiva per il lavoro sono previsti gli strumenti attuativi per:

a) elevare il livello di occupazione nel settore dei servizi alla persona;

b) incentivare lo sviluppo di nuove forme di occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro;

c) promuovere nel territorio regionale misure finalizzate allo sviluppo delle attività imprenditoriali nel campo della cooperazione sociale.

5. Nell'ambito della presente legge i competenti organi regionali prevedono interventi specifici per riconoscere l'attività di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative di cui all' articolo 2, comma 4, lettera b).


 

 

TITOLO IV

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

 

 

 

Art.6

(Affidamento dei servizi)

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi e della speciale normativa comunitaria prevista per gli appalti dei servizi in materia socio-sanitaria, dei servizi sociali e nel quadro delle competenze regionali, disciplina con proprio Regolamento, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento dei servizi di cui all'articolo 2, alle cooperative sociali o ai loro consorzi.

2. Il regolamento definisce le procedure per l'affidamento dei servizi e gli schemi-tipo di convenzione previsti dall'articolo 9, comma 2 della legge 381/1991, cui si uniformano i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica regionale.

3. Gli schemi di convenzione con gli enti pubblici riguardano:

a) la gestione dei servizi alla persona;

b) la fornitura di beni e di servizi di cui all'articolo 5 della legge 381/1991, e l'esecuzione dei lavori come definito dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

4. La Giunta regionale predispone i regolamenti-tipo e le procedure ad evidenza pubblica per i piani di zona ed i piani locali di programmazione e di regolamentazione delle attività di servizio alla persona, per valorizzare i rapporti di sussidiarietà tra le cooperative sociali e la pubblica amministrazione.

5. La Giunta regionale, con riferimento all'articolo 118 della Costituzione, all'articolo 5 della legge 328/2000, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), approva gli atti di indirizzo per la promozione ed il sostegno per il conferimento della titolarità del servizio alle cooperative sociali.

6. La Giunta regionale, in attuazione del principio di sussidiarietà e se sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, predispone gli schemi-tipo per l'affidamento gestionale dei servizi e la fornitura di beni di cui all'articolo 2, comma 4 in concessione e attraverso accordi procedimentali graduati sul criterio dell'entità di coinvolgimento della pubblica amministrazione e sul livello di strutturazione del rapporto con essa. Gli accordi procedimentali disciplinano i reciproci impegni della pubblica amministrazione e delle formazioni sociali.

7. Gli enti pubblici, compresi quelli economici e le società di capitali a partecipazione pubblica, possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici o l'esecuzione, nel contesto di programmi di lavoro protetti, alle cooperative e alle imprese sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b) o ad analoghi organismi aventi sede negli Stati membri della Comunità europea quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta dai soggetti di cui all'articolo 3 che, in ragione della natura del loro svantaggio o della gravità del loro disagio, non possono esercitare l'attività professionale in condizioni normali.

8. Per la stipula degli appalti riservati di cui al comma 1, le cooperative sociali devono essere iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 4. Gli analoghi organismi aventi sede negli Stati membri della Comunità europea devono avere requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all'Albo ovvero dimostrare, con idonea documentazione, il possesso dei requisiti.


 

 

Art. 7

(Criteri di valutazione per la scelta del contraente)

1. Per la gestione dei servizi o per la fornitura di beni e di servizi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) e per le modalità di affidamento di cui agli articoli 5 e 8 della legge 381/1991, nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione, l'offerta presentata è valutata con riferimento a elementi oggettivi diversi dall'esclusivo criterio del massimo ribasso, quale elemento prevalente di scelta del contraente.

2. Per i servizi alla persona, elementi oggettivi sono:

a) il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione dei rapporti con i cittadini, i gruppi sociali e le istituzioni;

b) la partecipazione dei vari portatori di interesse nella base sociale e nel governo della cooperativa;

c) la previsione nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento;

d) la solidità di bilancio dell'impresa;

e) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;

f) il rispetto delle norme contrattuali di settore;

g) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;

h) la qualificazione professionale degli operatori;

i) la valutazione comparata costi e qualità desunta su omologhi servizi pubblici o privati;

l) la valutazione della qualità e dell'efficacia dei servizi alla persona che si evince da un rapporto dettagliato e da una indagine sul grado di soddisfazione degli utenti redatto dalla cooperativa sociale candidata.

3. Per fornitura di beni e di servizi diversi da quelli socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'articolo 5 della legge 381/1991, oltre agli elementi previsti dal comma 2, l'elemento oggettivo da valutare è il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati che deve riportare:

a) gli elementi in grado di testimoniare l'organico radicamento territoriale del progetto;

b) il numero dei soggetti svantaggiati;  

c) la tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;

d) il ruolo e il profilo professionale di riferimento;

e) la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine;

f) il numero e la qualifica delle eventuali figure di sostegno;

g) il rispetto delle normative vigenti in materia.

4. La Giunta regionale approva, con delibera da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania gli schemi-tipo di cui all'articolo 6, nonché le procedure di selezione, la documentazione e gli adempimenti per l'applicazione della presente legge.


 

 

Art. 8

(Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale)

1. Per garantire, attraverso la continuità del servizio, l'adeguato livello qualitativo delle attività e l'efficace processo di programmazione, i contratti relativi alla fornitura dei servizi previsti dalla presente legge e caratterizzati da prestazioni ricorrenti, devono essere di durata pluriennale.

2.  La Giunta regionale, con propria deliberazione, indica i criteri per la determinazione dei corrispettivi e vigila sui prezzi praticati dagli enti. A tal fine è costituito presso la competente struttura regionale l'Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale, di seguito denominato Osservatorio, che cura la pubblicazione dei prezzi e delle tariffe praticate, quale riferimento per le pubbliche amministrazioni. In ogni caso per la determinazione del costo del lavoro si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 89, comma 3 del decreto legislativo 163/2006.

3. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinate con apposito regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Art. 9

(Verifica dei contratti, monitoraggio dei servizi e prestazioni delle cooperative sociali)

1. Gli affidamenti dei servizi prevedono forme di valutazione e di verifica della qualità delle prestazioni anche con il coinvolgimento diretto degli utenti e promuovono indagini per misurare il grado di soddisfazione dei bisogni.

2. Le verifiche dei servizi oggetto di affidamento sono disposti dalla Regione o dai comuni secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti e degli standard richiesti.

3. La Giunta regionale organizza il sistema di monitoraggio e di valutazione permanente delle attività, delle prestazioni e dei servizi affidati e svolti dalle cooperative sociali sul territorio regionale.


 

 

TITOLO V

COMMISSIONE REGIONALE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

 

 

 

Art. 10

(Commissione regionale della cooperazione sociale)

1. È istituita la Commissione regionale della cooperazione sociale della quale fanno parte:

a) il Presidente della Giunta regionale che la presiede, o suo delegato;

b) il Presidente della competente Commissione consiliare, o suo delegato;

c) due rappresentanti designati da ciascuna delle associazioni di rappresentanza della cooperazione riconosciute a livello nazionale;

d) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

e) quattro rappresentanti designati dalle associazioni dei diritti degli utenti riconosciute dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), attive sul territorio regionale.

2. Alle sedute possono partecipare, su invito del Presidente, i dirigenti regionali e i rappresentanti degli enti locali e i dirigenti di aree e dei settori competenti per le materie all'esame della Commissione.

3. I componenti della Commissione possono essere sostituiti da un delegato nominato di volta in volta.

4. La segreteria della Commissione è assicurata da un funzionario regionale dell'ufficio competente.


 

 

Art. 11

(Funzionamento della Commissione regionale della cooperazione sociale)

1.  All'inizio di ogni legislatura il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dal suo insediamento, provvede con decreto alla costituzione della Commissione prevista dall'articolo 10.

2. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

3. I componenti della Commissione restano in carica per l'intera durata della legislatura e possono essere riconfermati.

4. La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.


 

 

Art. 12

(Compiti della Commissione regionale della cooperazione sociale)

1. La Commissione prevista dall'articolo 10 è l'organo consultivo della Giunta regionale ed esprime parere:

a) sui documenti di programmazione nei settori di intervento delle cooperative sociali;

b) sulla rispondenza delle attività delle cooperative sociali o dei loro consorzi previsti dall'articolo 1;

c) sulle linee di intervento e il riparto dei contributi regionali di cui agli articoli 13 e 14;

d) su ogni questione in materia di cooperazione sociale come disposto dalla presente legge e se richiesto dagli organi della Regione.

2. La Commissione esprime il parere entro trenta giorni dalla data della richiesta.


 

 

TITOLO VI

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

 

 

Art. 13

(Contributi a favore di cooperative sociali o dei loro consorzi)

1. La Regione, in applicazione delle finalità e dei principi della presente legge, concede, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, alle cooperative sociali o loro consorzi i contributi per la promozione del settore e il sostegno di iniziative di pregio e di carattere innovativo.

2. Gli interventi di sostegno sono finalizzati:

a) all'ammodernamento funzionale e produttivo mediante acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di immobili e di beni strumentali direttamente impiegati ed attinenti all'attività svolta e coerenti con gli scopi statutari;

b) alla introduzione di innovazioni tecnologiche nei cicli produttivi e nei servizi;

c) allo sviluppo di processi di riqualificazione tecnico-professionale del personale direttamente impiegato nell'attività propria della cooperativa, anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di profili professionali individuati dalla normativa statale, mediante appositi progetti formativi da realizzare con enti ed organismi accreditati;

d) alla promozione commerciale, al supporto all'esportazione e marketing;

e) alla attivazione di processi per l'avvio o il miglioramento del sistema di qualità nelle produzioni e nei servizi;

f) alla integrazione consortile ed all'associazione tra imprese cooperative per la realizzazione di adeguate strutture ed attrezzature di gestione e di servizi in forma consortile;

g) a svolgere iniziative di sostegno per la fase di avvio delle cooperative sociali o dei loro consorzi;

h) al sostegno per la concessione di mutui agevolati per i programmi di investimento e di sviluppo.


 

 

Art.14

(Disposizioni attuative degli interventi finanziari)

1. La Regione interviene per favorire lo sviluppo delle cooperative sociali con i mezzi finanziari propri, ovvero con i fondi europei disponibili nell'ambito della programmazione 2014-2020.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10 e la Commissione consiliare competente in materia, definisce le priorità tra gli interventi di promozione di cui al presente titolo, nonché i criteri per la ripartizione percentuale dei fondi a disposizione e per la loro assegnazione, ovvero le modalità e le procedure per la concessione dei contributi.

3. La Regione può stipulare convenzioni con i consorzi fidi oltre che con gli istituti di credito bancario per l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere le cooperative sociali mediante gli interventi:

a) per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinari nel credito di esercizio;

b) per agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine;

c) per concedere garanzie su depositi cauzionali e di fidejussioni bancarie o assicurative richiesti da enti pubblici o da soggetti privati, per la partecipazione a gare d'appalto o comunque per l'affidamento di servizi.

4. Possono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge le cooperative sociali o i loro consorzi che risultano regolarmene iscritti all'Albo regionale previsto dall'articolo 4.


 

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge si avvale delle risorse europee disponibili nell'ambito della programmazione 2014-2020 e delle eventuali risorse nazionali, nonché delle risorse regionali destinate alle politiche sociali, come disposto dall'articolo 5 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania -Legge finanziaria regionale 2012), modificato dall'articolo 1, comma 49 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2013), nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali).

2. Nella fase di prima attuazione le risorse destinate all'applicazione della presente legge si quantificano in complessivi euro 1.000.000,00, alla cui copertura si provvede mediante l'utilizzazione delle risorse regionali nell'ambito delle dotazioni assegnate alla Missione 12, Programma 07, Titolo 1 del bilancio di previsione 2015, che vengono riprogrammate con l'istituzione di apposito capitolo di spesa corrente per favorire gli interventi di cui all'articolo 13.

3. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.


 

 

Art. 16

(Clausola di valutazione)

1. La Giunta regionale relaziona ogni anno al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge ed in particolare fornisce dati, documenti ed analisi in merito:

a) all'Albo regionale delle cooperative sociali previsto dall'articolo 4;

b) ai provvedimenti, ai regolamenti e agli adempimenti previsti dalla presente legge;

c) al monitoraggio sulle attività delle cooperative sociali finanziate con fondi pubblici previsto dall'articolo 9;

d) all'Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo previsto dall'articolo 8;

e) alle eventuali criticità emerse in fase di applicazione della presente legge.


 

 

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata  nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro