Legge Regionale 28 febbraio 1983, n. 18.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 19 del 14 marzo 1983

 

«Attività formative per la professione di Ostetrica».

 

Il Consiglio Regionale

ha approvato

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Le funzioni amministrative relative alla formazione degli operatori sanitari, esclusa la formazione universitaria e post - universitaria, sono esercitate dalla Regione ai sensi dell'art. 1, lett. b) del DPR 15 gennaio 1972 n. 10 e degli artt. 27, lettera i) e 35 del DPR 24 luglio 1977 n. 616, nel quadro delle funzioni regionali in materia di formazione professionale.

Fino all'entrata in vigore del piano socio - sanitario della Regione e della legge regionale sulla disciplina delle attività di formazione professionale per le professioni sanitarie ausiliarie, di cui all'art. 24 della LR 30 luglio 1977 n. 40, l'attività formativa per la professione di ostetrica è disciplinata dalla presente legge.


 

Art. 2

L'esercizio dell'attività formativa di cui al 2º comma dell'articolo precedente è affidato dalla Regione agli Enti ospedalieri che dispongano dei requisiti, dei servizi, della dotazione dei letti e delle strutture ostetrico - ginecologiche nonchè dei locali, dei mezzi scientifici, didattici e clinici e di ogni altro servizio relativo all'insegnamento ed all'amministrazione, già previsti per le convenzioni con le università di cui ai DDLL 15 ottobre 1936 n. 2128 e 24 luglio 1940 n. 1630 e successive modificazioni.

Il personale docente, assistente e subalterno da adibire ai corsi di formazione per la professione di ostetrica viene tratto esclusivamente da quello già in organico ed in servizio presso l'ente ospedaliero gestore dei corsi medesimi.


 

Art. 3

L'ente ospedaliero che intenda gestire attività formative per la professione di ostetrica deve farne richiesta direttamente alla Giunta Regionale, nei termini stabiliti dalla LR 30 luglio 1977, n. 40, per l'inclusione, in speciale capitolo, nei piani pluriennali ed annuali disciplinati dalle legge predetta.

La Commissione consultiva di cui all'art. 13 dell LR 30 luglio 1977 n. 40 è integrata, per quanto attiene ai piani dei corsi per ostetriche, dall'Assessore regionale alla Sanità.

Salvo diversa determinazione del Consiglio regionale in sede di approvazione dei piani, in riferimento alla specialità dell'attività formativa, la formulazione, il finanziamento, l'attuazione ed il controllo dei programmi di formazione professionale, le prove di esame, gli attestati ed i diplomi di ostetrica sono disciplinati dalle corrispondenti norme della LR 30 luglio 1977 n. 40.

L'ordinamento degli studi è disciplinato dall'art. 18 del RD 24 luglio 1940 n. 1630, in quanto non incompatibile con la presente legge.



Art. 4

I corsi di formazione per il conseguimento del diploma di ostetrica hanno la durata di due anni e sono interamente gratuiti.

Possono essere iscritte ai corsi le donne che siano in possesso del diploma di infermiera professionale.

La responsabilità amministrativa dei corsi compete al Consiglio di amministrazione dell'Ente Ospedaliero; quella igienico - sanitaria al Sovraintendente o, in mancanza, al Direttore sanitario.

La vigilanza compete alla Giunta regionale, che la esercita a mezzo dell'Assessore alla Sanità.


 

Art. 5

Alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente le convenzioni in precedenza stipulate tra università ed Enti Ospedalieri per la gestione di scuole di ostetricia.

È abrogata ogni diversa norma in contrasto con la presente legge.


 

Art. 6

Norme transitorie

Nella prima applicazione della presente legge, gli Enti ospedalieri presentano le proposte di istituzione dei corsi di formazione per ostetriche per l'anno 1978/1979, entro e non oltre il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della legge medesima ai fini della loro inclusione nei piani regionali o per la formulazione di un piano aggiuntivo.



Art. 7

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 2º comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 28 febbraio 1983

Fantini