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Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11.
Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 23 dicembre 1996, n. 27, 16 giugno 1998, n. 9, 5 agosto 1999, n. 5, 11 agosto 2005, n. 15, 24 luglio 2006, n. 14, 19 gennaio 2007, n. 1, 15 marzo 2011, n. 4, 27 gennaio 2012, n. 1, 30 marzo 2012, n. 5, 21 maggio 2012, n. 13, 6 maggio 2013, n. 5, 7 agosto 2014, n. 16, 31 marzo 2017, n. 10, 30 dicembre 2019, n. 27, 10 dicembre 2024, n. 22 e dal regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.
Testo vigente della Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11.
"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
Finalità
1. La presente legge, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, persegue le seguenti finalità:
a) la conservazione, il miglioramento e l'ampliamento del bosco, l'incremento della produzione legnosa, la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche, la tutela e l'incremento della fauna selvatica anche attraverso la costituzione di apposite strutture;
b) la difesa del suolo e la sistemazione idraulico - forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
c) la conservazione ed il miglioramento dei pascoli montani;
d) la massima occupazione della mano d'opera rapportata alle singole realtà territoriali al fine di contribuire al mantenimento delle popolazioni montane a presidio del territorio.
ART. 2
Natura degli interventi
1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, si attuano i seguenti interventi:
a) creazione dell'inventario regionale dei boschi, dei pascoli, dei coltivi abbandonati e delle opere di viabilità e bonifica montana;
b) rimboschimento di terreni nudi e cespugliati e ricostituzione dei boschi degradati o distrutti da incendi;
c) produzione vivaistica;
d) sviluppo della selvicoltura e della arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi;
e) conservazione, miglioramento ed ampliamento dei patrimoni boscati di Enti e privati;
f) sistemazione idraulico - forestale delle pendici e consolidamento delle dune litoranee;
g) realizzazione di interventi per la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
h) miglioramento e potenziamento della viabilità forestale e di prevenzione antincendio;
i) realizzazione di altre opere pubbliche di bonifica montana a carattere infrastrutturale strettamente connesse alle precedenti categorie di intervento, ivi comprese quelle relative alla diffusione dell' irrigazione e alla raccolta di acque per uso plurimo;
l) la rinaturalizzazione delle aree abbandonate per la difesa, conservazione e incremento del patrimonio faunistico e la produzione di piante officinali;
m) conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;
n) realizzazione di ogni altra opera pubblica ritenuta indispensabile per la valorizzazione ambientale dei territori di competenza degli Enti delegati di cui al successivo articolo 4, nonché la manutenzione di tutte le opere di cui al presente articolo;
o) la messa a dimora di piante in attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 - un albero per ogni neonato -, così come adeguata dalla legge regionale 28 dicembre 1992 n. 14;
p) il coordinamento delle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
q) la gestione, valorizzazione ed ampliamento delle foreste demaniali e del demanio ad esse collegate di proprietà della Regione Campania;
r) l'elaborazione ed approvazione di piani di assestamento; (1)
s) la conservazione ed utilizzazione dei suoli demaniali armentizi;
t) tutti gli altri interventi utili al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1.
1-bis. La realizzazione degli interventi in materia di forestazione e bonifica montana in attuazione dell'articolo 5, i piani di assestamento forestale per i boschi di proprietà pubblica, i piani di gestione forestale per i boschi di proprietà privata ed ogni altro intervento di tutela, valorizzazione ed utilizzazione delle risorse forestali, sono attuati nel rispetto delle linee guida di programmazione forestale in attuazione del D.Lgs. 227/01, approvate con decreto 16 giugno 2005 del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il ministro delle politiche agricole e forestali. (2)
Art. 3 (3)
(Conferimento di funzioni)
1. Le funzioni amministrative previste dall'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), l), i), m), e n), sono conferite alle province e alle Comunità montane, di cui alla legge regionale 30 settembre 2008, n.12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane) per i territori dei rispettivi comuni e di quelli interclusi ed alle amministrazioni comunali per i restanti territori. Spetta alla regione l'attuazione degli interventi previsti dalle lettere a), c), o), p), q), r), s), e t). (4)
2. Le Comunità montane e le amministrazioni comunali possono costituire apposite strutture tecniche per gli adempimenti connessi alla progettazione e direzione dei lavori di cui alla presente legge attingendo, prioritariamente, tra il personale che abbia già prestato la propria opera e sia in servizio presso l'ente con contratto di lavoro previsto per la categoria idraulico forestale, parte impiegati, in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento degli incarichi o delle mansioni affidate.
ART. 4 (5)
Art. 5 (6)
(Documenti generali di programmazione forestale regionale)
1. Sono documenti generali di programmazione forestale regionale:
a) il piano forestale regionale;
b) la carta regionale delle risorse forestali.
2. I documenti generali di programmazione forestale costituiscono il quadro di riferimento delle politiche regionali in materia forestale.
3. Il piano forestale regionale e la carta regionale delle risorse forestali sono approvati con deliberazione di Giunta regionale. Il piano forestale regionale rappresenta il documento strategico che definisce gli approcci, le finalità e gli obiettivi di uso e gestione sostenibile, protezione e valorizzazione delle risorse forestali regionali nel periodo di sua validità. La carta regionale delle risorse forestali illustra la distribuzione geografica, la superficie e la qualità delle diverse formazioni forestali presenti nel territorio regionale, anche in relazione all'infrastruttura ed alle sistemazioni forestali eventualmente presenti. Essa costituisce l'inventario di base, unitamente al piano forestale regionale, per la definizione delle strategie di protezione e valorizzazione delle risorse forestali a scala regionale e per la corretta programmazione degli interventi in materia forestale.
Art. 5 bis (7)
Art. 5 ter (8)
(Documento esecutivo di programmazione forestale)
1. Il documento esecutivo di programmazione forestale identifica, in attuazione degli obiettivi e delle strategie definite nei documenti generali di cui all'articolo 5:
a) gli interventi prioritari in materia forestale per il periodo di sua validità, con indicazione delle relative previsioni di spesa;
b) gli enti locali territoriali e le Comunità montane responsabili dell'attuazione degli interventi di cui alla lettera a);
c) gli indicatori, i parametri ed i criteri da impiegarsi per la progettazione esecutiva, il controllo e la valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. (9)
2. Il documento esecutivo di programmazione forestale è redatto dalla struttura regionale competente. (10)
3. (11)
4. (11)
4 bis. Entro il 15 settembre di ogni anno gli enti locali territoriali e le comunità montane adottano i piani forestali annuali e pluriennali di cui al documento esecutivo di programmazione previsto dal comma 1. (12)
4 ter. (13)
4 quater. Gli enti locali e le Comunità montane rendicontano le attività previste al comma 1 realizzate nell'anno precedente. (14)
ART. 6
Attuazione degli interventi (75)
1. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 1 elaborano i progetti esecutivi in osservanza delle previsioni del Documento esecutivo di programmazione forestale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ivi individuate.(15)
1-bis. Gli enti organizzano in autonomia le attività necessarie alla realizzazione della programmazione regionale, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di spesa, assicurando l'applicazione della disciplina, anche contrattuale, in materia, richiamata dall'articolo 7-bis del decreto-legge 8 settembre 2021, n.120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile), convertito con modifiche dalla legge 8 novembre 2021, n. 155. (76)
2. (77)
3. (16)
4. (17)
5. (19)
6. (19)
7. Per i lavori in appalto si applica il prezzario generale vigente nella Regione Campania. (18)
8. (19)
9. (19)
10. (19)
11. (19)
12. (19)
13. (19)
ART.6 bis (20)
articolo 6-ter (21)
1. (22)
2. Nel rispetto del limite massimo di spesa sostenuto al 31 dicembre 2023 per il "personale contrattista", come risultante dal conto annuale certificato, per il perseguimento dell'obiettivo di una distribuzione uniforme della forza lavoro sul territorio, gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, si attengono alle seguenti prescrizioni: (78)
a) per le comunità montane è mantenuto l'attuale rapporto medio, pari a 1, tra giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la complessiva superficie territoriale, in ettari;
b) per le province è mantenuto l'attuale rapporto medio, pari a 0,5 tra giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza lavoro e la superficie territoriale classificata dall'ISTAT quale zona altimetrica di montagna o collina, in ettari;
c) agli enti per i quali il rapporto di cui alle lettere a) e b) è uguale o superiore ai valori indicati non è consentito il turn over della manodopera eventualmente cessata dal rapporto di lavoro nè l'incremento delle giornate per la manodopera a tempo determinato;
d) agli enti per i quali il rapporto di cui alle lettere a) e b) è inferiore ai valori indicati, è consentito il turn over della manodopera eventualmente cessata dal rapporto di lavoro, ovvero l'incremento delle giornate lavorative per la manodopera a tempo determinato;
e) il monte giornate lavorative complessivamente recuperato per effetto delle cessazioni di cui alla lettera c), incrementato fino ad un massimo del 50 per cento di tale valore, è ridistribuito ed assegnato, proporzionalmente alla differenza scaturente dalla verifica di cui alla medesima letterad), esclusivamente agli enti di cui alla medesima lettera d), per procedere a nuove assunzioni, ovvero per incrementare le giornate per la manodopera a tempo determinato e comunque fino al raggiungimento dei parametri di cui alle lettere a) e b).
ART. 7
Settore per il Piano Forestale Generale
1. L'attuale Settore per le Foreste Demaniali di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, assume la denominazione di "Settore per il Piano Forestale Generale". (23)
2. Il Settore di cui al comma 1, elabora il Piano Forestale Generale per l'intero territorio regionale, così articolato: (24)
a) Piani di nuovi rimboschimenti e di manutenzione di quelli già realizzati;
b) Piani di viabilità , sistemazione idraulica e manutenzione di opere già realizzate;
c) Piani di assestamento e di utilizzazione dei boschi demaniali, comunali, regionali e di altri enti;
d) Piani di prevenzione agli incendi boschivi e di difesa fitosanitaria; (25)
e) Piani di produzione vivaistica forestale, anche in via sperimentale;
f) Piano di tutela ed incremento della fauna selvatica e di rinaturalizzazione ambientale e di produzione di piante officinali.
3. L'articolo 17 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, al comma relativo all'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, l'ultimo trattino "Settore Foreste Demaniali ed Assestamento Forestale" viene sostituito con la seguente dizione "Settore per il Piano Forestale Generale". (26)
ART. 8
Demanio Forestale Regionale
1. Il patrimonio agro - silvo - pastorale della Regione compreso nell'inventario dei beni regionali di cui all'art. 3 della legge regionale 3 novembre 1993 n. 38, è costituito:
a) dalle foreste, dai terreni, dai fabbricati e dagli impianti, già di proprietà dello Stato;
b) dai vivai forestali già di proprietà dello Stato;
c) dai terreni e beni rustici acquistati o che in qualsiasi modo pervengono in proprietà alla Regione per essere destinati alla formazione di boschi, prati, pascoli, vivai, aziende modello e riserve naturali o faunistiche.
2. Il demanio forestale regionale è utilizzato sulla base di appositi piani economici, ai sensi dell'art. 197 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, in conformità delle seguenti direttive:
a) potenziamento delle funzioni protettive, ricreative e culturali, con la costituzione anche di riserve naturali;
b) incremento delle funzioni produttive, con promozione di attività di ricerca e di sperimentazione nel campo delle foreste e del relativo ambiente, nonché della tecnologia del legno attraverso la realizzazione di impianti, anche a titolo sperimentale e dimostrativo, per la produzione di cellulosa, pasta da legno e proteine per l'alimentazione del bestiame;
c) gestione e coordinamento delle attività vivaistiche, favorendo la costituzione di vivai regionali, opportunamente strutturati per la produzione di piantine da destinare al rimboschimento ed al verde pubblico e da fornire agli Enti delegati, ad Enti pubblici ed a privati;
d) protezione e potenziamento del patrimonio faunistico.
3. Per ogni vivaio regionale e per ogni complesso boscato di proprietà regionale dovrà essere garantita la custodia e la vigilanza.
4. La gestione del Demanio Forestale regionale è effettuata dall'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario sulla base di apposite perizie da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale. È consentita anche la esecuzione dei lavori in " economia" mediante " amministrazione diretta".
5. (27)
6. Per la gestione e la realizzazione degli interventi occorrenti per le foreste demaniali e per i vivai regionali deve essere utilizzata la forza lavoro idraulico - forestale già impiegata presso gli ex uffici periferici dell'ex Servizio Foreste.
7. (27)
ART. 9
Gestione del Demanio Forestale
1. Il Demanio Forestale Regionale, di cui all'art. 8, è gestito dalla Amministrazione Regionale attraverso l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste.
2. Essi curano per ciascuna struttura ricadente nella propria competenza, i seguenti compiti:
a) redigere, per ciascun complesso demaniale di proprietà della Regione Campania, il Piano Economico;
b) (28)
c) redigere le perizie esecutive e provvedere alla esecuzione dei lavori per tutti gli interventi e le operazioni tecniche da eseguire nell'ambito del Demanio Regionale nonché predisporre ogni altro atto amministrativo relativo alla gestione di complessi demaniali;
d) creare, compatibilmente con la esigenza di conservazione delle risorse naturali, aziende faunistiche per la produzione di specie animali selvatiche di ripopolamento;
e) (28)
f) progettare ed eseguire gli interventi colturali e di manutenzione dei vivai e degli allevamenti faunistici.
ART. 10
Patrimoni silvo - pastorali dei Comuni e di altri Enti Pubblici
1. I beni silvo - pastorali di proprietà dei Comuni e degli Enti Pubblici debbono essere utilizzati in conformità di appositi Piani di Assestamento con validità decennale redatti a cura degli Enti proprietari o degli Enti pubblici da loro incaricati. (29)
2. Con i Piani di Assestamento sono disciplinate le utilizzazioni boschive e l'uso dei pascoli determinando, per questi ultimi, il carico massimo nonché il periodo e le modalità di utilizzazione. Inoltre i Piani di Assestamento individuano gli interventi di rimboschimento, di ricostituzione boschiva, di sistemazione idraulico - forestale, di miglioramento dei pascoli nonché quelli finalizzati all'uso delle risorse silvo - pastorali ai fini ricreativi e di protezione dell'ambiente naturale. I singoli Piani di Assestamento devono contenere precise indicazioni circa le modalità per il godimento dei diritti di uso civico da parte degli aventi diritto in base alla legge regionale 17 marzo 1981 n. 11.
3. (30)
3-bis. (31)
3-ter. (31)
3-quater. (32)
4. I Piani di cui al comma 1, sono a tutti gli effetti atti regolamentari generali di prescrizioni di massima.
5. Gli interventi di manutenzione e cure colturali al demanio comunale sono a totale carico della Regione Campania quando sono attuati dagli Enti delegati ed inseriti nel Piano di Forestazione, redatto dagli Enti delegati ed approvato dalla Regione Campania. (33)
6. (34)
7. (34)
ART. 11 (35)
ART. 12
Rimboschimento a scopo protettivo e per gli altri scopi di pubblico interesse
1. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi di rimboschimento a scopo protettivo o ad altro scopo di pubblico interesse nonché gli interventi per la difesa dei boschi di proprietà pubblica dagli incendi.
2. Detti interventi riguardano, in particolare, i rimboschimenti di terreni nudi o cespugliati e la ricostituzione boschiva occorrente sia ai fini della difesa idrogeologica sia per la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche.
3. Fanno parte degli interventi di forestazione, oltre alle opere direttamente occorrenti per l'impianto di nuovi boschi e per la ricostituzione di quelli esistenti, tutte le altre opere ad esse strettamente connesse e consistenti nella costruzione e riattamento di strade forestali e di chiudende, nell'attuazione di impianti e misure antincendio ed ogni altra opera ritenuta necessaria per assicurare la riuscita degli interventi medesimi.
4. Nel caso di rimboschimenti a scopo protettivo, e come tali rientranti nel quadro degli interventi di sistemazione idraulico - forestale e di difesa del suolo, di cui all'art. 19, alla loro attuazione si provvede in stretto coordinamento con tutti gli altri interventi sistematori programmati anche in attuazione della legge regionale 7 febbraio 1994 n. 8, allo scopo di realizzare complessi di opere organici e funzionali.
ART. 13 (36)
ART. 14
Definizione di bosco e di pascolo montano
1. Sono da considerarsi boschi i terreni sui quali esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legnose forestali arboree od arbustive a densità piena, a qualsiasi stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si possono trarre, come principale utilità , prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non legnosi, nonché benefici di natura ambientale riferibili particolarmente alla protezione del suolo ed al miglioramento della qualità della vita e, inoltre, attività plurime di tipo zootecnico.
2. Sono da considerare altresì boschi gli appezzamenti di terreno pertinenti ad un complesso boscato che, per cause naturali o artificiali, siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale e nei quali il soprassuolo sia in attesa o in corso di rinnovazione o ricostituzione.
3. A causa dei caratteri parzialmente o prevalentemente forestali delle operazioni colturali, d' impianto, di allevamento, di utilizzazione e delle funzioni di equilibrio ambientale che possono esplicare, sono assimilabili ai boschi alcuni ecosistemi arborei artificiali, le pinete di Pino domestico, anche se associati ad altre colture, le vegetazioni dunali litoranee e quelle radicate nelle pertinenze idrauliche golenali dei corsi d'acqua. (37)
4. Sono da considerarsi pascoli montani i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri, rivestiti da piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri.
ART. 15
Colture ed apprezzamenti non considerati boschi
1. Agli effetti della presente legge non sono considerati boschi e sono esenti dalla relativa disciplina:
a) i pioppeti specializzati in avvicendamento alle colture agrarie, i noccioleti e le piantagioni arboree dei giardini e parchi urbani;
b) gli appezzamenti isolati e sparsi di bosco che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 14, misurino una superficie non superiore ai 2.500 metri quadrati, semprechè siano posti ad una distanza da altri appezzamenti boschivi, misurata tra i margini più vicini, superiore ai 100 metri;
c) le piante sparse, i filari e le fasce di specie legnose forestali di larghezza non superiore ai 25 metri misurati al piede delle piante di margine, semprechè non abbiano funzione di frangivento o che siano radicate lungo i corsi d' acqua a regime torrentizio o perenne.
c bis) i castagneti da frutto in attualità di coltura. (38)
2. Per i rilevanti motivi di carattere ambientale la Giunta Regionale può sottoporre alla particolare disciplina dei boschi anche gli impianti, gli appezzamenti di bosco, le piante sparse, i filari, i giardini ed i parchi urbani di cui al comma 1.
3. (39)
ART. 16
Manutenzione dei rimboschimenti e delle colture accelerate da legno
1. I proprietari interessati, debbono provvedere alla loro manutenzione secondo apposito piano di coltura e conservazione, approvato contestualmente al certificato di regolare esecuzione dei lavori, nel quale saranno indicati il turno, le forme di governo e di trattamento e le pratiche colturali da attuare per garantire l'efficienza delle piantagioni. (40)
2. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è, in ogni caso, vietata la trasformazione dei terreni, comunque rimboschiti, in altre qualità di coltura, fatte salve le disposizioni legislative in materia.
ART. 17
Taglio dei boschi
1. Chiunque intende effettuare il taglio dei boschi di cui all'art. 14, deve farne preventiva richiesta alle Comunità Montane per i territori dei Comuni membri e dei Comuni interclusi ed alle Amministrazioni Provinciali per il restante territorio. (41)
1 bis. Per i tagli boschivi inferiori a due ettari di superficie cadente al taglio è vietato l'artificioso frazionamento delle superfici cadenti al taglio. (42)
2. (46)
2-bis. Nelle utilizzazioni dei boschi è vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni. Nel progetto di taglio sono individuate una o più piazzole per la lavorazione o la riduzione incippato di tutto il materiale di risulta. Tale prescrizione è espressamente riportata nei contratti di vendita dei lotti boschivi. Per l'inosservanza, la sanzione amministrativa da comminare è la stessa prevista per la violazione di cui all'articolo 25, comma 11.(43)
3. L'autorizzazione del taglio dei boschi è rilasciata dal Presidente della Comunità Montana e dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale, per i territori di rispettiva competenza. (44)
4. Detta autorizzazione deve contenere le prescrizioni per la migliore utilizzazione del bosco.
5. Ai fini della tutela del bosco nei riguardi del vincolo paesaggistico di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è consentito il taglio colturale, previa autorizzazione di cui ai commi 1 e 1 bis, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, purché conformi alle prescrizioni di cui alla presente legge.(45)
6. (46)
7. È istituito l' Albo Regionale delle Imprese Boschive, abilitate a concorrere alle aste ed alle gare per l'acquisto e la utilizzazione dei lotti boschivi di proprietà della Regione, dei Comuni e di altri Enti.
8. (46)
ART. 18
Esercizio del pascolo nei boschi e nei pascoli montani sottoposti al vincolo
1. Il pascolo nei boschi e nei pascoli sottoposti a vincolo idrogeologico deve essere esercitato in conformità delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.
2. Anche nei pascoli montani possono, per fini idrogeologici e colturali, essere imposte limitazioni al pascolamento di carattere permanente o temporaneo.
3. L'esercizio del pascolo nei boschi e pascoli deve essere disciplinato da apposito Regolamento, ove tale Regolamento non sia contenuto nel Piano di Assestamento di cui all'art. 10. Il Regolamento deve contenere norme che disciplinano le modalità di utilizzazione, il carico di bestiame distinto per specie animale ed il periodo di utilizzazione. (47)
4. Il Regolamento di cui al comma 3 è approvato dai rispettivi proprietari, in attesa del relativo inserimento nel Piano di assestamento forestale di cui all'articolo 10 e risulta compatibile con il vigente Piano forestale generale. (48)
5. Ove i proprietari non vi provvedono, la Giunta Regionale si sostituisce ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 25 maggio 1980, n. 54. (49)
ART. 19
Opere di sistemazione idraulico – forestali e di difesa del suolo
1. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi pubblici di sistemazione idraulico - forestale e di difesa del suolo, volti a conseguire la stabilità dei terreni e la migliore regimazione delle acque, e consistenti in rimboschimenti a scopo protettivo, opere di correzione dei corsi di acqua, opere di rinsaldamento delle pendici anche mediante inerbimenti e la creazione di prati pascoli alberati, opere di sistemazione idraulico - agraria delle pendici stesse, opere per la difesa del suolo litoraneo, il consolidamento delle dune litoranee e la piantagione di fasce arboree frangivento.
2. Alla realizzazione di tutte le opere di sistemazione idraulico - forestale e di difesa del suolo l' Ente delegato provvede sulla base dei progetti coordinati di intervento, sentita l' Autorità di Bacino di cui alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8.
ART. 20
Occupazione temporanea dei terreni
1. Ai proprietari dei terreni da rimboschire o da sistemare è concessa una indennità per occupazione temporanea, di durata non inferiore al decennio e commisurata alla entità dei canoni di fitto nella zona per terreni similari secondo i valori stabiliti dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 11 della Legge 23 maggio 1982, n. 203. Tale indennità è rivalutata ogni biennio.
2. Nel caso di mancata accettazione dell'indennità da parte dei proprietari l'Ente delegato procede alla occupazione dei terreni ai sensi dell'art. 64 della legge 25 giugno 1965, n. 2359, qualora gli stessi rientrino in comprensori oggetto di intervento ed i proprietari abbiano già espresso il proprio assenso per almeno il 50% della superficie da occupare.
ART. 21
Altre opere pubbliche di bonifica montana
1. Oltre alle opere per il riassetto fisico del territorio di cui all'articolo 19, possono trovare attuazione tutte le altre opere pubbliche di bonifica finalizzate alla valorizzazione agricola e forestale del territorio.
2. A tal fine, l'Ente delegato attua progetti intesi soprattutto alla realizzazione delle seguenti opere da destinare ad utilizzazioni collettive:
a) opere per la provvista di acqua per scopi plurimi;
b) viabilità di bonifica e di servizio;
c) miglioramento dei pascoli montani di uso collettivo, ivi compresa la costruzione di stazzi, di abbeveratoi e di ricoveri per il personale.
d) il ripristino delle condizioni di agibilità del territorio di propria competenza indipendenza di particolari eventi meteorici od altre calamità naturali;(50)
e) (51)
2-bis. (52)
ART. 22
Opere di manutenzione
1. Sono posti a totale carico della Regione gli interventi per la manutenzione e la conservazione delle opere di cui agli articoli nn. 12, 19 e 21.
ART. 23
Trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi
e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico
1. Nei terreni e nei boschi di cui all'articolo 14, sottoposti a vincolo idrogeologico, i movimenti di terra nonché la soppressione di piante, arbusti e cespugli, finalizzati ad una diversa destinazione o uso dei medesimi, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 del RD 3 dicembre 1923, n. 3267.
1bis. Il vincolo idrogeologico è esteso a tutti i boschi così come definiti dall'articolo 14. (53)
2. (54)
2-bis. (55)
3. Il rilascio di tale autorizzazione può essere subordinato al versamento, in favore dell'Ente delegato, di una somma di denaro quale deposito cauzionale per la buona esecuzione dei lavori; tale somma, determinata dall'Ente delegato, sarà commisurata alla entità dei lavori prescritti a garanzia della stabilità dei terreni e della regimazione delle acque. (56)
4. Il titolare del provvedimento di autorizzazione, quando ha ultimato i lavori per i quali gli era stato richiesto il deposito cauzionale, potrà richiedere lo svincolo del medesimo.
5. Il Presidente dell'Ente delegato entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, dispone lo svincolo della cauzione. (57)
ART. 24 (58)
ART. 25
Norme di polizia forestale
1. Ferme restando le norme di carattere penale, coloro che nei boschi vincolati ai sensi del RD n. 3267 del 30 dicembre 1923, tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni in violazione alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, alle indicazioni contenute nei Piani di assestamento e nei progetti di taglio redatti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato.
2. La valutazione delle piante destinate a crescere ad alto fusto e dei polloni dei cedui, tagliati in contravvenzione alle norme contenute nella presente legge, è fatta prendendo per base il valore di mercato del legname ritraibile da piante della stessa specie e dimensione di quelle tagliate senza alcuna deduzione per spese di abbattimento e trasporto. Tale valore è determinato in base alla media dei prezzi correnti di mercato.
3. La valutazione del danno, cagionato con la distruzione o asportazione delle ceppaie di piante e/ o polloni abusivamente abbattuti, è desunta dal rilievo del soprassuolo esistente nelle immediate vicinanze.
4. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore delegato all'Agricoltura e Foreste, di concerto con l' Assessore delegato al Bilancio e ai Tributi, procede alla formazione di tabelle dei valori medi da servire di base per l' applicazione delle sanzioni relative alle trasgressioni accertate.
5. Le tabelle di cui al comma 4 sono compilate per ciascuna specie e per gruppi di specie e determinano, per ogni classe di diametro misurato a metri 1,30 da terra, il valore medio attribuito a ciascuna pianta d' alto fusto, a ciascun pollone di castagno e, per i cedui da combustibile, a ciascun quintale di legna.
6. Con delibera della Giunta Regionale le tabelle di cui al comma 4, sono aggiornate ogni due anni in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita.
7. Per i danni arrecati mediante incendi, pascolo, recisione di rami ed amputazione delle radici, quando possa derivarne il totale deperimento delle piante e/o dei polloni si adotta lo stesso criterio di cui al comma 5.
8. Per il pascolo abusivo nei boschi, oltre al danno alle piante determinato ai sensi del comma 7, si deve considerare l' ulteriore danno arrecato all'ambiente boschivo commisurandolo all'alimento consumato dal bestiame pascolante e calcolato in fieno normale equivalente al prezzo corrente del più prossimo mercato di consumo. La quantità dell'alimento è computata per ciascun giorno e sua frazione di pascolo abusivo, come segue:
a) da Kg 10 a Kg 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto;
b) da Kg 5 a Kg 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro;
c) da Kg 1,5 a Kg 2 di fieno normale per ogni capo ovino o caprino.
9. Nei confronti di chi esegue il taglio dei boschi di cui all'art. 14 senza l' autorizzazione di cui all'art. 17, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per decara e sua frazione; detta sanzione si applica in conformità dell'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei confronti del proprietario e possessore del terreno e dell'esecutore materiale. (59)
10. Per le violazioni alle norme di cui all'articolo 23 è comminata la sanzione amministrativa da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per decara e sua frazione. Detta sanzione si applica in conformità dell'art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei confronti del proprietario e possessore del terreno e dell'esecutore materiale. (60)
11. Per l' inosservanza del divieto di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47, la sanzione amministrativa da comminare, in applicazione della legge 4 agosto 1984, n. 424, è compresa da un minimo di euro 525,00 ad un massimo di euro 2.250,00 per decara e sua frazione. (61)
12. Per l'inosservanza delle norme concernenti l'allestimento e sgombero delle tagliate ed al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati, le sanzioni amministrative da comminare andranno da un minimo di euro 30,00 ad un massimo di euro 300,00 per ogni ara o sua frazione. (62)
13. Per l'accertamento delle infrazioni, la contestazione, la notifica ed il pagamento delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.
14. All'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo provvedono gli Agenti del Corpo Forestale dello Stato i quali determinano anche l' entità del danno cagionato ovvero il valore delle piante tagliate o danneggiate.
14bis. I valori monetari delle sanzioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 sono aggiornati con delibera della Giunta regionale ogni due anni in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita. (63)
ART. 26 (64)
ART. 27 (65)
ART. 28
Demanio armentizio
1. Le funzioni amministrative inerenti il demanio armentizio, trasferite alla Giunta Regionale ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, art. 66, e la gestione dello stesso sono esercitate attraverso l' Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca e Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Foreste di Avellino e Benevento.
2. Il demanio armentizio, disciplinato dalla presente legge, è costituito dai Tratturi Pescasseroli - Candela e Lucera - Castel di Sangro e dai Tratturelli Volturara - Castelfranco e Foggia - Camporeale, per le parti ricadenti nell' ambito territoriale regionale, nonchè dal Tratturello del Braccio Frascino e dal Riposo di Casalbore.
3. I suoli e qualsiasi altro bene immobile su di esso ricadente e, pertanto, appartenenti al demanio armentizio, ancorchè non necessari all' attività armentizia, sono tutelati ai fini storici, archeologici, ambientali, naturalistici, culturali e turistici e gestiti secondo modalità che non comportino alterazioni definitive dello stato dei luoghi e/ o mutamenti di destinazione degli stessi.
4. (66)
ART. 29 (67)
ART. 30
Garanzie occupazionali
1. Gli interventi previsti dall'articolo 2, realizzati in economia nella forma della amministrazione diretta, sonoeseguitimediantel'impiegodelpersonaleidraulico-forestalelegittimamenteinattivitàpressoglientidelegati ed i settori regionali forestali decentrati, nel rispetto dei contratti nazionale ed integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. (68)
2. Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi regionali ed a recepire gli stessi entro i termini previsti dai contratti nazionali.
3. Qualora espressamente previsto nel contratto integrativo regionale, viene rinviata alla contrattazione decentrata l' organizzazione del lavoro, ivi compresa la possibilità del turn - over, e la distribuzione delle giornate lavorative tra forza lavoro, fermo restando l' obbligo di osservare le finalità produttive ed i tempi tecnici di realizzazione dei lavori.
4. La Regione provvede al finanziamento dei progetti inerenti alle attività di forestazione e bonifica nell'ambito delle risorse disponibili. Allo scopo di garantire l'efficacia della gestione e dell'utilizzo delle risorse indicate, i progetti presentati dagli enti di cui all'articolo 3, ai fini del presente comma, prevedono l'applicazione delle condizioni di impiego, a partire da quelle minime, di cui alla lettera b) del sesto comma dell'articolo 46 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e l'impiego degli addetti a tempo determinato nei limiti delle risorse predette. È fatto salvo il ricorso a risorse finanziarie aggiuntive reperibili anche sui bilanci degli enti di cui all'articolo 3 e all'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane). (69)
4-bis. Fermo restando il divieto di nuove assunzioni, se non all'esito di procedure selettive svolte nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili, le misure di organizzazione del lavoro, anche in corso, poste in essere dagli enti di cui al comma 4, sono demandate alle procedure di contrattazione decentrata di cui al comma 3. (70)
5. (71)
6. (72)
Art. 30 bis (79)
(Tavolo di partenariato)
1. È istituito il Tavolo di partenariato forestale che svolge funzioni di indirizzo e consultive in materia di programmazione forestale, nonché le competenze ad esso demandate dalla normativa regionale vigente, dal CCNL e dal CIRL.
2. Il Tavolo formula indirizzi ed esprime parere:
a) sui criteri per la distribuzione della forza lavoro idraulico forestale sul territorio regionale;
b) sulle proposte di turnover e di nuove assunzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili in capo a ciascun ente, valorizzando adeguatamente il possesso di specifica esperienza maturata nelle attività oggetto del contratto;
c) sui programmi di formazione del personale forestale;
d) nei limiti e nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale vigente, per la modifica e integrazione delle figure professionali esistenti da recepire nel CIRL.
3. Il Tavolo è composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia foreste o suo delegato, che lo presiede;
b) il responsabile della struttura regionale competente in materia di agricoltura e foreste o suo delegato;
c) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM);
d) un rappresentante dell'Unione province italiane (UPI);
e) un rappresentante della Città metropolitana di Napoli;
f) un rappresentante per ciascuna organizzazioni sindacale di categoria firmatarie del CCNL.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente in materia di foreste.
5. La partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati e non comporta nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.
ART. 31
Norme transitorie
1. (73)
2. (73)
3. (73)
4. (73)
5. (73)
6. Nelle more dell'approvazione del Regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 18 per i pascoli dei Comuni e degli Enti pubblici e per tutti gli altri casi in cui è prevista l' adozione del Regolamento stesso, il pascolo è vietato e si applicano le sanzioni previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.
7. (73)
ART. 32 (74)
ART. 33
Norme finali
1. Tutte le norme precedentemente emanate in materia di forestazione e bonifica montana dalla Regione Campania sono abrogate se in contrasto con la presente legge.
ARTICOLO 34
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
7 Maggio 1996
Rastrelli
Note
(1) Lettera modificata dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 1.1 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14, in seguito così modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 1.2 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(3) Articolo integralmente sostituito dall'articolo 35, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1; in precedenza il comma 1 era stato già oggetto di modifica dall'articolo 1, comma 97 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.
(4) Comma dapprima sostituito dall'articolo 9, comma 1 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 successivamente sostituito dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 21 maggio 2013, n. 13.
(5) Articolo abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 2 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3; in precedenza il presente articolo era stato oggetto di modifica per effetto dell'articolo 1, comma 2 e dell'articolo 35, comma 1, lettera b) della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14.
(6) Articolo così integralmente sostituito dall'articolo 35, comma 1, lettera c) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1. In precedenza, il testo previgente era stato modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera a) della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14.
(7) Articolo aggiunto dall'articolo 35, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 in seguito abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 3 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(8) Articolo aggiunto dall'articolo 35, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.
(9) Lettera modificata dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 4.1 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(10) Comma modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 4.2 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(11) Comma abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 4.4 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(12) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 100, lettera a) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.
(13) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 100, lettera a) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 successivamente abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 4.4 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(14) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 100, lettera a) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 successivamente modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 4.3 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(15) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 22; in precedenza già modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 5.1 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3, dall'articolo 35, comma 1, lettera e) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 e dall'articolo 1, comma 4, lettera a) della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14.
(16) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 22; in precedenza già modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 5.2 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(17) Comma dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 4, lettera b) della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14 in seguito abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 5.4 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(18) Comma modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 5.3 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(19) Comma abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 5.4 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(20) Articolo aggiunto dall'articolo 27 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 in seguito abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 6 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(21) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 5 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14.
(22) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 22; in precedenza già modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 7 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(23) Comma modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 8.1 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(24) Alinea modificata dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 8.2 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(25) Lettera modificata dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 8.3 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(26) Comma modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 8.4 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(27) Comma abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 9 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(28) Lettera abrogata dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 10 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(29) Comma modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 11.1 e 11.4 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 (modificato dall'articolo 69, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8) come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(30) Comma abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 11.3 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(31) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 6 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14 in seguito abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 11.3 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(32) Comma aggiunto dall'articolo 35, comma della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 in seguito abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 11.3 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(33) Comma modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 11.2 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(34) Comma abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 11.3 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(35) Articolo abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 12 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(36) Articolo abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 13 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(37) Comma modificato dall'articolo 1, comma 39, lettera a) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.
(38) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 39, lettera b) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.
(39) Comma abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 14 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(40) Comma modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 15 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(41) Comma così sostituito dall'articolo 23, comma 1 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5 in precedenza già sostituito dall'articolo 26, comma 1 della legge regionale 16 giugno 1998, n. 9.
(42) Il presente comma aggiunto dall'articolo 1, comma 7 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14 è stato dapprima integralmente sostituito dall'articolo 35, comma 1, lettera e), punto 1) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 in seguito così modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 16.1 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(43) Il presente comma aggiunto dall'articolo 1, comma 7 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14 è stato dapprima integralmente sostituito dall'articolo 35, comma 1, lettera e), punto 1) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 in seguito così modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 16.2 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(44) Comma modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 16.3 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(45) Comma così integralmente sostituito dall'articolo 35, comma 1, lettera e), punto 2) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.
(46) Comma abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 16.4 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(47) Comma modificato dapprima dall'articolo 1, comma 100, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2014, 16 in seguito dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 17.1 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(48) Comma modificato dapprima dall'articolo 1, comma 100, lettera c) della legge regionale 7 agosto 2014, 16 in seguito dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 17.2 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(49) Comma modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 17.3 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(50) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 8 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14.
(51) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 8 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14 successivamente abrogata dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 18.1 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(52) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 9 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14 successivamente abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 18.2 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(53) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 53, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.
(54) Comma dapprima modificato dall'articolo 1, comma 100, lettera d) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 successivamente abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 19.1 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(55) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 10 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14 successivamente abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 19.4 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(56) Comma modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 19.2 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(57) Comma modificato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 19.3 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(58) Articolo abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 20 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(59) Comma modificato dall'articolo 1, comma 53, lettera b), punto 1 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.
(60) Comma modificato dall'articolo 1, comma 53, lettera b), punto 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.
(61) Comma modificato dall'articolo 1, comma 53, lettera b), punto 3 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.
(62) Comma modificato dapprima dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 21 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3 in seguito dall'articolo 1, comma 53, lettera b), punto 4 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.
(63) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 53, lettera b), punto 5 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.
(64) Articolo abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 22 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(65) Articolo abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 23 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(66) Comma abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 24 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(67) Articolo abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 25 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(68) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 11, lettera a) della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14.
(69) Comma dapprima modificato dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 27 successivamente dall'articolo 1, comma 143, lettera a) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 ed infine dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 26.1 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(70) Comma dapprima aggiunto dall'articolo 1, comma 143, lettera b) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 e in seguito modificato dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 22.
(71) Comma dapprima modificato dall'articolo 1, comma 11, lettera b) della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14 in seguito abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 26.2 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(72) Comma abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 26.2 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(73) Comma abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 27 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3.
(74) Articolo abrogato dall'articolo 181, comma 1, lettera a), punto 25 del regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 come stabilito dall'articolo 12, comma 2 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3; in precedenza il presente articolo era stato oggetto di modifica per effetto dell'articolo 8, comma 4 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5 e dall'articolo 1, comma 12 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14.
(75) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 22.
(76) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 22.
(77) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 22.
(78) Alinea sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 22.
(79) Articolo aggiunto dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 22.
- Testo vigente della legge PDF (Dimensione file: 258,98 Kb)
- Testo vigente degli allegati A, B, C e D PDF (Dimensione file: 802,55 Kb)
- Testo come pubblicato sul bollettino n. 29 del 21 maggio 1996 PDF (Dimensione file: 233,47 Kb)