Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 38.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 2 agosto 2018, n. 2630 maggio 2019, n. 7, 29 dicembre 2020, n. 3829 giugno 2021, n. 5 e 28 dicembre 2021, n. 31.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 38.


"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:     

 

Titolo I

Tagli ai costi della politica

 

[Art. 1]

[(Contributo straordinario di solidarietà per gli assegni vitalizi)]

[1. Per il contenimento della spesa pubblica regionale nonché dei costi della politica, agli assegni vitalizi a qualsiasi titolo erogati dalla Regione Campania, compresi quelli di reversibilità, si applica una trattenuta straordinaria a titolo di contributo di solidarietà per gli anni 2018, 2019 e 2020 nelle misure qui di seguito riportate, determinate in via equitativa in ragione delle somme corrisposte, da applicare, agli importi lordi mensili:

a) fino a euro 2.000,00  mensili: nessuna riduzione;

b) per la parte eccedente euro 2.000,00 e fino a euro 3.500,00  mensili: il 6 per cento;

c) per la parte eccedente euro 3.500,00 e fino a euro 5.000,00  mensili: il  9 per cento;

d) per tutta la parte eccedente euro 5.000,00  mensili: il 12 per cento.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di assegno vitalizio in quanto componenti, anche cessati, della Giunta regionale, inclusi quelli che non abbiano rivestito la carica di consigliere regionale.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, è autorizzato a determinare le misure di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

4. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinati ad incrementare gli interventi per le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020.]

 

(1) Articolo abrogato, con decorrenza dall'1 dicembre 2019, dall'articolo 13, comma 1 della legge regionale 30 maggio 2019, n. 7.


 

 

Art. 2

(Riduzione dei rimborsi spese per le assenze dei consiglieri regionali)

1. Per assicurare l'attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera d) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 8 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale della Campania), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1bis. Con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono individuate le misure per ridurre il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 7 per le assenze non giustificate dei consiglieri regionali alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti per le quali è richiesto il numero legale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno del Consiglio regionale.".

2. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinati ad incrementare gli interventi per le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020.


 

 

Titolo II

Misure per la razionalizzazione delle entrate e delle uscite

 

 

Art. 3

(Dismissioni e razionalizzazione delle partecipazioni regionali)

1. Al fine di contenere la spesa pubblica regionale e riordinare le partecipazioni regionali, la Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dismette tutte le partecipazioni in società, enti ed organismi di qualunque natura giuridica in cui detiene una quota del capitale non superiore al 20 per cento.

2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

3.  Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera, un piano di razionalizzazione, anche mediante cessione, dismissione, soppressione o accorpamento delle fondazioni regionali o a partecipazione regionale nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) efficientamento, valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni;

b) dismissione delle quote di partecipazione inferiori al 20 per cento considerate non strategiche per le finalità istituzionali della Regione;

c) contenimento e riduzione dei costi attraverso la revisione del modello di funzionamento;

d) riduzione degli oneri per il funzionamento degli organi amministrativi;

e) revisione delle partecipazioni detenute in fondazioni che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da società partecipate o da altri enti pubblici strumentali;

f) integrazione delle realtà similari con riguardo alle funzioni e agli scopi;

g) razionalizzazione delle spese per servizi e locazioni.


 

 

Art. 4

(Inesigibilità di somme di modesto valore)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione di crediti tributari qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito e per ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 30,00.

2. Non si fa luogo al rimborso per importi fino a euro 30,00.

3. In caso di ricorso alle agevolazioni previste dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), il limite indicato al comma 1 è da riferirsi alla somma degli importi dovuti a titolo di sanzione e interessi moratori come previsti dal medesimo articolo 13 calcolati alla data dell'avvenuto pagamento che soddisfi almeno il tributo dovuto.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di recidiva per due o più periodi d'imposta consecutivi relativi al medesimo tributo e al medesimo soggetto obbligato, con effetto dal secondo periodo d'imposta.

5. Se l'importo dovuto o rimborsabile è superiore a euro 30,00 lo stesso è dovuto o rimborsabile per l'intero ammontare.

6. Le previsioni di cui al presente articolo trovano applicazione nell'anno d'imposta e comunque separatamente rispetto a ciascun tributo.


 

 

Art. 5

(Norme sulle sponsorizzazioni)

1. La Regione Campania ricorre a contratti di sponsorizzazione per il reperimento di risorse finanziarie o l'acquisizione, a titolo gratuito, di interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi della Regione.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), dagli articoli 19 e 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ( Codice dei contratti pubblici) e dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la Giunta regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta un regolamento sulle sponsorizzazioni.


 

 

Art. 6

(Accordi per la realizzazione di misure di contrasto all'evasione della tassa automobilistica)

1. Per contrastare l'evasione della tassa automobilistica e dell'imposta provinciale di trascrizione di cui agli articoli 52 e 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della  disciplina dei tributi locali - IRAP), nonché favorire il recupero delle sanzioni  previste per  le infrazioni   alle disposizioni   del decreto  legislativo   30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), la Regione stipula accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con le associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province o con singoli Comuni o Province o con la Città metropolitana di Napoli e con le amministrazioni statali per lo scambio di informazioni inerenti alla circolazione dei veicoli in locazione o di proprietà di persone fisiche e giuridiche, aventi residenza o sede legale nel territorio regionale.

2. Gli accordi di cui comma 1 prevedono le modalità di scambio, anche in tempo reale, delle informazioni relative alla banca dati della tassa automobilistica e le informazioni anagrafiche di cui gli enti locali sono in possesso, per individuare i veicoli circolanti per i quali non sia stato effettuato il pagamento della tassa automobilistica e siano state rilevate violazioni al decreto legislativo 285/1992. I medesimi accordi disciplinano le modalità di attribuzione agli enti locali delle sanzioni tributarie di competenza della Regione, riscosse a seguito delle attività di cui al comma 4, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia.

3. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono le modalità di scambio, anche bilaterale, di informazioni finalizzate al contrasto della circolazione dei veicoli gravati da fermo amministrativo annotato al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e con le modalità del decreto Ministeriale 7 settembre 1998, n. 503 (Regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi, ai sensi dell'articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto con l'articolo 5, comma 4, del Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30) e al recupero delle conseguenti sanzioni previste dall'articolo 214 del decreto legislativo 285/1992.

4. La Regione provvede annualmente a rendere disponibili agli enti locali, competenti al controllo della circolazione stradale, gli elenchi delle targhe relative ai veicoli per i quali risulti il mancato pagamento della tassa automobilistica nei tre anni precedenti e ai veicoli per i quali non si sia conclusa la procedura disciplinata dall'articolo 96 del decreto legislativo 285/1992. In tali ipotesi, nel caso di controllo stradale effettuato dagli agenti della polizia locale oppure con sistemi o apparecchi in grado di documentare in modalità automatica mediante registrazioni fotografiche o video, le infrazioni al decreto legislativo 285/1992, gli enti competenti rendono disponibili alla Regione, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, le informazioni relative all'eventuale circolazione di veicoli la cui targa risulti nei predetti elenchi. I medesimi enti trasmettono alla Regione, ai fini della verifica dei presupposti per il pagamento della tassa automobilistica, gli esiti dei controlli su strada effettuati su veicoli con targa estera per i quali siano applicabili gli articoli 132 e 134 del decreto legislativo 285/1992.


 

 

Titolo III

Misure finanziarie e obbligatorie

 

 

Art. 7

(Misure di sostegno per le persone affette da disturbi dello spettro autistico e di integrazione delle persone non autosufficienti)

1. La Regione, nell'ambito della propria competenza in materia di politica socio-assistenziale, eroga un contributo economico annuale per il sostegno delle famiglie residenti in Campania per le spese sostenute per il sostegno delle persone affette da disturbi dello spettro autistico inseriti nei percorsi educativi e riabilitativi riconosciuti dalle Linee guida ministeriali sull'autismo e dalla Regione Campania. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede, con propria delibera, a definire i criteri, i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si fa fronte con le risorse stanziate alla Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.

3. Al fine di assicurare l'attuazione delle politiche di sostegno e integrazione delle persone non autosufficienti, al Fondo di cui all'articolo 42 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) sono destinati euro 7.200.000,00 per l'anno 2018 ed euro 8.500.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.


 

 

Art. 8

(Misure salvavita in attuazione della normativa statale)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010), la Regione Campania favorisce il completamento del programma unico regionale per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui al decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, n. 53414.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo di ammontare pari a euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante incremento di pari importo per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, della Missione 13, Programma 01, Titolo 1, e contestuale prelevamento, di pari importo e per le medesime annualità, della Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.


 

 

Art. 9

(Misure di sostegno per le donne vittime di violenza di genere)

1. La legge regionale 1 dicembre 2017, n. 34 (Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza) è così modificata:

a) al comma 2 dell'articolo 2, le parole "apposito regolamento" sono sostituite dalla seguente: "delibera";

b) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"Art. 4 bis  (Misure di sostegno per le donne vittime di violenza di genere)

1. Per favorire l'autonomia economica delle donne vittime delle violenze di genere e dei loro figli la Regione provvede alla concessione di contributi finalizzati alla copertura delle spese necessarie alla fuoriuscita dall'originario nucleo familiare per un anno e avvia azioni per il supporto psicologico e l'inserimento nel mondo professionale delle donne vittime di violenza di genere.

2. La Giunta regionale, con la deliberazione prevista all'articolo 2, comma 2, fissa i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.";

c) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 500.000,00 per  ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si fa fronte con le risorse stanziate alla Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.".


 

 

Art. 10

(Misure per il patrimonio culturale immateriale della Campania)

1. La Regione Campania, in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dell'articolo 8 dello Statuto regionale, nonché della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003 ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007 n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO), individua, riconosce, documenta e cataloga il patrimonio culturale immateriale e le pratiche tradizionali connesse alle tradizioni, alle conoscenze, alle pratiche, ai saper fare della comunità campana. A tal fine, presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo e politiche culturali, è istituito l'Inventario del Patrimonio culturale Immateriale Campano (IPIC). La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, definisce le modalità di gestione dell'Inventario e i relativi criteri e procedimenti per l'iscrizione e la valutazione delle richieste di iscrizione. 

1 bis. Al fine di salvaguardare il patrimonio storico, artistico e monumentale delle Università statali di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12, situate nel perimetro del centro storico di Napoli iscritto nella lista del Patrimonio mondiale dell'Umanità UNESCO, e valorizzarne il patrimonio culturale identitario anche in termini di ricerca e di didattica, è riconosciuto, a partire dal 2019, un contributo annuale nella misura definita con delibera di Giunta regionale, a valere sulla Missione 4, Programma 4, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 nei limiti delle disponibilità di bilancio. (1)

[2. Per le medesime finalità di cui al comma 1bis all'Università non statale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 12 del 2016, sita nel perimetro di Napoli dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2019, un contributo ordinario annuale nella misura definita con delibera di Giunta regionale a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 nei limiti delle disponibilità di bilancio.] (2)

2. bis Per valorizzare i siti iscritti nella Lista rappresentativa del Patrimonio mondiale dell'Umanità UNESCO in Campania, la Regione istituisce un fondo pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2021-2023 a valere sulla risorse stanziate alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021-2023 per potenziare le attività di divulgazione e informazione, inclusa l'apposizione e manutenzione di segnaletica presso i siti puntuali, anche tramite QR-COD. La struttura amministrativa competente della Giunta regionale determina mediante avviso pubblico, criteri e modalità di accesso ai contributi da parte degli enti di gestione dei siti. (3)

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, nonché per vigilare su eventuali abusi nell'utilizzo dei riconoscimenti UNESCO, ferme restando le competenze delle Amministrazioni statali in materia, è istituito, presso il Consiglio regionale della Campania, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio permanente per il patrimonio culturale immateriale, di seguito denominato Osservatorio, presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o da un Consigliere regionale da questo delegato, e composto dal Presidente della Commissione consiliare permanente  competente in materia di patrimonio culturale o suo delegato, da un delegato del Presidente della Giunta regionale, dal dirigente apicale della struttura amministrativa regionale competente per materia e da tre esperti in gestione e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale individuati con decreto del Presidente del Consiglio regionale. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta, in nessun caso, indennità o compensi aggiuntivi. La struttura amministrativa di vertice del Consiglio regionale assicura il supporto tecnico all'Osservatorio nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

4. Al fine di supportare l'organizzazione di iniziative volte a promuovere e diffondere il riconoscimento de "L'arte del pizzaiolo napoletano" proclamata patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO è istituito il Fondo Pizzaioli napoletani – Patrimonio UNESCO, pari ad euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 incrementando, per le medesime annualità per un importo di pari valore, la Missione 5, Programma 2, Titolo I mediante prelevamento dalla Missione 16, Programma 1, Titolo 1.

4 bis. Al fine di predisporre e sostenere la candidatura, entro il 2024, dell'arte presepiale napoletana e le tradizioni connesse nella Lista Rappresentativa dei Patrimoni Culturali Immateriali dell'UNESCO, istituita dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO), la direzione generale della Giunta regionale competente nel settore della cultura e del turismo costituisce un comitato promotore composto dai rappresentanti degli artigiani dei presepi napoletani tradizionali e provvede, con il continuo confronto con le comunità rappresentative, a redigere il dossier di candidatura. (4)

4 ter. Alle attività di cui al comma 4 bis si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (4)

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse stanziate alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2018-2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari ad euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede a valere sulle risorse di cui alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2018-2020.

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 8, comma 7, lettera a) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(2) Comma abrogato dall'articolo 28, comma 2 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5. In precedenza il presente comma era stato sostituito dall'articolo 8, comma 7, lettera b) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(3) Comma dapprima aggiunto dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 e in seguito modificato dall'articolo 65, comma 8 della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 15, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.


 

 

Art. 11

(Rete aeroportuale campana)

1. La Regione Campania, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 lettera c) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164, nel rispetto delle norme di settore e della disciplina in materia di aiuti di Stato, assicura gli investimenti necessari all'attuazione della rete aeroportuale campana ai sensi dell'articolo 74, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 così come previsto dal piano industriale integrato nel rispetto dell'articolo 108 paragrafo 3 del  Trattato di funzionamento dell'Unione Europea.

2. Per consentire la ricapitalizzazione del Consorzio Aeroporto di Pontecagnano Salerno, di cui all'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2005), per l'esercizio finanziario 2018, si incrementa di euro 2.800.000,00 la Missione 10, Programma 4, Titolo 1 mediante prelevamento di pari importo della Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione 2018-2020.


 

 

Art. 12

(Trasporto gratuito per gli studenti e agevolazioni tariffarie per altre categorie di utenti)

1. Al fine di sostenere il diritto allo studio e di promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico locale la Regione riconosce una speciale agevolazione per gli studenti che consiste in un abbonamento annuale gratuito per il percorso casa- scuola/Università, e le altre agevolazioni tariffarie a favore delle categorie protette previste dalle disposizioni regionali vigenti per gli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro 27.450.000,00 per l'anno 2018, e ad euro 15.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse stanziate alla Missione 10, Programma 6, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.


 

 

Art. 13

(Revisione di termini e di spesa)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni), la parola "2017" è sostituita dalla seguente "2018".

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19) la parola "2017" è sostituita dalla seguente "2019".

3. All'articolo 19, commi 1 e 2, della legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 (Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani), la parola "2017" è sostituita dalla seguente "2018".

4. L'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio regionale 2016 -2018 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2016), è così modificato:

a) al comma 5 sostituire le parole da "alla approvazione" fino a "Istituti Campani" con le seguenti "al 31 dicembre 2018";

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5bis. Ai revisori unici dei conti degli IACP è riconosciuto un compenso, a valere sui bilanci dei rispettivi IACP, pari al compenso previsto per il presidente del collegio sindacale dell'Agenzia campana per l'edilizia residenziale, ridotto di un sesto per i revisori unici degli IACP di Avellino, Caserta e Benevento, di un settimo per il revisore unico dell'IACP di Salerno e di un ottavo per il revisore unico dell'IACP di Napoli.".

5. Nell'esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni dal decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170), la Giunta regionale approva, con delibera, le norme tecniche sulle misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigine degli stabilimenti ed attività di cui al Titolo I della Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). La delibera di approvazione delle suddette norme tecniche è approvata dalla Giunta regionale entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Arpac e la competente Commissione consiliare permanente.


 

 

Art. 14

(Adempimenti obbligatori per impegni con il Governo)

1. Al comma 9-bis dell'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) le parole da "sono, altresì, individuati" a "nel rispetto della normativa vigente" sono soppresse.

2. Il comma 4-ter dell'articolo 44 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) è abrogato.

3. Al comma 3 dell'articolo 8-bis della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa – Legge annuale di semplificazione 2015), prima delle parole "Il mancato rispetto" sono inserite le seguenti: "Fermo restando la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa dei dirigenti,".

4. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2017, n. 16 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale) all'ultimo periodo, prima delle parole "decorsi tali termini" sono inserite le seguenti: "Fermo restando quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di silenzio assenso".

5. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017), le parole da "L'importo della singola rata" fino a "euro 150,00." sono sostituite dalle seguenti: "L'importo della singola rata è determinato in base a parametri, definiti con provvedimento della Giunta Regionale, che tengano conto della disagiata condizione economica del debitore, della entità del debito e delle garanzie a tutela del credito della Regione.".

6. La legge regionale 9 ottobre 2017, n. 29 (Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo) è così modificata:

a) il comma 3 dell'articolo 1 è abrogato;

b) al comma 2 dell'articolo 2, le parole "delle strutture di cui agli articoli 4 e 5" sono soppresse;

c) all'articolo 2, il comma 3 è abrogato;

d) dopo il comma 5 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente: "5 bis. La struttura amministrativa regionale competente in materia di politiche sociali assicura il supporto tecnico all'Osservatorio a valere sulle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

e) il comma 4 dell'articolo 3  è abrogato;

f) al comma 5 dell'articolo 3 le parole "dalle attività svolte dalle strutture territoriali di cui agli articoli 4 e 5" sono soppresse;

g) l'articolo 4 è abrogato.

7. Per adeguare l'ordinamento regionale all'orientamento espresso dall'Autorità nazionale anticorruzione con il parere 2 agosto 2017, n. 0097660 relativo all'applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012. n. 190), l'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24 (Campania Zero – Norme per una Campania equa, solidale e trasparente ed in materia di incompatibilità) è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Alle nomine o designazioni negli enti, agenzie regionali e società partecipate dalla Regione, aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere si applica la normativa statale vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.";

b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

8. Al comma 3 dell'articolo 17, della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania – legge di stabilità regionale 2017) le parole da "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le seguenti "entro il 30 marzo 2018".

9. Al fine di adempiere ai rilievi posti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento Affari regionali - la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 (Sistema di protezione civile in Campania) è così modificata:

a) al comma 2 dell'articolo 3, dopo le parole "Giunta regionale n. 6938 del 21 dicembre 2001", sono aggiunte le seguenti: ", delibera di Giunta regionale n. 4560 del 6 settembre 2000";

b)  al comma 6 dell'articolo 4, le parole "il Corpo forestale dello Stato" sono soppresse;

c) al comma 2 dell'articolo 14, dopo le parole "legge 353/2000", sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento Protezione Civile 20 dicembre 2001, n. 20347 (Linee Guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)".

10. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 3/2017, le parole "o assegnate ad interim" sono soppresse.

11. La legge regionale 9 ottobre 2017, n. 30 (Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute) è così modificata:

a) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole "collegati" sono aggiunte le seguenti "anche riconoscendo il principio di riduzione del danno";

b) l'articolo 2 è abrogato;

c) al comma 5 dell'articolo 3 l'alinea è sostituita dalla seguente: "La Regione può anche prevedere:".


 

 

Art. 15

(Clausola di semplificazione permanente)

1. In attuazione del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017) sono abrogati:                 

a) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo – Collegato alla legge di stabilità regionale 2014);

b) il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 1/2016.


 

 

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca