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Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 15.
Bollettino Ufficiale Regione Campania speciale del 29 novembre 2001
"Norme in materia di consumo di prodotti geneticamente modificati nelle mense scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura"
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
ARTICOLO 1
La Regione, in attuazione dell'art. 32, comma 1, della Costituzione e dell'art. 7 dello Statuto, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e della comunità con particolare riguardo ai problemi della prevenzione e dell'infanzia e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana e all'ambiente derivanti dal consumo di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.
ARTICOLO 2
Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale organizza e realizza, all'interno dei propri programmi sull'educazione alimentare e nella divulgazione agricola, campagne di informazione ed educazione del cittadino, dirette in maniera particolare agli operatori agricoli, scolastici e sanitari, sui possibili rischi derivanti dall'introduzione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.
ARTICOLO 3
1. Nelle more di protocolli e normative comunitarie utili alla valutazione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente, i prodotti contenenti organismi geneticamente modificati non devono essere somministrati nelle attività di ristorazione collettiva riguardanti le forme scolastiche e prescolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura della Regione Campania appartenenti alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere, ai Comuni, alle Province, alla Regione, agli altri Enti pubblici ed ai soggetti privati convenzionati.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare attraverso la richiesta di apposita certificazione l'assenza di organismi geneticamente modificati.
ARTICOLO 4
Ai fini di favorire la corretta e giusta informazione del cittadino, i soggetti gestori, di cui al comma 1 dell'articolo 3, hanno l'obbligo di comunicare agli utenti, attraverso mezzi idonei ed adeguati, la provenienza degli alimenti somministrati.
ARTICOLO 5
La presente Legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficale della Regione Campania.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
24 novembre 2001
Bassolino
- Testo come pubblicato sul bollettino speciale del 29 novembre 2001 PDF (Dimensione file: 8,44 Kb)